RESO IL PARERE DA PARTE DELLA X COMMISSIONE DEL SENATO SUL D. LGS. RINNOVABILI. L'ANEV AUSPICA CHE IL GOVERNO PROCEDA VELOCEMENTE CON IL PROVVEDIMENTO, CORREGGENDO LE PARTI ANCORA CRITICHE

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: «ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE SULLA PROMOZIONE DELL’USO DELL’ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, RECANTE MODIFICA E SUCCESSIVA ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/77/CE E 2003/30/CE» (A.G. N. 302)
La 10ª Commissione permanente, esaminato l’atto del Governo in titolo,
premesso che:
– lo schema di decreto in titolo si inserisce nel quadro della politica energetica
europea volta a ridurre la dipendenza dalle fonti combustibili fossili e le emissioni di
CO2, nel rispetto delle direttive comunitarie che impongono all’Italia l’obbligo di
raggiungimento degli obiettivi del 17 per cento di energia prodotta da fonti
rinnovabili entro il 2020, e del 10 per cento di energia verde nei trasporti;
– l’Italia sta prestando sempre maggiore attenzione allo sviluppo delle fonti
rinnovabili, come confermato dalla recente approvazione delle linee guida nazionali e
del Piano d’azione nazionale (PAN) per le energie rinnovabili. Il mercato legato alla
produzione di energia da fonti rinnovabili nel nostro Paese ha raggiunto il suo picco
nel 2008-2009, con una crescita pari a +11 per cento in termini di potenza installata e
+19 per cento di produzione complessiva. In quest’ottica si auspica che le
disposizioni del provvedimento in titolo e le tecnologie attualmente disponibili sul
mercato consentano di raggiungere l’obiettivo di 22,62 Mtep di consumo finale di
energie rinnovabili al 2020;
– risulta di particolare importanza definire in tempi rapidi il burden sharing
regionale, che suddividerà gli obiettivi nazionali tra le varie Regioni e che permetterà
di sfruttare al meglio i potenziali regionali in termini di produzione delle energie
rinnovabili;
– espresso apprezzamento per le disposizioni che porteranno allo snellimento delle
procedure amministrative, che per troppo tempo hanno rallentato l’entrata in esercizio
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e la maggiore attenzione data alle
biomasse e al teleriscaldamento, si pone l’attenzione sulla necessità di un incremento
strutturale dell’efficienza energetica a tutti i livelli, sensibilizzando maggiormente gli
operatori e i singoli cittadini, attraverso campagne di informazione e formazione, e
stimolando la partecipazione attiva degli Enti locali;
– il 31 gennaio 2011 la Commissione europea ha adottato una raccomandazione in
cui invita gli Stati membri ad incoraggiare le politiche di sviluppo delle fonti
rinnovabili, scoraggiando esplicitamente strumenti normativi retroattivi, causa di
incertezze sul mercato e di congelamento degli investimenti. Tale importante
sviluppo necessita di controlli efficaci ed immediati per evitare la presenza di
fenomeni speculativi che rischiano di danneggiare l’immagine di tale comparto e
coloro che stanno seriamente investendo nel settore delle rinnovabili. Risulta pertanto
necessario assicurare adeguata tutela agli incentivi già avviati, come il cosiddetto
“terzo conto energia” varato dal Governo negli scorsi mesi;
– risulta opportuno prevedere che nella sezione del Piano di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale dedicata alle rinnovabili, di cui all’articolo 15, venga anche
inserita la programmazione, di lungo termine, degli interventi di potenziamento e
sviluppo della rete, necessari per poter realmente immettere nella stessa le produzioni
di energia da fonte rinnovabile, previste fino al 2020. Tale pianificazione dovrà
necessariamente considerare anche la ripartizione territoriale del target nazionale
previsto con l’approvazione del futuro burden-sharing regionale della produzione
elettrica da fonte rinnovabile;
– rilevata la necessità di una progressiva riduzione dei costi attualmente gravanti
sui cittadini e sulle imprese per il finanziamento degli incentivi alle fonti rinnovabili
fino al raggiungimento della grid parity,
esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:
1) in relazione al meccanismo delle aste al ribasso, previste dallo schema di decreto
legislativo, si preveda un innalzamento della soglia, con opportune differenziazioni
basate sulle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili;
2) in merito ai meccanismi di incentivazione di cui all’articolo 22, si segnala la
necessità che tali meccanismi incentivanti vengano applicati alla produzione di
energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il
31 dicembre 2013. Conseguentemente, all’articolo 22, comma 1, le parole «31
dicembre 2012» siano sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». Tale proroga di
un anno consentirà ai soggetti interessati agli investimenti una programmazione e
realizzazione degli investimenti stessi in un arco temporale minimo adeguato rispetto
alla definizione completa del quadro normativo e regolatorio;
3) con riguardo al sistema delle aste, di cui all’articolo 22, risulta necessario
individuare un floor minimo, al di sotto del quale le offerte al ribasso non potranno
scendere. A tale riguardo, si propone che il floor minimo, differenziato a seconda
della tipologia e delle dimensioni degli impianti, venga individuato dal Governo, con
apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas, da adottare entro 3 mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto;
4) in riferimento ai termini per l’emanazione dei successivi decreti ministeriali di
attuazione del decreto legislativo, si evidenzia la necessità che, al fine di garantire
adeguate certezze agli investitori, i decreti stessi siano adottati entro sei mesi
dall’entrata in vigore del decreto legislativo, anziché entro un anno, così come
previsto dall’atto del Governo in titolo;
5) con riguardo al prezzo di ritiro dei certificati verdi, di cui all’articolo 23, comma
5, risulta necessario riconoscere un prezzo di ritiro dei predetti certificati pari all’85
per cento del prezzo di cui all’articolo 2, comma 148, della legge n. 244 del 2007. A
tale proposito, all’articolo 23, comma 5, le parole «il prezzo di ritiro dei predetti
certificati è pari al 70 per cento» siano sostituite con le seguenti: «il prezzo di ritiro
dei predetti certificati è pari all’85 per cento»;
6) il comma 4 dell’articolo 4 sia sostituito con il seguente: «4. I gestori di rete, per
la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all’immissione e al ritiro dell’energia
prodotta da una pluralità di impianti, non inserite nei preventivi di connessione,
richiedono l’autorizzazione con il procedimento di cui all’articolo 14, salvaguardando
l’obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli
impianti di produzione.»;
7) all’articolo 8, comma 5, la lettera b) sia sostituita con la seguente: «b) il rapporto
tra potenza nominale dell’impianto e la superficie del terreno nella disponibilità del
proponente non sia superiore a 200 kW per ogni ettaro di terreno.». Si segnala altresì
la necessità di escludere dall’applicazione dei limiti di cui al comma 5 dell’articolo 8 i
terreni marginali, incolti, abbandonati, le aree industriali dismesse o dichiarate
inquinate ai sensi delle disposizioni nazionali, regionali o locali, nonché le aree del
demanio militare e le cave esaurite. Al fine di incentivare gli Enti locali all’utilizzo
prioritario dei terreni di cui sopra, il Governo può individuare delle procedure
semplificate per la realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili anche
attraverso il ricorso al project financing;
8) all’articolo 26, eliminare il comma 6;
9) all’articolo 22, comma 5, dopo la lettera h) inserire la seguente: «i) le possibilità
di cumulare o affiancare, per impianti di piccola taglia a cicli cogenerativi o
trigenerativi alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, le diverse forme di
incentivazione.»;
10) all’articolo 6 prevedere, in linea di principio, che le procedure semplificate ivi
individuate vengano estese ad alcune aree, quali le caserme militari, le cave esaurite e
le aree industriali dismesse, consentendo alle Regioni, una volta identificate tali aree,
di estendere le procedure semplificate di cui all’articolo 6 dello schema di decreto
legislativo anche agli impianti di taglia superiore ad 1 MW;
11) prevedere l’estensione ai soggetti pubblici delle misure di cui all’articolo 10,
comma 2, anche alle aree e alle superfici militari;
12) in riferimento ai meccanismi di incentivazione di cui all’articolo 22, comma 2, si
richiama l’attenzione sull’opportunità di prevedere un meccanismo incentivante del
tipo “feed-in premium”, tale da stabilire una componente di incentivo fissa ed una
componente relativa all’energia elettrica che seguirebbe l’andamento del prezzo di
mercato dell’energia, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
13) al fine di contrastare i fenomeni speculativi della vendita delle autorizzazioni
alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, si
preveda che il soggetto autorizzato a realizzare l’impianto debba corrispondere,
all’atto di presentazione della domanda, un contributo variabile a seconda della
tipologia e delle dimensione dell’impianto. Si preveda altresì che lo stesso soggetto
presenti, contestualmente, adeguate garanzie economico-finanziarie e tecniche alla
realizzazione dell’impianto;
14) si consideri la necessità di inserire, dopo l’articolo 5, un articolo riguardante il
corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete, che, allo scopo di evitare
azioni speculative e fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti
alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate le condizioni di
concreta realizzabilità degli impianti stessi, preveda, anche con riferimento alle
richieste di connessione già assegnate, l’obbligo per il richiedente la connessione alla
rete elettrica, di una forma di garanzia, proporzionale all’investimento effettuato;
15) all’articolo 22, comma 3, dopo le parole: «la produzione di energia elettrica da
impianti», aggiungere: «in regime di autoproduzione, o»
16) all’articolo 22, comma 3, lettera d) siano soppresse le parole «dell’andamento dei
costi dell’approvvigionamento,»;
17) all’articolo 24, comma 2, lettera d), dopo la parola «apparecchiature»
aggiungere, in fine, le seguenti: «effettuati a partire dall’anno 2009»;
18) all’articolo 4, comma 3, al fine di evitare l’elusione della normativa sulla tutela
dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, si
suggerisce la sostituzione delle parole: «riconducibili al medesimo soggetto per la
realizzazione di impianti alimentati dalla stessa fonte rinnovabile e localizzati nella
medesima area o in aree contigue» con le seguenti: «di impianti alimentati dalla
stessa fonte rinnovabile, riconducibili al medesimo soggetto, o su cui lo stesso
soggetto ha la posizione decisionale dominante, collocati in aree confinanti»;
19) valuti inoltre il Governo l’opportunità di assicurare il principio generale per cui
gli incentivi ad un determinato settore debbono trovare la propria copertura all’interno
del comparto a cui si riferiscono;
20) all’articolo 22, comma 5, si preveda la sostituzione delle parole: «sentita
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas» con le seguenti: «su proposta dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas»;
21) all’articolo 23, comma 5, dopo le parole: «il GSE ritira annualmente i certificati
verdi rilasciati per le produzione da fonti rinnovabili» siano inserite le parole: «e di
cui all’articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto del Ministro delle attività produttive
del 24 ottobre 2005, a destinazione degli ambienti agricoli»;
22) all’articolo 2, comma 1, lettera e), dopo le parole: «comprese la pesca e
l’acquacoltura» aggiungere: «gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e
privato»;
23) valuti il Governo l’opportunità di definire un burden sharing regionale con
l’obiettivo di responsabilizzare le autorità locali nel raggiungimento dell’obiettivo
nazionale al 2020, anche attraverso la previsioni di meccanismi premiali o
sanzionatori per gli enti territoriali in base al loro virtuosismo; valuti altresì il
Governo l’opportunità di un meccanismo di allocazione degli obiettivi regionali,
basato su considerazioni tecniche, valutando le potenzialità di risorse e impieghi
presenti sul territorio;
24) con riferimento all’articolo 9, si suggerisce che il limite all’impiego delle
biomasse, qualora Regioni e Province autonome ritenessero che la combustione delle
stesse possa determinare un problema per la qualità dell’aria, valorizzi gli apparecchi
e le tecnologie più moderne ed efficienti, certificate da organismo accreditato e che
presentano un alto livello di efficienza e bassissime emissioni, alimentate da legno
vergine così come definite dal decreto legislativo n. 152 del 2006, Parte quinta,
allegato X, parte II, sezione 4. Si suggerisce inoltre di sostituire i requisiti richiesti
per il pellet e il cippato con la richiesta di conformità alle classi di qualità A1 e A2
indicate nelle nuove norme europee UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961- 4
per il cippato;
25) all’articolo 22, dopo il comma 8, venga inserito il seguente comma: «8-bis.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti specifici incentivi per la
produzione di energia elettrica da impianti a biomasse solide entrati in esercizio alla
data di pubblicazione del presente decreto legislativo, in considerazione delle criticità
di questi impianti e dell’elevata sensibilità al costo variabile del combustibile, nonché
della eventuale ubicazione in aree di crisi.»;
26) all’articolo 22, comma 3, dopo la lettera d) sia inserita la seguente: «d-bis.
L’incentivo riconosciuto è maggiorato fino a 1,5 volte per la produzione di energia
elettrica da impianti ubicati nei comuni montani alimentati a biomasse presenti negli
stessi comuni»;
27) all’articolo 28, comma 1, lettera a), punto i), siano aggiunte in fine le parole «e
a GPL»;
28) all’articolo 6, si preveda l’introduzione di procedure semplificate per impianti di
potenza non superiore a 200 kW, su indice di copertura, con riguardo ai soli impianti
fotovoltaici, non superiore al 20 per cento delle superfici aziendali, nel caso in cui i
richiedenti le autorizzazioni siano titolari di aziende agricole che abbiano la proprietà
o la disponibilità dei relativi terreni;
29) all’articolo 5, valuti il Governo l’introduzione di una procedura autorizzativa ad
hoc, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i nuovi impianti di
fonti rinnovabili costruiti in sostituzione dei vecchi impianti;
30) all’articolo 8, si valuti l’opportunità che i Comuni nei loro strumenti di
pianificazione urbanistica e di regolamentazione edilizia privilegino le installazioni in
aree già fabbricate con priorità per gli stabilimenti industriali artigianali e
commerciali e sempre con gli stessi strumenti incentivino soluzioni innovative per
l’utilizzo di impianti fotovoltaici in aree urbane di particolare pregio;
e con le seguenti osservazioni:
a) all’articolo 2 si valuti di inserire la definizione di “centrali ibride” in
considerazione del fatto che le stesse vengono citate all’articolo 22 comma 3 del
provvedimento;
b) all’articolo 6-bis, comma 1, dopo le parole «e lo stesso orientamento della
falda», siano inserite le seguenti: «o di rivestimento di pareti verticali esterne agli
edifici»;
c) dopo il medesimo comma 5 dell’articolo 8 sia aggiunto il seguente comma: «5-
bis. Le Regioni possono stabilire, nel rispetto delle linee guida di cui al decreto
ministeriale 10 settembre 2010, limiti diversi da quelli di cui al comma 5 per aree
agricole specificatamente individuate tra quelle marginali o contaminate previa messa
in sicurezza del sito, o degradate previo ripristino»;
d) all’articolo 8, comma 5, si suggerisce di aggiungere alla fine del comma il
seguente periodo: «Tale disposizione non si applica agli impianti le cui autorizzazioni
siano state rilasciate entro il 31 dicembre 2011», in quanto al fine di evitare
incertezze sull’accesso agli incentivi per le iniziative già avviate occorre definire con
puntualità l’ambito di applicazione della norma;
e) all’articolo 8, comma 1 e più in generale nel testo dell’articolo si fa riferimento
alla locuzione “incentivi statali”. Al fine di consentire l’accesso al regime di sostegno
non solo statale, si suggerisce la sostituzione del termine “statali” con il termine
“pubblici”;
f) all’articolo 8, si suggerisce che ai fini della presente normativa gli elementi
fotovoltaici possano essere inseriti sulle coperture delle serre agricole, utilizzate per
le destinazioni loro proprie, delle stalle zootecniche e degli annessi edifici agricoli.
La realizzazione di tali strutture rimane regolata dalla vigente disciplina urbanistica. I
proprietari di dette strutture possono cedere a società terze il diritto alla costruzione di
impianti fotovoltaici. Relativamente alle serre agricole i soggetti richiedenti hanno
l’obbligo di produrre o la documentazione relativa al piano di impresa orto-florovivaistico
così come individuato dal Piano di sviluppo rurale (P.S.R.) o la
documentazione comprovante l’iscrizione di impresa agricola;
g) all’articolo 8, dopo il comma 5, si suggerisce di inserire il seguente comma: “5 –
ter. Al fine di evitare squilibri negli approvvigionamenti e nei prezzi delle produzioni
agricole da destinare all’alimentazione umana ed alla zootecnia, le Regioni, sulla base
dei dati resi disponibili dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e
con riferimento alle linee guida per le autorizzazioni degli impianti di biogas,
definiscono criteri di adattamento dei parametri autorizzativi alle differenti situazioni
territoriali locali. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 del presente decreto
che prevede diverse modalità di incentivazione delle biomasse;
h) all’articolo 9, si sostituisca il comma 5 con il seguente: «Le regioni e le province
autonome possono prevedere che i valori di cui al comma 1 siano assicurati anche
attraverso la combustione delle biomasse. In tal caso le regioni e le province
autonome, nell’ambito dei piani di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa,
possono definire limiti di emissione per gli impianti, qualora ciò risulti necessario per
assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell’aria
relativi a materiale articolato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici
(IPA).»
i) in relazione al bonus volumetrico di cui all’articolo 10 valuti il Governo
l’opportunità di inserire tra gli interventi sugli edifici, che consentono di ottenere tale
bonus, anche i pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria;
j) in relazione all’articolo 10, valuti il Governo l’introduzione del principio in base
al quale la percentuale di fonti rinnovabili per energia termica, su edifici nuovi o
ristrutturazioni rilevanti, sia quantomeno articolata in funzione del combustibile
termico complementare, valutando attentamente l’ecocompatibilità diversa dei
differenti prodotti, a seconda delle risorse impiegate, attraverso previsioni più
specifiche elaborate a livello ministeriale. Nell’ottica del raggiungimento degli
obiettivi comunitari, infatti, appare necessario evitare di trattare allo stesso modo
combustibili che hanno una ecocompatibilità molto diversa;
k) all’articolo 11, comma 4, inserire il seguente: «4-bis. L’attestato di
certificazione energetica per immobili ricadenti nelle classi A e A+ nelle “Linee
guida per la certificazione energetica degli edifici”, è rilasciato dai tecnici abilitati, in
possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, che operino sotto
accreditamento dell’Ente Unico Nazionale di Accreditamento o di equivalente ente
europeo.»;
l) all’articolo 13, comma 3, dopo le parole «di formazione per gli installatori»
inserire le seguenti: «di impianti a fonti rinnovabili, secondo criteri precedentemente
definiti e concordati con l’Agenzia ENEA, per assicurare una omogeneizzazione a
livello nazionale ed europeo»;
m) all’articolo 16, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) dimensione
del progetto di investimento, in termini di utenze attive coinvolte ed effetti
sull’efficacia ai fini dello stoccaggio dell’energia fornita alle utenze e del ritiro
integrale dell’energia da generazione distribuita e fonti rinnovabili»;
n) all’articolo 16, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «4. Al fine di
promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea in termini di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di riduzione del consumo energetico
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, adotta misure affinché le imprese di distribuzione di energia
elettrica installino dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici con criteri uniformi su
tutto il territorio nazionale»;
o) articolo 18, comma 2, lett. b): sostituire la lettera b) con la seguente: “prevedono
di favorire un utilizzo più ampio del biometano. A tal fine l’allacciamento non
discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano dovrà risultare
coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile in modo
permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza. Si dovrà inoltre
verificare la misura in cui il biometano possa essere iniettato nel sistema del gas
naturale e trasportato attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o
di sicurezza, e favorisca lo sviluppo coordinato della rete e degli impianti di
produzione”.
p) all’articolo 19, al comma 1, lettera c), è opportuno aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità con
le quali le risorse per l’erogazione dell’incentivo di cui alla presente lettera trovano
copertura nel gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.»
q) all’articolo 20, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Al fine di stimolare
applicazioni con un uso dell’energia termica a bassa e media entalpia e favorire il
recupero di efficienza, vengono definiti, nel decreto del Ministero dello sviluppo
economico di cui all’articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009, per gli
impianti di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto del Ministero dello
sviluppo economico 24 ottobre 2005: “direttive per la regolamentazione
dell’emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all’articolo 1,
comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239”, adeguati parametri di incentivazione
che dovranno tener conto dei costi di realizzazione degli impianti e delle condizioni
di esercizio a cui questi ultimi sono sottoposti al fine di raggiungere gli indici di
efficienza ad alto rendimento.»;
r) in relazione ai meccanismi di incentivazione previsti dall’articolo 22, comma 2
lettera e), si evidenzia la necessità che tali incentivi vengano garantiti ai rifacimenti
totali o parziali, limitatamente alla produzione aggiuntiva;
s) all’articolo 22, comma 2 lettera e) aggiungere, infine, il seguente periodo:
«limitatamente alla quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.»
t) al fine di garantire alle autoproduzioni non in sito oneri di dispacciamento di
peso economico complessivamente equivalente a quello che grava
sull’autoproduzione realizzata presso gli stabilimenti direttamente alimentati,
all’articolo 22, comma 5 lettera h), dopo le parole «le condizioni in presenza delle
quali», aggiungere: «in caso di autoproduzione non in sito che compensi immissioni e
prelievi di energia elettrica in rete quando ricorrano le condizioni funzionali e le
distanze individuate con i decreti di cui al presente comma o»
u) valuti il Governo l’opportunità di prevedere un meccanismo attraverso il quale i
proventi derivanti dalle aste per l’acquisto di diritti di emissione di CO2 che si
raccoglieranno dal 2013 vengano utilizzati per l’incentivazione delle fonti rinnovabili
nel settore elettrico, al fine di garantire le risorse necessarie ad assicurare anche il
futuro sviluppo delle fonti rinnovabili del sistema elettrico, contenendo l’onere
gravante sul consumatore finale;
v) all’articolo 23 comma 3 inserire, infine, il seguente comma: “4-bis. L’energia
importata tramite le merchant lines realizzate e in esercizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto non è soggetta all’obbligo di cui all’articolo 11, commi 1 e
2, del decreto legislativo n. 79 del 1999;
w) all’articolo 23, comma 10 sostituire le parole: «che hanno ottenuto dal GSE la
qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili» con le seguenti: «per i quali è
stata presentata domanda al GSE per l’ottenimento della qualifica di impianto
alimentato da fonti rinnovabili ». All’articolo 23, comma 10, siano inoltre soppresse
le parole: «entro il 31 dicembre 2012, ovvero nei soli casi di rifacimenti di impianti
idroelettrici e geotermoelettrici,»;
x) all’articolo 23, comma 11, dopo la lettera e), sia inserita la seguente: «e-bis) al
comma 3 dell’articolo 14, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, le parole da:
«per coprire fino al 20 per cento dell’obbligo di propria competenza» fino alla fine del
comma, e il comma 157 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007, entrambi
limitatamente per gli usi a destinazione di ambienti agricoli;
y) all’articolo 23, comma 7, si sottolinea l’opportunità di richiamare l’attenzione sul
problema degli impianti a biogas, di proprietà di aziende agricole, entrati in esercizio
prima del 31 dicembre 2007, ai quali attualmente non si applica il sistema di
incentivazione di cui alle leggi n. 296 del 2006 e n. 244 del 2007. Pertanto, dopo il
comma 7, andrebbe previsto un comma del seguente tenore: «7-bis. Gli incentivi alla
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-
quinquies dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 ed al comma 145 dell’articolo 2
della legge n. 244 del 2009, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di
aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di
allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1 gennaio 2008. Il
periodo residuo degli incentivi è calcolato sottraendo alla durata degli incentivi il
tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio commerciale degli impianti di
biogas e il 31 dicembre 2007»;
z) all’articolo 25 si introducano forme di incentivazione per la promozione
dell’efficienza energetica individuando anche dei meccanismi premiali per le Regioni
che attuano programmi di incentivazione dell’efficienza energetica, nonché campagne
di informazione, sensibilizzazione e formazione gratuita ai cittadini, in relazione ai
loro diritti;
aa) all’articolo 26, relativo agli interventi di efficienza energetica di piccole
dimensioni, il Governo valuti l’inserimento dei seguenti commi: «7. Per gli interventi
previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e per quelli che
hanno avuto accesso a quanto previsto dall’articolo 1, commi da 344 e 347, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, i relativi titoli di efficienza energetica, in relazione ai
quali non sia stata richiesta l’assegnazione della quantità di certificati bianchi
spettanti, sono assegnati al GSE. 8. Il GSE ha la possibilità di cedere i titoli di
efficienza energetica ottenuti ai sensi del comma 7, attraverso la fissazione di aste
competitive aperte a tutti i partecipanti del mercato dei certificati bianchi gestito dal
GME – Gestore dei mercati energetici. Il prezzo massimo di cessione, fissato
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sarà pari al contributo tariffario che, a tal
fine e ai sensi dell’articolo 6 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, dovrà tenere
conto, tra l’altro, del prezzo di mercato e del costo degli interventi di efficienza. 9. I
proventi derivanti dalla cessione dei certificati bianchi, di cui al comma 8, da parte
del GSE, contribuiscono al gettito di cui al comma 4 del presente articolo.»;
bb) all’articolo 27, comma 1, la lettera b) sia sostituita con la seguente: «b) in base
alle direttive emanate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, è disposto il
passaggio al GSE dell’attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai
certificati bianchi, ferme restando le competenze del GME, sull’attività di emissione
dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei certificati stessi»;
cc) all’articolo 27, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L’applicazione
delle eventuali sanzioni da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per il
mancato raggiungimento dell’obiettivo è subordinata alla verifica della effettiva
congrua offerta sul mercato dei titoli di efficienza energetica.»;
dd) all’articolo 27, dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Al fine di rendere
coerente con la strategia complessiva e razionalizzare il sistema dei certificati
bianchi, con i provvedimenti di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del
2008, l’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica definisce entro 30 giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto metodologie specifiche per l’attuazione del
meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo allo sviluppo di
procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi, senza fare
ricorso a misurazioni dirette con l’applicazione di metodologie statistiche.»;
ee) all’articolo 28, comma 1, lettera i), dopo le parole: «automezzi elettrici»,
aggiungere le seguenti: «e relative infrastrutture di ricarica»;
ff) all’articolo 28 dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «2. L’Autorità per
l’energia elettrica e il gas determina i coefficienti di perdita standard delle reti di
distribuzione e trasmissione di energia elettrica, con decorrenza dal 1° gennaio 2012,
sulla base del livello delle perdite effettive dell’anno 2010 e prevede che questi
rimangano costanti per tre periodi regolatori al fine di promuovere la realizzazione di
interventi per la riduzione delle perdite da parte delle imprese distributrici a beneficio
dei clienti finali.»;
gg) in relazione all’articolo 28, recante misure in materia di efficienza energetica, si
valuti l’inserimento di una nuova scheda tecnica per tutti gli elettrodomestici dotati di
etichetta energetica, che faccia riferimento a procedure standardizzate;
hh) con riferimento all’articolo 29, è opportuno inoltre considerare che ai fini del
rispetto della normativa, sono ritenuti idonei solo i biocarburanti che potranno
disporre di una certificazione ambientale che ne attesti la produzione sostenibile
nonché un bilancio positivo dei gas a effetto serra nel corso dell’intero ciclo di vita. In
particolare, la direttiva 2009/28/CE impone criteri di sostenibilità tali che il risparmio
di emissioni di gas serra globali sia di almeno il 35 per cento fino al 2016 arrivando al
50 per cento dal 2017. Si suggerisce pertanto di verificare, in sede tecnica, la
previsione di incrementare l’obbligo, in termini percentuali, di immissione in
consumo dei biocarburanti necessaria per raggiungere gli impegni imposti
dall’Unione europea, accelerando l’emanazione di opportune norme che garantiscano
la qualità della miscela ed il giusto equilibrio di miscelazione tra biodiesel e
bioetanolo. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il contributo
energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al comma successivo dovrebbe
essere maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo e fissato nella misura di 8
Giga-calorie, qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Paesi dell’Unione
europea. Analoga maggiorazione andrebbe attribuita ai biocarburanti immessi in
consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di
biocarburante impegnato sia pari al 25 per cento e fermi restando i requisiti di
sostenibilità;
ii) all’articolo 29, comma 2, siano soppressi il secondo e il terzo periodo, e al terzo
comma sopprimere dalle parole «accreditati dal Ministero» fino a «presente
provvedimento»;
jj) risulta opportuno che l’articolo 29, comma 3 preveda i tre sistemi di
certificazione/controllo della sostenibilità dei biocarburanti indicati a livello europeo;
kk) all’articolo 29, commi 5 e 7, sia definito meglio il contributo dei biocarburanti
prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e
materie ligno-cellulosiche, la cui maggiorazione viene stabilita successivamente con
un decreto ministeriale, in considerazione dell’articolo 21 della direttiva 2009/28/CE
che considera il contributo dei biocarburanti di seconda generazione come
equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti;
ll) all’articolo 29 comma 5 valuti il Governo l’inserimento, infine, del seguente
periodo: «in questo caso l’immissione in consumo di 5 Gcal di biocarburanti dà diritto
ad un certificato»;
mm) all’articolo 29 dopo il comma 5, valuti il Governo l’inserimento dei seguenti: «5-
bis. A decorrere dall’entrata in vigore del presente provvedimento, ai fini del rispetto
dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il contributo
dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in
consumo sia in grado di dimostrare, mediante le modalità richiamate all’articolo 35,
che essi sono stati prodotti a partire da materie non alimentare fin dall’origine, alghe,
è maggiorato rispetto a quello di altri biocarburanti, in misura, stabilita dal decreto di
cui al comma 7, comunque idonea a tener conto del maggior contributo al
raggiungimento degli obiettivi. 5-ter. Le maggiorazioni di cui ai commi precedenti 4,
5 e 5-bis, sono concesse solo nel caso in cui la produzione sia accertata dagli uffici
competenti secondo le modalità definite da apposita circolare dell’Agenzia delle
Dogane»;
nn) con riferimento all’articolo 29, si valuti l’opportunità di prevedere, ai commi 4 e
5, il diritto ad un certificato, qualora al momento non previsto, anche per i
biocarburanti di cui medesimi commi;
oo) in relazione all’articolo 29, appare opportuno prevedere che la maggiorazione
del contributo operi anche per i biocaburanti prodotti a partire da materie non
alimentari fin dall’origine;
pp) all’articolo 29, individuare con maggiore precisione quali sono gli strumenti che
il Ministro dello sviluppo economico dovrà definire per le misure a favore dello
sviluppo tecnologico. Tale previsione andrebbe meglio specificata prevedendo con
quale strumento e disponendo, inoltre, un passaggio parlamentare per il parere delle
Commissioni competenti in materia;
qq) all’articolo 33, dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Il Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, quantifica e definisce,
entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, gli obiettivi regionali
definiti in attuazione dell’articolo 8-bis della legge n. 13 del 2009»;
rr) valuti il Governo l’opportunità di definire i casi in cui l’acquisizione del nulla
osta minerario, previsto dall’articolo 120 del Testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici n. 1775 dell’11 dicembre 1933, può essere sostituito da
idonea dichiarazione del progettista circa l’insussistenza di interferenze con le attività
minerarie, prevedendo la pubblicazione delle informazioni necessarie a tal fine da
parte dalla competente autorità di vigilanza mineraria e valutando l’opportunità di un
coinvolgimento delle Regioni;
ss) in relazione al problema dello smaltimento dei materiali degli impianti di
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, valuti il Governo la possibilità di
individuare un meccanismo che, in alternativa alle garanzie già previste dalle Linee
Guida sulle fonti rinnovabili, consenta, a partire dall’avvenuto ammortamento
dell’investimento, di accantonare delle risorse finanziarie a garanzia del corretto
smaltimento dei materiali una volta conclusa la vita degli impianti. A tale proposito si
invita il Governo a valutare l’opportunità di un coinvolgimento del GSE;
tt) in merito agli obiettivi da raggiungere entro il 2020, valuti il Governo di
individuare nell’ambito della prossima Strategia energetica nazionale dei singoli
obiettivi da raggiungere annualmente, differenziati per tipologia di fonte rinnovabile,
tenendo altresì conto dei progressi compiuti negli anni precedenti e degli apporti
forniti dalle nuove tecnologie;
uu) all’allegato 2, al comma 3, inserire in fine il seguente periodo: «per le pompe di
calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria, non essendo per esse
previsto il marchio Ecolabel, è richiesto un valore di COP superiore a 2,6, misurato
secondo la norma EN255-3.»;
vv) al comma 1 dell’allegato 3, per gli edifici nuovi o nel caso di edifici sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti (così come definite nello schema di decreto) o nell’ipotesi di
edifici di superficie netta calpestabile superiore a 1000 mq, per i quali si proceda alla
ristrutturazione dell’impianto termico o della totalità dei singoli impianti termici, si
prevedano i seguenti requisiti di copertura da fonti energetiche rinnovabili: una quota
pari al 50 per cento per la produzione di acqua calda sanitaria e una quota pari al 20
per cento per il fabbisogno relativo al riscaldamento e al raffrescamento.