LINEE GUIDA PER IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO SEMPLIFICATO PER LE FONTI RINNOVABILI E PER UN CORRETTO INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL TERRITORIO: ANEV CHIEDE IL RISPETTO DELLE NORME, TRASPARENZA ED EFFICIENZA

SI PUBBLICA LA LETTERA DI OSSERVAZIONI INVIATE DALL’ANEV AL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E RELATIVE ALLA BOZZA DI LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA SEMPLIFICATA PER GLI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI EX ART 12 DEL D. LGS. 387/03. LE MOLTE PERPLESSITA’ ESPRESSE, ESCLUSIVAMENTE RIFERITE AL MERITO DEI CONTENUTI DELLA BOZZA RICEVUTA, HANNO COME TEMA IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO CHE TALE PROVVEDIMENTO DEVE RAGGIUNGERE – LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DELL’ITER AUTORIZZATIVO – CHE DALL’ANALISI DEL TESTO RISULTA NON RAGGIUNTA MA ADDIRITTURA AGGRAVATA. L’ANEV AUSPICA UNA RAPIDA RIVISITAZIONE DEL PROVVEDIMENTO ATTESO DA OLTRE CINQUE ANNI, IN LINEA CON LA VOLONTA’ DI SEMPLIFICARE, RENDERE TRASPARENTE ED EFFICIENTE IL PROCESSO AUTORIZZATIVO ITALIANO CHE RISULTA A LIVELLO INTERNAZIONALI TRA I PIU’ FARRAGINOSI E LENTI ESISTENTI
IN ALLEGATO LA LETTERA INVIATA AL MINISTERO CON TUTTE LE OSSERVAZIONI
Spett.le           Ministero dello Sviluppo Economico
                       Dipartimento per l’energia
                       Direzione generale per l’energia nucleare, le energia rinnovabili e l’efficienza energetica
OGGETTO:    Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi
Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico,
                                                                       prima di presentare le nostre puntuali osservazioni ai punti del documento in bozza ricevuto, si ritiene necessario svolgere alcune considerazioni preliminari che riteniamo sostanziali per l’analisi del documento in oggetto.
OSSERVAZIONI GENERALI
L’ANEV ritiene opportuno, anche alla luce del molto tempo trascorso da quando tale provvedimento sarebbe dovuto essere emanato, di ripercorrere il quadro entro il quale tale provvedimento si muove, e quali obiettivi e finalità ne rendono utile l’emanazione.
La norma Comunitaria di riferimento è la Direttiva Comunitaria 2001/77/CE del parlamento europeo e del consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.
Tale Direttiva in particolare all’Art. 6 – Procedure amministrative – sanciva che “Gli Stati membri o gli organismi competenti designati dagli Stati membri valutano l’attuale quadro legislativo e regolamentare esistente delle procedure di autorizzazione o delle altre procedure di cui all’articolo 4 della direttiva 96/92/CE applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili allo scopo di:
•          ridurre gli ostacoli normativi e i altro tipo all’aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili,
•          razionalizzare e accelerare le procedure all’opportuno livello amministrativo,
•          garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.”
L’Italia ha recepito nell’ordinamento interno tale Direttiva con il D. Lgs. 387/03 del dicembre 2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.
Il D. Lgs. 387/03 a sua volta all’Art. 12 Commi 3 e 4, prevede che:
“3. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all’articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
4. L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.”
Infine veniva stabilito al comma 10 dell’Art. 12 del D. Lgs. 387/03 che tale provvedimento di semplificazione doveva essere approvato in Conferenza Unificata su proposta dei Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente e dei Beni Culturali.
Questo premesso, si constata che la ratio della norma era di fornire con un provvedimento degli strumenti di semplificazione, riduzione degli ostacoli normativi, di accelerazione amministrativa, ed incremento dell’efficienza volti esclusivamente all’aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno.
In questi anni tuttavia non si è riusciti ad avere tale provvedimento che, evidentemente, DEVE ESSERE UNA PROCEDURA DI SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI, cui allegare un documento di linee guida per l’inserimento di tutti gli impianti nel territorio, con una specifica attenzione (non esclusiva) agli impatti visivi dell’eolico e de suo inserimento nel paesaggio.
Viceversa il documento ricevuto sembra essere in aperto contrasto, se non addirittura finalità opposte a quelle della norma primaria da cui dovrebbe discendere, con l’esito di risultare controproducente e addirittura ostativo rispetto al possibile raggiungimento dell’obiettivo di semplificazione e promozione delle fonti rinnovabili di energia.
Inoltre l’approccio parziale al settore, non essendo state trattate nelle linee guida le diverse fonti di energia, ma solo l’eolico, non gli consentirebbe comunque di raggiungere l’obiettivo che, evidentemente, non può che essere quello di un complesso di interventi volti a raggiungere un risultato finale equilibrato tra le diverse fonti.
L’approccio ideologico e discriminatorio contro la produzione di energia da fonte eolica peraltro emerge evidente dalla lettura delle premesse inserite senza una ragione apparente, in un documento che dovrebbe essere tecnico e che invece a tratti potrebbe ricordare un manifesto ideologico di un movimento estremista contrario allo sviluppo, alla tecnologia e a qualsiasi realizzazione infrastrutturale.
Infatti se semplicemente si utilizzasse un approccio comparatistico rispetto alle altre tecnologie rinnovabili e no, si scoprirebbe l’assurdità di voler porre in capo a chi realizza infrastrutture energetiche rinnovabili oneri e imposizioni molto più restrittive di quelle comunemente accettate per le altre tecnologie anche non rinnovabili.
Questo approccio, chiaramente contrastante con il dettato Comunitario e nazionale, e visibilmente accanito contro un settore che dimostra oramai da anni di avere un percorso di sviluppo importante, sconcerta per la mancanza di rispetto delle più semplici considerazioni di garanzia dei principi cui invece dovrebbe attenersi di semplificazione amministrativa e procedimentale che invece dovrebbero essere alla base dello sforzo normativo.
Infatti sembra quasi che si sia ritenuto di rinunciare all’opera di proposizione di un testo che fosse di semplificazione e risoluzione delle criticità note nel ritardo dell’Italia nello sviluppo delle Fonti Rinnovabili, proponendo invece la somma delle criticità e delle norme che ogni singola Regione ha nel frattempo emanato, con l’esito finale di una bozza di provvedimento che aggrava l’iter autorizzativo esistente, che già era notoriamente tra i più complessi e poco trasparenti in Europa e non solo, e che genera criticità e che in alcuni aspetti lascia anche trasparire dei possibili rischi di illegittimità per contrasto con le normative vigenti.
A puro titolo esemplificativo (seppur dopo un limitato arco temporale di analisi associativa del testo proposto) e a dimostrazione di quanto sopra sinteticamente espresso, si elencano per ogni possibile Vostra considerazione le seguenti
OSSERVAZIONI:
–          Al punto 1.2. va chiarito l’ambito di applicazione, con particolare riferimento alle installazione in ambito marino.
–          Il punto 1.3 deve essere modificato come segue:
            “1.3 Opere di connessione
            Tra le opere connesse sono compresi anche gli impianti di rete per la connessione strettamente necessari alla connessione fisica dell’impianto alla rete con obbligo di connessione di terzi e gli impianti di utenza per la connessione, come definiti nella PARTE 1 TITOLO 1 art. 1.1 dell’allegato A alla delibera AEEG 99/08 (TICA).”
            Relativamente agli impianti di rete per la connessione può essere richiesto, da parte del gestore della rete con obbligo di connessione di terzi, di includere nel progetto in autorizzazione una eventuale alimentazione in MT necessaria per i servizi ausiliari di detto impianto senza che ciò costituisca un aggravio ingiustificato per il proponente, ovvero che vincoli l’entrata in esercizio all’opera di rete. In aggiunta il proponente può dare la disponibilità al gestore della rete con obbligo di connessione di terzi, di inserire nel progetto dell’impianto in autorizzazione anche le porzioni di rete che non sono strettamente necessarie alla connessione fisica dell’impianto alla rete con obbligo di connessione di terzi ma funzionali al dispacciamento dell’energia prodotta. Resta inteso che questo non può essere un obbligo imposto da detto gestore e comunque sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia di autorizzazione di infrastrutture elettriche con specifico riferimento alle competenze regionali e ministeriali e sempre che questo non rallenti o renda impossibile la autorizzazione dell’impianto da fonte rinnovabile.
–          Il punto 1.4 viene modificato come segue:
            “1.4 Esenzione dal contributo di costruzione
            Ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. e) del D.P.R. 380 del 2001, il contributo di costruzione, ivi inclusi gli oneri di urbanizzazione, non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia”
–          Ai punti 1.5 e 1.6 aggiungere come riferimento l’Osservatorio Nazionale per le Fonti Rinnovabili
–          Al punto 1.6, eliminare le parole “e di monitoraggio”
–          Al punto 1.7.2 aggiungere le parole: “dovranno altresì essere resi pubblici attraverso i siti web delle regioni e degli enti locali interessati i Decreti di A.U. alla costruzione e all’esercizio rilasciati ai sensi del D. Lgs. 387/2003”.
–          Al punto 1.7.1 eliminare la parola “eventualmente”
–          Il punto 1.8 viene modificato come segue:
            “1.8 Ai fini dell’aggiornamento delle presenti linee guida, eventualmente avvalendosi del GSE con le modalità di cui al punto 1.6, le Regioni, anche per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, lettera e) del d.lgs. 387, redigono e trasmettono entro il 31 gennaio di ciascun anno al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e le attività culturali e alla Conferenza unificata e all’Osservatorio Nazionale per le Fonti Rinnovabili, una relazione contenente, per l’anno di riferimento, almeno i seguenti dati:
            a) numero di richieste di autorizzazione ricevute;
            b) numero di richieste di autorizzazione concluse con esito positivo e con esito negativo;
            c) numero dei procedimenti pendenti;
            d) tempo medio per la conclusione del procedimento, con riferimento a ciascuna fonte;
            e) dati circa la potenza e la producibilità degli impianti autorizzati;
            f) proposte per eventuali misure normative correttive per perseguire l’efficacia dell’azione amministrativa nell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
–          Il punto 3.1 viene modificato come segue:
            “3.1. Sono soggette a comunicazione all’Ufficio Tecnico Regionale lo opere di rifacimento realizzate su tutti gli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi.
            Per gli impianti con capacità di generazione inferiore alle soglie indicate alla Tabella A allegata al d.lgs. 387 del 2003, come introdotta dall’articolo 2, comma 161, della legge 244 del 2007 e di seguito riportata, è sufficiente la comunicazione all’ufficio tecnico regionale, fatto salvo il potere di stabilire maggiori soglie di capacità di generazione con decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5, del d.lgs. 387 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
FONTE SOGLIE
Eolica 60 kW
Solare fotovoltaica 20 kW
Idraulica 100 kW
Biomasse 200 kW
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW
–          Punto 3.2. Osservazione: alla frase “… fatto salvo il potere di stabilire maggiori soglie di capacità di generazione con decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5, del d.lgs. 387 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni,” andrebbe aggiunto “purché entro un limite massimo coerente con la capacità potenziale della rete.”
–          Punto 3.3. Osservazione: La prima fase del paragrafo andrebbe sostituita con la seguente “Ai fini di cui al punto 3.1, i limiti di capacità di generazione sono da intendere come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica esistente.”
–          Il punto 3.5 viene eliminato
–          Al punto 4.1 sostituire le parole “con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro” con le parole “di potenza attiva nominale inferiore a 3 kW”
–          Al punto 4.2 eliminare le parole “in aree non soggette a vincolo o a tutela,”
–          Al punto 5.2 b) eliminare le parole “per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;”
–          Il punto 5.2 d) viene modificato come segue:
            “una stima dei costi di dismissione dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;”
–          Punto 5.3.c) osservazione: eliminare “e delle norme d’uso del piano paesaggistico regionale”
–          Il punto 5.3 b) osservazione: specificare che si tratta di STMG (soluzione tecnica minima generale)
–          Il punto 5.3 g) viene modificato come segue:
            “impegno alla corresponsione all’atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell’amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l’importo stabilito in conferenza di servizi in relazione alla specificità del progetto e comunque in misura non superiore all’1% del valore complessivo del progetto previsto. Le regioni o le province delegate possono stabilire differenti soglie e/o importi per la cauzione di cui al precedente punto g) parametrizzate in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi, con un limite massimo pari al 2% del valore complessivo del progetto previsto.”
–          Considerazione: Il punto 5.3 fa riferimento agli allegati da trasmettere con l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica.
–          Considerazione al punto 6.1: i soggetti che possono esprimersi in conferenza sono solo quelli portatori di interessi specifici nel rilascio dell’autorizzazione, e su detti aspetti sono chiamati ad esprimersi.
–          Considerazione al punto 6.2: si esprimono perplessità sull’operatività di quanto previsto, che rischia di ledere diritti acquisti, si chiede un approfondimento specifico sul punto per evidenziare le numerose criticità connesse.
–          Il punto 6.3 viene modificato come segue:;
            “6.3. Gli impianti di rete per la connessione che si rendano strettamente necessari alla connessione in rete sono oggetto del procedimento unico e, pertanto, fanno parte del progetto allegato all’istanza di autorizzazione, rimanendo tuttavia le due procedure non vincolate tra loro nelle tempistiche. Per il coordinamento delle attività di spettanza del richiedente e del gestore di rete, si rinvia alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas del 23 luglio 2008 ARG/elt 99/08, ed in particolare agli articoli 1, 8 e 20 nonché all’articolo 21 per quanto riguarda i criteri ed i contenuti della soluzione tecnica minima generale.”
–          Al punto 6.6 sostituire le parole “dal ricevimento dell’istanza” con le parole “dalla dichiarazione di ricevibilità dell’istanza”
–          Il punto 6.7 viene modificato come segue:
            “6.7. Ai sensi delle lettere c), e) ed m) del punto 2 dell’allegato IV al decreto legislativo n. 4/2008, la disciplina della verifica di assoggettabilità si applica agli impianti industriali da fonti rinnovabili, nonché agli impianti idroelettrici con potenza installata superiore a 100 kW. Tale verifica può essere attivata dal proponente prima dell’avvio della procedura di cui al d.lgs. 387/03 art. 12.”
–          Il punto 6.8 risulta da abolire
–          Il punto 6.9 viene modificato come segue:
            6.9. Il gestore della rete cui si prevede di connettere l’impianto partecipa alla conferenza di servizi senza diritto di voto. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi nel caso in cui il procedimento amministrativo e il progetto dedotto in conferenza abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. A tali fini è inviata con congruo anticipo la comunicazione della convocazione della conferenza di servizi secondo le modalità riportate nel punto 6.6.
–          Il punto 6.10 viene modificato come segue:
            “6.10. L’ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell’intervento sono richiesti, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, dall’Amministrazione procedente in un’unica soluzione, una sola volta ed entro 90 giorni dall’avvio del procedimento. Se il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni, si procede all’esame del provvedimento sulla base degli elementi disponibili. Resta ferma l’applicabilità dell’articolo 10 bis della Legge 241 del 1990.”
–          Il punto 6.11 viene modificato come segue:
            “6.11. L’esito della verifica di assoggettamento a VIA confluisce nella conferenza dei servizi, nella quale poi confluisce l’esito della valutazione stessa, comprensiva della valutazione di incidenza se prescritta.”
–          Punto 6.12 osservazione. Sostituire “partecipanti” con “competenti”
–          Considerazione al punto 6.13: inserire comunicazione dal soggetto titolare a quello sostituivo entro 15 giorni allo scadere dei 180 giorni e prevedere un robusto ampliamento per quanto possibile dell’applicazione dell’istituto del silenzio assenso
–          Osservazione al punto 6.13: il termine di 180 giorni dovrebbe essere perentorio e non ordinatorio
–          Il punto 6.14 viene modificato come segue:
            “6.14. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 16 e 17 della legge 241 del 1990, in caso di inerzia di un’amministrazione partecipante alla conferenza dei servizi preposta alla tutela ambientale, l’amministrazione procedente o il soggetto preposto attivano l’esercizio dei poteri sostitutivi. Le regioni si dotano di strumenti atti a stabilire i presupposti per tale sostituzione.”
–          Punto 7.5 osservazione. Aggiungere dopo “efficacia” le parole “fatte salve le cause di forza maggiore”. Eliminare “Resta fermo l’obbligo del periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni recepite nell’autorizzazione unica.”.
–          Punto 8.1.1 sostituire “sono” con “possono essere”
–          Punto 8.1.1 a) aggiungere “o a protocolli volontari o buone pratiche”
–          Il punto 8.1.2 viene modificato come segue:
            “8.1.2. Il rispetto dei criteri di cui al punto 8.1.1 non può essere considerato requisito necessario ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione unica.”
–          Il punto 8.1.3 viene modificato come segue:
            “8.1.3. Con specifico riguardo agli impianti da fonti rinnovabili, gli allegati 1, 2 (….) servono ad individuare criteri di corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio. In tale ambito, il pieno rispetto delle misure di mitigazione individuate dal proponente in conformità degli allegati delle presenti linee guida costituiscono elemento di valutazione favorevole del progetto. Ma non possono essere requisiti necessari ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione unica”
ALLEGATO 1
–          Nella premessa eliminare il periodo: “D’altro canto, la tecnologia eolica può presentare significativi impatti ambientali e paesaggistici, tra cui: consumo del territorio, impatto percettivo, effetti negativi sulle economie tradizionali e perdita di attrattività turistica nei territori interessati, effetti modificativi su flora e fauna.”
–          Pagina 4, secondo capoverso. Aggiungere “temporanei ” dopo “metodologia quest’ultima che comporta potenziali impatti….”.
–          Punto 3.1 (Pag.6 punto a)) osservazione: eliminare ” da area di impatto” a “con l’impianto al centro”,
–          Punti 3.2, 4.4, 5.3, 6.3, 7.2, modificare la frase “Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione” con “Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione, da contemperare con le necessità di carattere tecnico produttivo”
–          Punto 3.2, 8° trattino) aggiungere alla fine del periodo: “fatta eccezione delle cabine di smistamento del parco eolico”
–          Punto 3.2 terzultimo trattino eliminare “utile anche al fine di ridurre le interferenze aerodinamiche”
–          Punto 3.2,ultimo trattino) le parole “ridurre ad una sola linea” vengono sostituite da “ridurre al minimo il n° degli alimentatori (linea MT) di collegamento al punto di consegna alla RTN”
–          Punto 3.2, “Misure di mitigazione”, contiene una serie di misure di mitigazione. In particolare, ad esempio, al terz’ultimo capoverso, prevede che una mitigazione dell’impatto sul paesaggio possa essere ottenuta con il criterio, utile anche al fine di ridurre le interferenze aerodinamiche, di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento. Osservazione: si propone eliminare il delta, ovvero di assumere una distanza minima tra le macchine di 5 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3 diametri sulla direzione perpendicolare a quella del vento
–          Punto 3.2: benché si condivida l’insediamento in aree urbanizzate, risulta difficile far digerire un elettrodotto vicino ad altre linee elettriche esistenti,
–          Punto 3.2: il concetto di preesistenza non tiene in considerazione l’autorizzato ma solo il costruito, con i rischi che ne conseguono;
–          Punto 3.2 osservazioni. Misure di mitigazione. Occorre chiarire a quali fase si riferiscono della procedura, molte delle voci elencate potrebbero essere contenute nelle indicazioni per la progettazione, anche di tipo obbligatorio. Come le previsioni per le pavimentazioni, per gli interramenti dei cavidotti, per le soluzioni cromatiche e le vernici antiriflettenti.
–          Punto 3.2 decimo trattino, eliminare
–          Punto 3.2 undicesimo trattino, aggiungere all’inizio “Compatibilmente con le considerazioni di carattere tecnico produttivo”
–          Punto 4, osservazioni; alla luce del necessario rispetto delle normative ambientali vigenti si ritiene opportuno che le Linee Guida indichino dei criteri sulla base dei quali le Regioni possono sottoporre a Via gli impianti eolici. In alcune Regioni infatti si manda a Via impianti anche di piccola taglia o impianti in aree non vincolate
–          Punto 4.1 osservazione: eliminare il punto “realizzazione di una carta della vegetazione presente reale e potenziale, su base bibliografica e sulla base di analisi orto fotografiche e di rilevazioni dirette sul campo”
–          Punto 4.2 osservazione: eliminare l’ultimo punto dell’elenco (analisi del flusso aerodinamico perturbato)
–          Punto 4.4: a meno di colorazioni della parte finale della pala, un’eccessiva colorazione delle pale confliggerebbe con gli aspetti paesaggistici;
–          Punto 4.4: distanza rete elettrica: a meno di casi particolari, e benché prevista dal TICA la possibilità di indicare un punto preferito di connessione, di fatto non è data facoltà al proponente di intervenire significativamente su tale punto, mentre deve essere consentito;
–          Punto 5.1: eccessivamente dettagliato per un grado di progettazione definitiva prevedere il progetto statico delle fondazioni, con allegata relazione di calcolo delle strutture;
–          Punto 5.2, osservazione: eliminare il punto elenco “il progetto statico delle fondazioni con allegata la relazione di calcolo delle strutture”. Far riferimento esclusivamente al livello di dettaglio previsto dal DPR 554/99 art. 25 per la progettazione definitiva
–          Punto 5.3: sviluppare il concetto di stabilmente abitato perché lascia adito a discrezionalità
–          Nel punto 6.1 si fa riferimento al D.P.C.M. del 14.11.1997, che non risulta specifico per l’eolico. In merito si evidenzia una carenza legislativa.
–          Punto 6.2, dopo primo capoverso. Aggiungere “In relazione al tratto della centrale in media tensione (MT), la relazione dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di qualità del campo elettrico e del campo d’induzione magnetica, indicati dalla normativa in vigore, presso tutte i punti potenzialmente sensibili lungo il percorso del cavidotto”.
–          Punto 7.1 osservazione: eliminare il primo punto elencato
–          Punto 9, osservazioni. Eliminare “Qualora l’impianto risulti inoperativo da più di 12 mesi, ad eccezione di specifiche situazioni determinate da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, il proprietario dovrà provvedere al dismissione dello stesso nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo n. 387/03, articolo 12,comma 4.”.
ALLEGATO 2
Proposta di modifica del punto 2.h): “Qualora, nei presupposti e alle condizioni sopra elencate, le misure di compensazione ambientale e territoriale siano correlate (comunque in via non esclusiva) a parametri economici riferiti all’unità di energia prodotta dall’impianto, l’entità di tali corresponsioni dovrà essere tale per cui l’ammontare, pari alla somma di tali corresponsioni e di tutte le tasse Comunali (ICI, TOSAP, etc.), inclusa ogni ev. tassa futura, non sia superiore al 2% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto ritenendosi in tal modo compensati tutti gli oneri comunali”
ALLEGATO 3
Nell’impostazione generale il testo proposto rischia di essere in aperto contrasto con il burden sharing e i differenti criteri di inserimento contenuti nelle linee guida; risulta pertanto opinabile nelle definizioni delle aree e nella sostanza svilisce la presente linea guida statale giacché riconosce alle singole regioni tutto il potere di cui già attualmente godono fornendo loro ulteriori strumenti di validazione.
Pertanto risulta addirittura il rischio di una perdita di diritti acquisiti derivante dal fatto che invece di prevedere criteri omogenei e non discriminatori, risulta invece complessivamente più restrittivo delle norme già in vigore (sembra quasi che si sia fatta la sommatoria di tutti i limiti esistenti in tutte le regioni). Tuttavia appare quanto meno restrittivo includere fra le aree non idonee altre fattispecie che possono tranquillamente coesistere con gli impianti a fonti rinnovabili. Si propone pertanto di individuare in maniera chiara e certa degli ambiti specifici minimi e massimi entri i quali le regioni possano esercitare la propria potestà legislativa concorrente. Si suggerisce, quindi, di eliminare dall’elenco riportato nelle Linee Guida quelle aree che potrebbero rappresentare una inopportuna restrizione delle superfici da destinare agli impianti eolici (aree agricole interessate da produzioni agro – alimentari, IBA, ecc).
Ciò anche in considerazione della lettera c) dello steso allegato 3 in cui si precisa che “ l’individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare … zone genericamente soggette a tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico – artistico. L tutela di tali interessi è, infatti, salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate, nei casi previsti, alle Amministrazioni centrali e periferiche. .all’uopo preposte, che sono tenute a garantirla all’interno del procedimento unico e della procedura di VIA. L’individuazione delle aree  e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell’iter di autorizzazione”.
Per quanto concerne i progetti in corso di iter autorizzativo questi criteri per la determinazione delle aree non idonee non possono essere più restrittivi di quello in vigore (rischio di perdita dei diritti acquisiti). In questi criteri occorre essere più dettagliati (esempio distanze) per evitare di dare troppa discrezionalità alle regioni a discapito della chiarezza e certezza.
•          Rispetto al punto 1.f.iv.3: eliminare
•          Rispetto al punto 1.f.iv.4: eliminare
•          Rispetto al punto 1.f.iv.6: eliminare
CONCLUSIONI
In conclusione come è evidente a nostro modo di vedere dalla cospicua messe di osservazioni elencate la bozza del testo ricevuta riteniamo che per poter adempiere agli indirizzi delle norme primarie cui necessariamente deve riferirsi, e assolvere a quanto dette norme gli impongono, deve essere radicalmente trasformata se non addirittura reimpostata per evitare che sia addirittura controproducente.
Infatti solo un organico approccio che riconoscendo la ratio, il mandato e il contesto normativo che muovono la necessità di emanare tale provvedimento, e una chiarezza assoluta sulla necessità di tale provvedimento di intervenire sull’attuale meccanismo di svolgimento dell’iter autorizzativo al fine di semplificarlo, può rendere utile e non ulteriormente peggiorativo il provvedimento.
Inoltre la sempre più impellente necessità di ristabilire gli ambiti e le competenze a seguito della non più recente riforma del Titolo V della Costituzione, suggerirebbero una necessaria impostazione del provvedimento quadro in ottica di fornire da parte del Governo centrale gli ambiti entro i quali le Regioni si devono muovere.
Infatti, anche alla luce dei recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale che ha sancito la illegittima legiferazione delle Regioni in materia di linee guida su tematiche di competenza esclusiva dello Stato proprio per l’ubicazione di impianti eolici, si ritiene necessario per il raggiungimento degli obiettivi Comunitari che venga da parte del Governo tempestivamente svolto il compito assegnatogli dalla Costituzione di indirizzo e di potestà legislativa.
In mancanza di una rapida riappropriazione delle proprie competenze da parte dello Stato centrale, si concretizzerà un ulteriore appesantimento delle procedure amministrative di autorizzazione che di fatto generano inefficienze, costi, poca trasparenza e complessivamente danno al Paese e al tessuto occupazionale e produttivo nazionale.
Si resta a disposizione per ogni eventuale necessità di confronto ritenuta utile in merito al presente documento.
Distinti saluti
Roma, 3.7.2009
Il Segretario Generale
Dr. Simone Togni