Statuto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENERGIA del VENTO

Art. 1
DENOMINAZIONE

1.1 I produttori e gli operatori di energia elettrica da fonte eolica si costituiscono in un’associazione non riconosciuta, senza fini di lucro, ai sensi degli art. 36 e seguenti del codice civile denominata ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento).
Art. 2
SEDE DELL’ASSOCIAZIONE
2.1 L’associazione ha sede sociale e domicilio legale in Roma, e può istituire rappresentanze ed uffici in tutte le località europee.
Art. 3
SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
3.1 L’associazione ha lo scopo di concorrere alla promozione e utilizzazione della fonte eolica in un rapporto equilibrato tra insediamenti e natura.
3.2 Promuove la ricerca e lo sviluppo tecnologico finalizzato all’utilizzo della risorsa vento e all’uso razionale dell’energia.
3.3 Si impegna a raccogliere, elaborare e diffondere dati e ogni informazione utile alla conoscenza delle problematiche correlate all’uso della fonte eolica attraverso i mass – media e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni per conto terzi che non siano in contrasto con lo scopo sociale dell’associazione.
3.4 Si impegna, altresì, in tutte le azioni sopra riportate, ad evidenziare la valenza ambientale della produzione di energia elettrica da fonte eolica in funzione del risparmio energetico e della riduzione delle sostanze inquinanti responsabili del degrado dell’ambiente sia locale che globale.
3.5 Si impegna ad intrattenere rapporti con le istituzioni pubbliche al fine di rappresentare in queste sedi le esigenze dell’associazione e dei suoi associati.
Art. 4
DURATA
4.1 La Durata dell’associazione è illimitata.

Art. 5
MEZZI DI COMUNICAZIONE
5.1 I mezzi di comunicazioni ufficiali dell’associazione sono:

  • a)  canali telematici e social media
  • b)  newsletter
  • c)  comunicazioni digitali (posta elettronica, ecc.)

Art. 6
I SOCI
6.1 L’Associazione si compone di:

  1. soci onorari
  2. soci sostenitori
  3. soci collettivi
  4. soci individuali.

6.2 I soci onorari sono persone fisiche e possono essere coloro che hanno acquisito particolari meriti verso l’associazione. I soci sostenitori sono organizzazioni (imprese pubbliche e private, Enti, Università, Studi associati, ecc.) o persone che erogano un contributo finanziario annuo all’ associazione pari ad almeno tre volte la quota sociale stabilita per i soci collettivi.
I soci collettivi sono organizzazioni (imprese pubbliche e private, Enti, Università, Studi associati, ecc.) che erogano un contributo finanziario annuo stabilito annualmente, deciso dal Consiglio Direttivo. I soci individuali sono le persone fisiche o società unipersonali che erogano un contributo finanziario annuo all’ associazione pari alla metà della quota stabilita per i soci collettivi.
Ogni socio ha diritto ad essere rappresentato nell’assemblea generale da un delegato.
6.3 L’iscrizione all’associazione è a tempo indeterminato e avviene su richiesta scritta che deve essere accolta dal consiglio a maggioranza semplice o dal Presidente in caso di richiesta di celere adesione. La nomina a socio onorario, su proposta di uno o più consiglieri, avviene a maggioranza dei due terzi del consiglio direttivo.
6.4 I soci onorari non hanno diritto, in occasione delle sedute dell’assemblea generale, al voto e non sono tenuti a versare alcuna quota sociale. Ogni socio collettivo, sostenitore e individuale ha diritto, in occasione delle sedute dell’assemblea generale, ad un voto.
6.5 Le quote sociali vengono decise dal consiglio direttivo entro il 31 (trentuno) dicembre per l’anno successivo.
6.6 I soci sostenitori, collettivi ed individuali in regola con il pagamento delle quote, che vanno versate entro il 31 (trentuno) gennaio per l’anno di riferimento, hanno diritto:

  1. a votare ed essere votati. Per i soci collettivi, sostenitori e individuali il diritto è riconosciuto al delegato;
  2. a ricevere gratuitamente le pubblicazioni edite dall’associazione;
  3. a sconti sulle quote di partecipazione ai convegni e seminari organizzati dalla associazione.

I soci onorari non hanno diritto a votare e ad essere votati.
6.7 I soci non in regola con il versamento delle quote di competenza sono considerati appartenenti alla associazione in qualità di aderenti ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.
6.8 La qualità di socio si perde:

  1. per dimissioni;
  2. per morosità;
  3. per comportamento contrario agli scopi dell’associazione.

6.9 I soci che intendono recedere dall’associazione devono darne comunicazione scritta entro il mese di settembre e sono tenuti comunque al versamento della quota dell’anno in corso. Qualora la domanda di recesso dall’associazione arrivasse dal 1 ottobre al 31 dicembre, l’associato sarà tenuto a corrispondere la quota associativa dell’anno successivo.
6.10 Il socio moroso decade dalla qualifica di socio dopo due richieste senza riscontro, avvenute tramite lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (pec).
6.11 La decadenza del socio per comportamento contrario agli scopi dell’associazione viene decisa dal consiglio direttivo, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta scritta e motivata di almeno tre membri del consiglio direttivo ovvero di almeno dieci soci aventi diritto di voto ovvero dei probiviri.

Art. 6 bis
ADERENTI

6 bis. 1 Chiunque condivida gli scopi dell’Associazione può richiedere, direttamente tramite il sito web ufficiale della stessa, l’attribuzione della qualifica di “aderente”, che garantisce al richiedente il riconoscimento di tale qualifica ed il conseguente inserimento nell’elenco ad hoc istituito.
6 bis. 2 Gli aderenti non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa e non hanno diritto a votare e ad essere votati nell’assemblea generale.
6 bis. 3 Gli aderenti verranno aggiornati sulle iniziative di carattere pubblico organizzate dall’associazione, verrà loro messo a disposizione il materiale divulgativo prodotto nonché la newsletter dell’ANEV quale suo organo di comunicazione ufficiale e potranno usufruire di talune condizioni favorevoli dedicate.
6 bis. 4 Ovviamente gli aderenti potranno, a richiesta e con le stesse modalità e forme previste all’art 6.3, essere iscritti all’associazione, in tal guisa acquisendo i diritti ed i doveri tipici dei soci individuali.

Art. 7
GLI ORGANI

7.1 Sono Organi Sociali:

  1. l’assemblea generale;
  2. il consiglio direttivo;
  3. la giunta esecutiva;
  4. il presidente;
  5. il collegio dei revisori;
  6. i probiviri.

7.2 L’assemblea generale. L’associazione ha nell’assemblea generale il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipazione tutti i soci, per il tramite di un delegato maggiore di età, in regola con il pagamento delle quote sociali. I soci non in regola con il versamento delle quote di competenza hanno facoltà di partecipare all’assemblea ma senza diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. I soci onorari e gli aderenti non hanno diritto al voto.
L’assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria. In seduta ordinaria può:

  1. eleggere il consiglio direttivo;
  2. eleggere il collegio dei revisori;
  3. eleggere i probiviri;
  4. approvare annualmente i bilanci consuntivo e preventivo;
  5. deliberare sulle direttive di ordine generale dell’associazione e sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l’attività della stessa.

In seduta straordinaria può deliberare:

  1. sulle modifiche dello statuto;
  2. sullo scioglimento o fusione dell’associazione;
  3. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

L’assemblea ordinaria è convocata dal presidente o su richiesta di almeno il dieci per cento dei soci aventi diritto al voto almeno una volta all’anno entro il 30 (trenta) giugno.
L’assemblea straordinaria può essere convocata per iscritto dal presidente o su richiesta dalla maggioranza del consiglio direttivo o su richiesta scritta di almeno il dieci per cento dei soci.
L’assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati più della metà dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati purché in numero non inferiore a cinque.
L’assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno il cinquanta per cento più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati.
Ai fini del raggiungimento del quorum previsto  per  la validità  dell’assemblea  generale vale pure la presenza in tele video conferenza e il diritto di  voto  può  essere  esercitato  contestualmente  anche tramite strumenti digitali previo controllo del collegio elettorale. L’assemblea generale può essere tenuta anche in forma mista di persona e in tele video conferenza.
In questi casi le deliberazioni sono valide se vota almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto e se prese con il voto favorevole non inferiore ai due terzi dei soci votanti. Il consiglio direttivo, su proposta del Presidente, nomina il collegio elettorale con il voto favorevole non inferiore ai due terzi.
Detto collegio sarà composto di almeno tre membri di cui uno con funzioni di presidente nella persona di uno dei membri del collegio dei revisori.
L’assemblea è presieduta dal presidente o da un vice presidente, il quale nominerà il segretario dell’assemblea.
L’avviso di convocazione dell’assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria deve contenere la data, ora e luogo della riunione, nonché l’ordine del giorno e deve essere fatto pervenire ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli iscritti anche se assenti, dissenzienti, astenuti dal voto ovvero non aventi diritto a votare.
Le deliberazioni assembleari, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, debbono essere trascritte e tenuta copia delle deliberazioni medesime, dei bilanci o rendiconti, che saranno disponibili presso la sede e sul sito internet per i quindici giorni successivi.
7.3 Il consiglio direttivo. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 33 (trentatré) componenti scelti secondo le seguenti modalità e quote:

  1. fino a 17 (diciassette) posti (fino al 52%) sono riservati ai soci collettivi di cui all’art. 6 punto 6.2 comma 3, che saranno eletti dall’assemblea generale;
  2. fino a 15 (quindici) posti (fino al 46%) sono riservati di diritto ai soci sostenitori di cui all’art. 6 punto 6.2 comma 2;
  3. 1 (un) posto per ogni mille iscritti è riservato ai soci individuali.

Non hanno diritto ad essere eletti i soci onorari e gli aderenti. Il consiglio direttivo a maggioranza dei due terzi ha facoltà di cooptare al suo interno dei membri, al solo fine di sostituire i consiglieri dimissionari o che abbiano perduto la qualifica di soci, o che siano scaduti di categoria da sostenitori a collettivi, oppure per raggiungere le quote percentuali previste e non raggiunte nel presente articolo per ogni singola categoria. Eventuali passaggi di categoria potranno essere effettuati sempre nel rispetto delle percentuali stabilite per ogni categoria. Il consiglio direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci; hanno diritto a votare per l’elezione del consiglio direttivo esclusivamente i soci in regola con il versamento delle quote di competenza. L’assemblea s’impegna, ove possibile, a garantire che almeno un terzo dei componenti del consiglio direttivo sia riservato ai soci persone fisiche appartenenti al genere meno rappresentato.
Il consiglio elegge fra i suoi membri, a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio medesimo nelle prime due votazioni ed a maggioranza semplice nelle votazioni successive, il presidente del consiglio direttivo che è anche il presidente dell’associazione e, su proposta di quest’ultimo, uno o più vice presidenti. Il vice presidente più anziano sostituisce il presidente in caso di impedimento.
I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il consiglio direttivo, su proposta del presidente, nomina nel suo ambito, a maggioranza di due terzi, i membri della giunta esecutiva, garantendo, ove possibile, che almeno un terzo dei suoi componenti sia costituito dal genere meno rappresentato.
Il  consiglio  direttivo  può  nominare  un  presidente onorario,  notoriamente e particolarmente meritevole. Il presidente onorario partecipa ai lavori del consiglio direttivo e della giunta esecutiva con diritto di voto.
Il consiglio direttivo dell’associazione nominerà, anche tra i non consiglieri, il segretario generale, il tesoriere, responsabile dell’amministrazione ordinaria dell’associazione stessa ed eventualmente il segretario scientifico. Il segretario generale ha il compito di assistere la giunta, il presidente, i vice presidenti ed il consiglio direttivo nell’attività ordinaria di gestione organizzativa dell’associazione coordinando in loro vece, ove richiesto, qualunque attività promozionale, di immagine e di rapporto. Il segretario scientifico ha il compito di assistere dal punto di vista tecnico la giunta, il presidente, i vice presidenti ed il consiglio direttivo nell’attività ordinaria di gestione organizzativa dell’associazione coordinando in loro vece, ove richiesto, qualunque attività promozionale, di immagine e di rapporto. Il tesoriere è autorizzato a movimentare i c/c postali e bancari intestati all’associazione. Il tesoriere risponde del suo operato al presidente dell’associazione, al consiglio direttivo ed al collegio dei revisori. Il consiglio direttivo esercita il controllo su tutte le attività dell’associazione ed inoltre:

  1. nomina i gruppi di lavoro e comitati;
  2. delibera su tutti i provvedimenti di gestione dell’associazione;
  3. mantiene i contatti dell’associazione con le altre associazioni, con enti comunitari, statali e locali, con università, Istituti di Ricerca e con società nazionali ed internazionali, nonché con la classe tecnica (ingegneri, architetti, ecc.) e con gli operatori economici (industriali, società immobiliari a carattere pubblico e privato);
  4. sottopone all’assemblea un rapporto annuale ed i bilanci consuntivo e preventivo;
  5. promuove e cura la pubblicazione dell’organo ufficiale dell’associazione e di altre eventuali informative ai soci;
  6. promuove incontri tecnici con le modalità che saranno stabilite dal consiglio direttivo stesso.

Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente almeno due volte all’anno o su richiesta di almeno cinque membri, con comunicazione scritta contenente la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno, spedita con lettera raccomandata R/R o posta elettronica almeno quindici giorni prima della data prevista.
I consiglieri che, senza giustificato motivo, sono assenti dalle sedute per due volte consecutive, decadono dal loro mandato. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei votanti, purché siano presenti almeno la metà dei consiglieri in carica.
In caso di parità prevarrà il voto del presidente o del vice presidente che lo sostituisce.
Quando per dimissioni od altra causa venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, s’intenderà dimissionario l’intero consiglio ed il presidente dovrà convocare entro due mesi l’assemblea per la ricostituzione del consiglio. Fino a quando non verrà ricostituito il consiglio direttivo le sue funzioni verranno esercitate provvisoriamente dal presidente in uno con la giunta esecutiva o da solo qualora anche la maggioranza di essa venisse a mancare.
7.4 La giunta esecutiva. La giunta esecutiva è composta da cinque a nove membri, oltre al presidente del consiglio direttivo, ed è presieduta da quest’ultimo ovvero, in caso di sua espressa rinuncia a far parte della giunta, dal vice presidente più anziano. Alla giunta esecutiva spetta l’esecuzione delle delibere del consiglio direttivo e lo svolgimento della normale amministrazione dell’associazione. La giunta cura anche la raccolta e l’inoltro all’approvazione del consiglio delle proposte dei gruppi di lavoro e dei comitati. Particolari iniziative individuate dal consiglio direttivo possono inoltre essere esplicitamente demandate alla giunta esecutiva.
La giunta esecutiva si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. Le convocazioni vengono effettuate normalmente per iscritto con congruo preavviso, ma è pure consentita la convocazione telefonica o per posta elettronica, se consensuale.

7.5 Il presidente. Il presidente dell’associazione viene eletto dal consiglio direttivo con le modalità indicate precedentemente. Egli è il legale rappresentante dell’associazione. Convoca e presiede il consiglio direttivo e la giunta esecutiva e compie tutti gli atti non espressamente riservati a detti organi o che gli fossero da questi ultimi delegati; dispone dei fondi sociali, è autorizzato ad aprire, movimentare ed estinguere conti correnti postali e bancari. Dispone l’assunzione del personale e la relativa posizione economica e normativa, sentito in merito il parere della giunta.
Il presidente può delegare proprie funzioni e compiti ai vice presidenti o ad altri membri degli organi statutari dell’associazione. Il presidente dà conto del suo operato al consiglio direttivo.
I vice presidenti (fino a 4) partecipano ai lavori del consiglio direttivo e della giunta esecutiva con diritto di voto coadiuvando il presidente ed esercitando ogni altra funzione dallo stesso delegata. Il vice presidente più anziano esercita funzioni di presidente in caso di impedimento di quest’ultimo.
7.6 Il collegio dei revisori. I revisori dei conti sono nominati dall’assemblea generale, anche al di fuori dei soci, in numero di tre; è consentita la nomina di soci soltanto se questi sono in regola con il versamento delle quote di competenza.
I revisori provvedono al controllo generale di contabilità e presentano una relazione annuale all’assemblea generale.
7.7 I probiviri. I probiviri sono eletti dall’assemblea generale nel numero da essa deciso, anche tra non soci dell’associazione; è consentita la nomina di soci soltanto se questi sono in regola con il versamento delle quote di competenza.
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I probiviri decidono, con motivazione scritta e secondo il regolamento da essi stabilito, su: i casi che gli vengano sottoposti dai soci o dagli organi dirigenti ai sensi dello statuto; i conflitti tra gli organi; l’interpretazione delle norme statutarie. Le loro decisioni sono inappellabili e impegnano i soci e gli organi dirigenti.

Art. 8
CARICHE SOCIALI ED ELEZIONI
8.1 Tutte le cariche sociali sono assegnate a titolo personale, hanno la durata di tre anni, sono rinnovabili e sono valide se accettate per iscritto entro il quindicesimo giorno dalla data di notifica. Detta notifica sarà effettuata dal presidente o da persona da questi designata, entro venti giorni dall’avvenuta designazione. Possono essere eletti a rivestire cariche sociali esclusivamente i soci in regola con il versamento delle quote di competenza; non possono essere eletti a rivestire cariche sociali i soci onorari e gli aderenti. Le cariche sociali non danno diritto a retribuzioni o indennizzi. Tutte le elezioni alle cariche sociali avranno luogo con scrutinio segreto. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

Art. 9
GRUPPI DI LAVORO E COMITATI
9.1 Anche su proposta della giunta esecutiva, il consiglio direttivo potrà nominare gruppi di lavoro formati da ricercatori e studiosi che operano nel settore di attività dell’associazione. Il consiglio direttivo potrà inoltre nominare un comitato scientifico e un comitato di consulenze. Per ciascun tipo di comitato il consiglio direttivo determinerà con maggioranza semplice dei suoi membri i compiti, le finalità e i ruoli che si intendono perseguire attraverso detti comitati. Il consiglio direttivo potrà esaminare, nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal consiglio direttivo stesso, la possibilità di costituire sottosezioni regionali.

Art. 9 bis
CLAUSOLA ANTITRUST E DISCIPLINA CONCORRENZA
9.1 bis L’associazione include tra i propri soci entità concorrenti; pertanto è tenuta ad operare, come in effetti opera, in conformità alla vigente normativa in materia di antitrust e concorrenza, da applicare a ciascuno dei propri membri ed altresì incoraggiando tale procedura tra i propri associati anche nei rapporti non di diretta competenza della associazione. Pertanto, in relazione ad ogni attività facente capo a qualsivoglia titolo all’ANEV, nessuno degli associati potrà raggiungere accordi o scambiare informazioni relative a costi, prezzi, vendite, strategie di mercato, termini e condizioni di acquisto ovvero vendita, allocazione di clienti e territori; tutti i soci sono tenuti ad evitare anche solo accenni a tali accordi ovvero allo scambio di tali informazioni. Qualora si dovesse verificare in attività associativa una discussione proibita dalla su indicata regola, a tutti i soci coinvolti nella vicenda sarà immediatamente annullata l’iscrizione con decadenza ipso iure dalla qualità rivestita. Allo scopo di ridurre al minimo le probabilità che si verifichino casi di cui ai capi che precedono, tutte le attività ANEV saranno condotte in conformità all’ordine del giorno pubblicato e saranno tutte verbalizzate.

Art. 10
PATRIMONIO SOCIALE
10.1 Il patrimonio sociale è formato:

  1. dai proventi delle quote sociali;
  2. dalle eccedenze annuali di bilancio, da eventuali donazioni, lasciti e proventi di qualsiasi natura.

È assolutamente fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, agli associati utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Le quote sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 11
ESERCIZI
11.1 Gli esercizi sociali iniziano l’1 (uno) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2002 (duemiladue).

Art. 12
BILANCIO
12.1 Il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo. Il bilancio deve essere redatto nella forma di rendiconto economico e finanziario.

Art. 13
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
13.1 In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio dell’ente dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14
NORMA DI RINVIO
14.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.