PUBBLICATE LE LINEE GUIDA PER LA SEMPLIFICAZIONE AUTORIZZATIVA DEGLI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI: ENTRO NOVANTA GIORNI LE REGIONI SI DOVRANNO UNIFORMARE PENA LA DECADENZA DELLE NORME IN CONTRASTO

SONO STATE PUBBLICATE NELLA GAZZETTA UFFICIALE NUMERO 219 LE LINEE GUIDA PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI. IL DECRETO A FIRMA DEL MINISTRO AD INTERIM BERLUSCONI E DEI MINISTRI PRESTIGIACOMO E BONDI E’ STATO EMANATO IL 10 SETTEMBRE ED E’ PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 18 SETTEMBRE. FINALMENTE GLI OPERATORI DEL SETTORE AVRANNO UNA PROCEDURA UNICA A LIVELLO NAZIONALE IN GRADO DI EVITARE DIFFERENZE INACCETTABILI NEI PROCEDIEMTI AUTORIZZATORI TRA REGIONI.
 ALL’INTERNO DELLA CARTELLA DOCUMENTI NORMATIVI IL TESTO COMPLETO DELLE LINEE GUIDA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICODECRETO 10 settembre 2010
Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. (GU n. 219 del 18-9-2010 )
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
e
con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed in particolare l’art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, così come modificato dall’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visti, in particolare, del citato art. 12: il comma 10 che prevede l’approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici; il comma 1 che dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3; il comma 3 che prevede per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili il rilascio, da parte della regione o della provincia delegata, di un’autorizzazione unica conforme alle normative in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico; il comma 4 che prevede lo svolgimento di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; il comma 5 che prevede l’applicazione della disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli impianti con capacità di generazione inferiore alle soglie stabilite dalla tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 387 del 2003; il comma 7 che prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica; Vista la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante il riordino del settore energetico;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo; Visto il testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, così come corretto e integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4; Visto l’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
Considerato che la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili individua vincolanti obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020 e l’obiettivo assegnato allo Stato italiano è pari al 17%; Considerato che l’art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’art. 8-bis della legge 27 febbraio 2009,n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, prevede la ripartizione tra regioni e province autonome degli obiettivi assegnati allo Stato italiano, da realizzare gradualmente; Considerato che: la normativa comunitaria di settore fornisce elementi per definire strumenti reali di promozione delle fonti rinnovabili; la strategia energetica nazionale fornirà ulteriori elementi di contesto di tale politica, con particolare riferimento all’obiettivo di diversificazione delle fonti primarie e di riduzione della dipendenza dall’estero; i livelli quantitativi attuali di copertura del fabbisogno con fonti rinnovabili di energia e gli obiettivi prossimi consentono di apprezzare l’incremento quantitativo che l’Italia dovrebbe raggiungere; il sistema statale e quello regionale devono dotarsi, quindi, di strumenti efficaci per la valorizzazione di tale politica ed il raggiungimento di detti obiettivi; da parte statale, il sistema di incentivazione per i nuovi impianti, i potenziamenti ed i rifacimenti è ormai operativo, come pure altri vantaggi a favore di configurazioni efficienti di produzione e consumo; un efficiente sistema amministrativo per la valutazione e l’autorizzazione delle nuove iniziative è necessario per poter rispondere alla sfida al 2020; la presenza di un livello accurato di programmazione da parte delle regioni rappresenta la premessa necessaria ma non sufficiente, atteso il valore di riferimento delle presenti linee guida anche in base alla sentenza della Corte costituzionale 29 maggio 2009, n. 166; l’elevato livello di decentramento amministrativo non deve essere un vincolo per l’efficienza o un elemento di indesiderata disomogeneità, bensì trasformarsi in una risorsa a vantaggio degli operatori e un elemento di maggiore vicinanza della valutazione alle caratteristiche del territorio; la definizione di linee guida nazionali per lo svolgimento del procedimento unico fornisce elementi importanti per l’azione amministrativa propria delle regioni ovvero per l’azione di coordinamento e vigilanza nei confronti di enti eventualmente delegati; le presenti linee guida possono facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell’ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative; occorre comunque salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall’art. 9, comma 2, della Costituzione, nell’ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio; si rende, pertanto, necessario assicurare il coordinamento tra il contenuto dei piani regionali di sviluppo energetico, di tutela ambientale e dei piani paesaggistici per l’equo e giusto contemperamento dei rilevanti interessi pubblici in questione, anche nell’ottica della semplificazione procedimentale e della certezza delle decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte nella procedura autorizzatoria; Ritenuto che le presenti linee guida necessitano di un costante aggiornamento in forma congiunta (Stato, regioni ed enti locali) nonché di un’attività di integrazione, anche sulla scorta dei risultati del monitoraggio sulla loro concreta applicazione e che tale azione concorre ad una maggiore efficacia delle stesse sul piano della celerità e semplificazione procedimentale e della mitigazione degli impatti degli impianti sul paesaggio e sull’ambiente; Vista l’approvazione della Conferenza unificata di cui all’art. 8del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell’8 luglio 2010;
Decreta:
Art. 1
Approvazione ed entrata in vigore
1. Sono emanate le allegate linee guida che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Le linee guida in allegato entrano in vigore nel decimoquinto
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 10 settembre 2010
Il Ministro, ad interim
dello sviluppo economico
Berlusconi
Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo
Il Ministro per i beni
e le attività culturali
Bondi
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https://www.anev.org/modules/Documents/eodocuments/normative/lg%20Allegato.pdf