L'AUTORITA' HA DEFINITO IL PREZZO MEDIO DI CESSIONE DELL'ENERGIA PER IL 2008 PER IL CALCOLO DEL VALORE DI RIFERIMENTO DEI CV GSE 2009

DETERMINAZIONE DA PARTE DELL’AUTORITA’ DEL VALORE MEDIO DEL PREZZO DI CESSIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL’ARTICOLO 13, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 387/03 AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DEL PREZZO DI COLLOCAMENTO SUL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 148, DELLA LEGGE N. 244/07 PER L’ANNO 2009
L’AEEG ha definito il valore medio del prezzo di cessione dell’energia necessario al calcolo del prezzo di riferimento dei CV da parte del GSE.
Tale valore determina il prezzo di collocamento dei CV sul mercato da parte del GSE come differenza tra 180,00 € e 91,34 €.
Pertanto il prezzo a cui il GSE cederà i propri CV per l’anno 2009 sarà pari a 88,66 €/MWh
Delibera ARG/elt 10/09
DETERMINAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL PREZZO DI CESSIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL’ARTICOLO 13, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 387/03 AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DEL PREZZO DI COLLOCAMENTO SUL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 148, DELLA LEGGE N. 244/07 PER L’ANNO 2009
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Visti:
la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la legge 29 novembre 2007, n. 222;
la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: la legge n. 244/07);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di recepimento della direttiva 2001/77/CE (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008;
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 12 luglio 1989, n. 15 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/89);
il provvedimento del Cip 14 novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento Cip n. 34/90);
il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 28 ottobre 1997, n. 108/97 (di seguito: deliberazione n. 108/97);
la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/05);
l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 280/07);
la deliberazione dell’Autorità 21 gennaio 2008, ARG/elt 2/08;
la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2008, ARG/elt 24/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 24/08).
Considerato che:
 l’articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07 prevede che, a partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal Gestore dei servizi elettrici (di seguito: GSE) ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 siano collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra 180 euro/MWh e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità in attuazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, registrato nell’anno precedente;
l’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che l’Autorità definisca, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l’impianto è collegato, dell’energia elettrica prodotta da impianti:
di potenza qualsiasi purché alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente,
alimentati anche da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), purché di potenza nominale inferiore a 10 MVA,
ad eccezione di quella ceduta al GSE nell’ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, fino alla loro scadenza;
l’Autorità ha dato attuazione all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, con la deliberazione n. 34/05, vigente fino al 31 dicembre 2007, e con la deliberazione n. 280/07, vigente a decorrere dall’1 gennaio 2008;
l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 24/08, ha definito i criteri per la determinazione del valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 ai fini della quantificazione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi di cui all’articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07;
l’Autorità, con la deliberazione di cui al precedente alinea:
ha previsto che, ai fini della definizione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi per gli anni successivi al 2008, il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica, definito in attuazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, sia pari alla media aritmetica, su base nazionale, dei prezzi zonali orari di cui all’articolo 6 della deliberazione n. 280/07;
ha previsto di escludere dalla media aritmetica di cui al precedente alinea i prezzi minimi garantiti perché tali prezzi possono essere applicati solo ad alcune tipologie impiantistiche e sono definiti al solo scopo di garantirne la copertura dei costi di esercizio anche al termine dell’eventuale periodo di incentivazione.
Ritenuto opportuno:
quantificare, ai fini della definizione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi per l’anno 2009, il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica, definito in attuazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03, applicando i criteri previsti dalla deliberazione ARG/elt 24/08
DELIBERA
ai fini della definizione del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi per l’anno 2009, ai sensi dell’articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07, il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica per l’anno 2008, definito in attuazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 e calcolato applicando i criteri previsti dalla deliberazione ARG/elt 24/08, è pari a 91,34 €/MWh.
il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
28 gennaio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis