PUBBLICATA LA DELIBERAZIONE 5/10 DELL'AEEG CHE CONSENTE LA RICOSTRUZIONE DELLE MANCATE PRODUZIONI DOVUTE A MODULAZIONI E DETTA LE CONDIZIONI PER IL DISPACCIAMENTO DELL’ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI NON PROGRAMMABILI: EOLICO PENALIZZATO

L’AUTORITA’ HA PUBBLICATO LA DELIBERA CHE DA TEMPO GLI OPERATORI ATTENDEVANO E CHE CONSENTIRA’ LA RICOSTRUZIONE DELLE MANCATE PRODUZIONI DOVUTE A MODULAZIONI. TALE DELIBERA CHE MIGLIORA SENSIBILMENTE LE CONDIZIONI GRAVI IN CUI OGGI VERSAVANO GLI OPERATORI SOTTOPOSTI A TALI ORDINI DI RIDUZIONE SENZA UN ADEGUATO RISTORO, TUTTAVIA NON HA RECEPITO ALCUNE DELLE OSSERVAZIONI CHE GLI OPERATORI AVEVEANO CALDEGGIATO. IN PARTICOLARE L’IDEA CHE UN IMPIANTO DA FONTE RINNOVABILE NON PROGRAMMABILE POSSA ESSERE OGGETTO DI TRASMISSIONE DELLE PREVISIONI DI PRODUZIONE E’, COME EVIDENTE, UN PURO CONTROSENSO. L’ANEV CONTESTA CONCETTUALMENTE QUANTO CONTENUTO NELLA PARTE IV DELL’ALLEGATO A CHE RECITA TESTUALMENTE: “PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE DELLE UNITA’ NON PROGRAMMABILI” CHE CON UN EVIDENTE E ARDITO OSSIMORO INDICA L’APPROCCIO POCO CONDIVISIBILE E LA VISIONE CHE L’AEEG DIMOSTRA NEI CONFRONTI DELL’ENERGIA RINNOVABILE EOLICA
ALL’INTERNO IL TESTO DELLA DELIBERA
 PER PROBLEMI TECNICI LE FORMULE POTREBBERO RISULTARE NON ESATTE. PER IL TESTO UFFICIALE CONSULTARE IL LINK:
http://www.autorita.energia.it/it/docs/10/005-10arg.htm
Deliberazione 25 gennaio 2010 – ARG/elt 5/10
Condizioni per il dispacciamento dell’energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili non programmabili
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25 gennaio 2010
Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290/03;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
  • la legge 29 novembre 2007, n. 222/07;
  • la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07;
  • la legge 23 luglio 2009, n. 99/09;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n.

79/99);

  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri,

modalità e condizioni per l’unificazione della proprietà e della gestione della rete
elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);

  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008, recante
l’aggiornamento delle direttive per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n.
79/99 (di seguito: decreto ministeriale 18 dicembre 2008);

  • la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità)

30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione n. 250/04);

  • la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2005, n. 50/05;
  • la deliberazione dell’Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05;
  • la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2005, n. 138/05 (di seguito: deliberazione

n. 138/05);

  • la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, come successivamente

modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 281/05);

  • la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2006, n. 39/06;
  • l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come

successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);

  • l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 come

successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 280/07);
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  • la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2007, n. 330/07 (di seguito:

deliberazione n. 330/07);

  • l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 come

successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo Integrato Trasporto);

  • la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07 come successivamente

modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 351/07);

  • la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 98/08 (di seguito:

deliberazione ARG/elt 98/08);

  • l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 (di

seguito: deliberazione ARG/elt 89/09);

  • l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di

seguito: Testo Integrato Settlement – TIS);

  • l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2009, ARG/elt 187/09;
  • la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 203/09 (di seguito:

deliberazione ARG/elt 203/09);

  • la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 213/09 (di seguito:

deliberazione ARG/elt 213/09);

  • la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 4/10 (di seguito:

deliberazione ARG/elt 4/10);

  • il documento per la consultazione 27 luglio 2009, DCO 25/09, recante

“Orientamenti per il dispacciamento dell’energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili non programmabili” (di seguito: documento per la consultazione DCO
25/09);

  • il Codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al DPCM 11 maggio 2004 (di

seguito: il Codice di rete);

  • l’Allegato A6 al Codice di rete recante i “Criteri di telecontrollo e di acquisizione

dati” (di seguito Allegato A6);

  • l’Allegato A13 al Codice di rete recante i “Criteri di connessione al sistema di

controllo di Terna” (di seguito Allegato A13);

  • l’Allegato A17 al Codice di rete recante “Sistemi di controllo e protezione delle

centrali eoliche – Prescrizioni tecniche per la connessione” (di seguito: Allegato
A17);

  • l’Allegato A52 al Codice di rete recante “Unità periferica dei sistemi di difesa e

monitoraggio specifiche funzionali e di comunicazione” (di seguito: Allegato A52);

  • le osservazioni al DCO 25/09 pervenute all’Autorità;
  • la proposta di integrazione al Codice di rete trasmessa dalla società Terna S.p.A. (di

seguito: Terna) in data 29 aprile 2008, prot. n. TE/P2008007321 (prot. Autorità n.
012815 del 2 maggio 2008) in materia di condizioni per la gestione della
produzione di energia elettrica da fonte eolica (di seguito: lettera del 29 aprile
2008);

  • l’incontro dei partecipanti al Tavolo di Monitoraggio delle Fonti Rinnovabili del 10

dicembre 2009 e le ulteriori osservazioni trasmesse dai soggetti interessati.
Considerato che:

  • l’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 79/99 stabilisce

l’obbligo di utilizzazione prioritaria della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili e che detto obbligo trova attuazione nelle disposizioni relative alla
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priorità di dispacciamento per detta tipologia di produzione definite dall’Autorità
con la deliberazione n. 111/06;

  • la priorità di dispacciamento deve essere attuata garantendo, al contempo, la

sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale e che, in talune
circostanze, ad esempio in condizioni di emergenza, a sola salvaguardia della
sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale o di porzioni del
medesimo, può essere necessario limitare transitoriamente la produzione di energia
elettrica anche da fonti rinnovabili;

  • con la deliberazione n. 330/07, l’Autorità ha definito le condizioni per la gestione

della priorità di dispacciamento relativa ad impianti di produzione da fonti
rinnovabili in situazioni di criticità del sistema elettrico nazionale prevedendo, tra
l’altro, modalità di remunerazione dell’energia elettrica non prodotta per effetto di
azioni di modulazione imposte da Terna;

  • le modalità di remunerazione di cui al precedente alinea erano state definite

nell’ipotesi che le azioni di modulazione fossero contenute in numero e durata;

  • le azioni di modulazione imposte da Terna hanno registrato un notevole aumento a

partire dagli ultimi mesi del 2008 e soprattutto nel corso del 2009, sia in fase di
programmazione sia nella gestione nel tempo reale;

  • con la deliberazione n. 330/07, l’Autorità non aveva ritenuto opportuno procedere

alla definizione di misure che commisurino la remunerazione delle azioni di
modulazione con le previsioni del livello di produzione effettuate dai produttori,
rimandando tale definizione ad una eventuale revisione della disciplina del
dispacciamento;

  • con la deliberazione ARG/elt 98/08, l’Autorità ha verificato positivamente la

proposta di integrazione al Codice di rete di Terna, limitando la sua applicabilità
agli impianti eolici non ancora entrati in esercizio al 25 luglio 2008 e, per i quali,
alla medesima data, non sia ancora stata accettata la soluzione tecnica minima di
dettaglio di cui alla deliberazione n. 281/05; e che tale proposta di integrazione al
Codice di rete riguarda la definizione dei servizi di rete a cui sono soggette le unità
di produzione eolica;

  • con il documento per la consultazione DCO 25/09, l’Autorità ha presentato le

proprie proposte finalizzate a definire:
– modalità per la remunerazione della mancata produzione eolica derivante
dall’attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna;
– i servizi di rete che le unità di produzione eolica devono fornire;
– nuove disposizioni in materia di programmazione delle unità di produzione
rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
– disposizioni a Terna al fine di migliorare il servizio di dispacciamento in
relazione alla produzione da rinnovabili non programmabili,
distinguendo interventi di breve termine, di medio termine e di lungo termine;

  • in esito alla consultazione di cui al precedente alinea, i soggetti interessati hanno

evidenziato, tra l’altro, che:
– non è opportuno richiedere agli impianti di produzione da fonte rinnovabile di
contribuire alla fornitura di servizi di rete “trasferendo sugli impianti da fonti
rinnovabili non programmabili oneri tecnici ed economici dovuti a carenze e
ritardi strutturali della rete”;
– qualsiasi intervento previsto dall’Autorità dovrebbe evitare di prevedere oneri a
loro carico;
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– sono condivisibili gli orientamenti generali espressi dall’Autorità, pur
sottolineando che l’ottimizzazione delle attività di manutenzione può garantire
un contributo marginale alla risoluzione del problema delle modulazioni e che
ai fini di un’ottimizzazione del dispacciamento anche delle previsioni su scala
temporale giornaliera potrebbero essere sufficienti;
– è opportuno che Terna adotti criteri di sicurezza preventiva meno conservativi
degli attuali, in conseguenza di un monitoraggio puntuale ed in tempo reale del
funzionamento di tutti gli impianti di produzione connessi alla rete;
– vi sono contrarietà all’attribuzione diretta a Terna del controllo in tempo reale
della produzione tramite i dispositivi di telescatto e teleriduzione, in quanto la
gestione dell’impianto è competenza esclusiva del produttore;
– gli adeguamenti impiantistici dovrebbero essere adottati su base volontaria, in
funzione di un’analisi costi/benefici, e remunerati, in quanto costi derivanti da
carenze infrastrutturali non imputabili ai produttori di energia da fonte non
programmabile;
– occorre rendere più trasparente l’operato di Terna sia in relazione alla gestione
degli ordini di dispacciamento per le fonti rinnovabili non programmabili, sia
in relazione alle manutenzioni sulle reti, alle diverse indisponibilità, nonché ai
criteri adottati da Terna per individuare gli impianti da sottoporre a
modulazione;
– occorre ri-analizzare gli aspetti tecnici connessi all’applicazione degli allegati
A6, A13, A17 e A52 sia per gli impianti nuovi che in relazione
all’adeguamento degli impianti esistenti, ai costi connessi e ai soggetti che
devono sostenerli;
– vi è una certa riluttanza a fornire i propri dati di ventosità in quanto sono dati
sensibili e confidenziali e che il costo dell’attività di misura debba essere
remunerato al produttore;
– in relazione agli orientamenti espressi dall’Autorità in merito al sistema di
remunerazione della mancata produzione, è condivisibile la proposta
dell’Autorità di utilizzare dati reali di ventosità e di incaricare un soggetto
terzo, quale il GSE, di effettuare il calcolo della mancata produzione oggetto di
remunerazione. A tal fine i produttori sottolineano la necessità di tener conto
nel criterio di remunerazione sia delle modulazioni in tempo reale che delle
modulazioni a programma. I produttori, inoltre, manifestano contrarietà
all’ipotesi di permettere ai soli impianti adeguati al Codice di rete di aver diritto
alla remunerazione della mancata produzione e di correlare la quantità di
energia remunerata al rispetto degli ordini di dispacciamento impartiti da
Terna;
– in relazione all’implementazione di un meccanismo che incentivi Terna a
ridurre le modulazioni degli impianti da fonti rinnovabili non programmabili
tutti gli operatori, vi è generale accordo;
– vi è accordo anche sulla previsione di disincentivare i produttori che non
rispettano gli ordini di dispacciamento purchè vengano definite procedure che
garantiscano certezza e trasparenza;
– gli interventi di medio periodo, tra cui il miglioramento della capacità di
previsione e l’introduzione di sistemi di stoccaggio (pompaggi inclusi), sono
condivisibili nel merito, ma che non siano adeguate le modalità applicative
suggerite in quanto tali modalità tendono ad affidare ai produttori la
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responsabilità dell’implementazione delle predette misure, che invece
dovrebbero essere implementate a livello sistemico;
– gli orientamenti in riferimento agli interventi di lungo periodo dovrebbero
essere mirati a responsabilizzare Terna a pianificare e sviluppare
adeguatamente la rete di trasporto e i sistemi infrastrutturali necessari, essendo
tali interventi già adeguatamente incentivati dal punto di vista della
remunerazione degli investimenti. A tal fine ritengono opportuna
l’individuazione di alcuni indicatori utili alla valutazione dell’operato del
gestore di rete e a individuare “elementi di rete potenzialmente critici”, nonché
capaci di misurare, in modo quantitativo, l’efficienza e l’efficacia dei
meccanismi con cui auspicabilmente la rete elettrica dovrà svilupparsi in modo
da non ostacolare lo sviluppo delle fonti rinnovabili;

  • gli Uffici dell’Autorità, nel corso dell’incontro dei partecipanti al Tavolo di

Monitoraggio delle fonti Rinnovabili del 10 dicembre 2009, hanno presentato le
proposte relative alle medesime tematiche di cui al documento per la consultazione
DCO 25/09 alla luce delle osservazioni pervenute;

  • il comma 3.7.5 del Codice di Rete prevede che l’energia elettrica, resa non

producibile a causa della modifica dei vincoli di offerta derivanti dai piani di
indisponibilità di elementi di rete è pari all’energia producibile equivalente a 240
ore equivalenti;

  • negli Stati membri dell’Unione europea in cui è maggiormente diffusa la

produzione di energia elettrica da fonte eolica, gli impianti eolici già da alcuni anni
sono predisposti per fornire servizi di rete simili a quelli previsti dall’Allegato A17
del Codice di rete;

  • per alcuni Stati membri dell’Unione europea sono già previsti meccanismi di

incentivazione alla corretta previsione delle immissioni di energia elettrica prodotta
da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili.
Considerato che:

  • la deliberazione n. 111/06 è stata parzialmente modificata dal Testo Integrato

Settlement e che alcuni elementi originariamente contenuti nella deliberazione n.
111/06 sono stati inseriti nel Testo Integrato Settlement;

  • la deliberazione ARG/elt 89/09 ha definito, a decorrere dall’1 gennaio 2010, le

modalità di erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia
elettrica nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale,
prevedendo, tra l’altro, che:
a) il Gestore dei Mercati Energetici (GME) valorizzi l’energia elettrica relativa
a offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima con riferimento a
punti di dispacciamento isolati al prezzo di cui all’articolo 30, comma 30.4,
lettera c), della deliberazione n. 111/06 (PUN, prezzo unico nazionale);
b) per le unità di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati il
prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi,
per ciascun periodo rilevante, è pari al prezzo di cui all’articolo 30, comma
30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06.

  • la deliberazione ARG/elt 203/09, tra l’altro, ha soppresso l’articolo 16, comma 16.1,

del Testo Integrato Trasporto;
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  • la deliberazione ARG/elt 213/09 ha modificato la deliberazione n. 351/07 definendo

premi e penalità per l’incentivazione di Terna affinché attui tutte le azioni possibili
al fine di minimizzare gli interventi di modulazione su unità di produzione eoliche
nel rispetto della sicurezza del sistema elettrico.
Ritenuto opportuno:

  • ribadire che le eventuali azioni di modulazione della produzione eolica siano

adottate da Terna unicamente per esigenze di mantenimento della sicurezza di
funzionamento del sistema elettrico nazionale;

  • prevedere disposizioni a Terna e agli utenti del dispacciamento finalizzate a

ottimizzare l’utilizzo della rete elettrica, per quanto di competenza dell’Autorità,
ferma restando l’esigenza di adeguare la rete esistente anche in relazione allo
sviluppo attuale e futuro degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non
programmabili;

  • definire:

– le modalità per la remunerazione della mancata produzione eolica derivante
dall’attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna;
– i servizi di rete che le unità di produzione eolica devono fornire al fine di
consentire a Terna di adottare criteri di sicurezza preventiva meno conservativi
degli attuali;
– nuove disposizioni in materia di programmazione delle unità di produzione
rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
– disposizioni a Terna al fine di migliorare il servizio di dispacciamento in
relazione alla produzione da rinnovabili non programmabili;

  • prevedere che, ai fini della remunerazione della mancata produzione eolica

derivante dall’attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna, venga
determinata la quantità di energia elettrica producibile da un’unità di produzione
eolica sulla base di modelli previsionali implementati e gestiti da un soggetto terzo
quale il GSE;

  • prevedere che, per le finalità di cui al precedente alinea, il GSE stipuli una apposita

convenzione con gli utenti del dispacciamento che presentano istanza; e che, in tale
convenzione siano regolate le modalità, le tempistiche relative allo svolgimento
delle attività correlate alla quantificazione della mancata produzione eolica, ivi
inclusi gli obblighi informativi relativi alla trasmissione dei dati necessari;

  • prevedere che la mancata produzione eolica di cui al precedente alinea sia

valorizzata al prezzo zonale orario di cui all’articolo 30, comma 30.4, lettera b),
della deliberazione n. 111/06; e che tale valore sia erogato da Terna nell’ambito del
contratto di dispacciamento;

  • prevedere che la mancata produzione eolica oggetto di remunerazione tenga conto

di un indice di affidabilità che dovrà essere definito da Terna e che tenga conto del
grado di affidabilità dell’utente del dispacciamento nel rispettare gli ordini di
dispacciamento impartiti da Terna, ferma restando l’applicazione del Codice di rete
nei casi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento;

  • prevedere che l’energia elettrica, resa non producibile a causa della modifica dei

vincoli di offerta derivanti dai piani di indisponibilità di elementi di rete sia pari
all’energia producibile equivalente a 80 ore equivalenti annue, anziché 240 come
normalmente previsto per le altre unità di produzione; ciò nell’ipotesi che gli
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impianti eolici abbiano un numero di ore di funzionamento pari a un terzo del
numero medio di ore di funzionamento degli impianti termoelettrici ai quali è stato
ragionevolmente riferito un numero di ore pari a 240;

  • prevedere che i costi sostenuti dal GSE per la quantificazione della mancata

produzione eolica siano posti a carico della collettività tramite la componente
tariffaria A3;

  • definire i servizi di rete a cui sono soggette le unità di produzione eolica prevedendo

che:
a) gli Allegati A6 e A13 del Codice di rete debbano essere rivisti da Terna,
previa consultazione con gli operatori interessati, al fine di tenere conto delle
specificità e peculiarità di tali unità;
b) le unità di produzione eolica esistenti possano essere adeguate, su base
volontaria, a una o più prescrizioni dell’Allegato A17 del Codice di rete,
ferme restando deroghe esplicitamente rilasciate da Terna per le unità per cui
non è possibile l’adeguamento;
c) siano definite procedure concorsuali per la remunerazione dei costi sostenuti
per l’adeguamento volontario a una o più prescrizioni dell’Allegato A17 del
Codice di rete; e che tale remunerazione non venga erogata nel caso di unità
di produzione esistenti e già adeguate, essendo finalizzata alla realizzazione
di nuovi adeguamenti;
d) siano definiti gli obblighi di installazione del teledistacco e le relative
modalità di utilizzo, previa consultazione effettuata da Terna con gli
operatori interessati;

  • prevedere un meccanismo incentivante affinché i produttori migliorino la

programmazione delle immissioni di energia elettrica da unità di produzione
rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;

  • prevedere che gli oneri sostenuti da Terna per la remunerazione della mancata

produzione eolica, per la remunerazione dei costi sostenuti per l’adeguamento
volontario a una o più prescrizioni dell’Allegato A17 del Codice di rete e per il
meccanismo incentivante di cui al precedente alinea siano posti a carico degli utenti
del dispacciamento in prelievo e siano esplicitati definendo opportuni corrispettivi;

  • prevedere che le previsioni di immissione delle unità di produzione non rilevanti

alimentate da fonti rinnovabili non programmabili siano effettuate dal GSE
avvalendosi delle modalità e delle procedure di cui alla deliberazione ARG/elt 4/10;

  • definire disposizioni a cui Terna si deve attenere ai fini del miglioramento del

servizio di dispacciamento, anche tenendo conto delle previsioni di immissione di
cui al precedente alinea;

  • prevedere che le procedure di aggiornamento del Codice di rete nonché le procedure

concorsuali per la remunerazione degli interventi di adeguamento degli impianti a
una o più prescrizioni dell’Allegato A17 del Codice di rete siano condotte da Terna
garantendo trasparenza e coinvolgendo i soggetti interessati;

  • adeguare la deliberazione n. 280/07 affinché sia coerente con l’attuale

configurazione della deliberazione n. 111/06, del Testo Integrato Settlement, della
deliberazione ARG/elt 89/09 e del Testo Integrato Trasporto;

  • adeguare la deliberazione n. 351/07 affinché sia coerente con il presente

provvedimento
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DELIBERA
1. di approvare le condizioni per il dispacciamento dell’energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili non programmabili, di cui all’Allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prevedere che le disposizioni contenute nell’Allegato A al presente
provvedimento si applichino a decorrere dal 1 gennaio 2010;
3. di modificare ed integrare l’Allegato A alla deliberazione n. 280/07 nei punti di
seguito indicati:
a) all’articolo 1, comma 1.1, dopo le parole “le definizioni di cui all’articolo 1 del
Testo Integrato Trasporto,” sono aggiunte le seguenti “le definizioni di cui
all’articolo 1 del Testo Integrato Settlement, le definizioni di cui all’articolo 1
della deliberazione ARG/elt 89/09,”;
b) all’articolo 1, comma 1.1, lettera c), le parole “dall’articolo 12, comma 12.6,
lettera a), dell’Allegato A alla deliberazione n. 111/06” sono sostituite dalle
seguenti “dall’articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato
Settlement”;
c) all’articolo 1, comma 1.1, lettera d), la parola “elettrici” è sostituita da
“Energetici”;
d) all’articolo 4, comma 4.2, lettera b), le parole “e all’articolo 16” sono soppresse;
e) all’articolo 4, comma 4.2, lettera c), le parole “di cui all’articolo 36, comma
36.1, della deliberazione n. 111/06” sono sostituite dalle seguenti “di cui
all’articolo 15, comma 15.1, del Testo Integrato Settlement”;
f) all’articolo 4, comma 4.2, lettera d), dopo le parole “per i soli impianti alimentati
da fonti programmabili,” sono aggiunte le seguenti “ad eccezione di quelli
appartenenti a punti di dispacciamento isolati,”;
g) all’articolo 6, al termine del comma 6.1, sono aggiunte le seguenti parole: “Nel
caso di impianti connessi a reti non interconnesse, il GSE riconosce al
produttore, in ciascuna ora, il prezzo di cui all’articolo 30, comma 30.4, lettera
c), della deliberazione n. 111/06.”;
h) all’articolo 8, comma 8.2, lettera a), le parole “dell’articolo 40, comma 40.1,
della deliberazione n. 111/06” sono sostituite dalle seguenti “dell’articolo 40,
comma 40.3, della deliberazione n. 111/06”;
i) all’articolo 8, comma 8.2, lettera a), le parole “dell’articolo 39 della
deliberazione n. 111/06” sono sostituite dalle seguenti “dell’articolo 23, comma
23.2, del Testo Integrato Settlement”;
j) all’articolo 10, comma 10.1, le parole “dalla deliberazione n. 111/06” sono
sostituite dalle seguenti “dalla deliberazione n. 111/06 e dalla deliberazione
ARG/elt 89/09”;
k) all’articolo 10, comma 10.2, le parole “regola con Terna il corrispettivo per il
servizio di trasmissione previsto dall’articolo 16, comma 16.1, del Testo
Integrato Trasporto e” sono soppresse;
4. di modificare ed integrare la deliberazione n. 351/07 nei punti di seguito indicati:
a) all’articolo 5 ter, comma 5 ter.3, le parole “come quantificata ai sensi della
deliberazione n. 330/07;” sono sostituite dalle parole “come quantificata
utilizzando la mancata produzione oraria calcolata da Terna, sulla base delle
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previsioni di produzione dalla medesima effettuate, e comunicata, come quantità
annua, da Terna all’Autorità ai sensi del paragrafo 3, lettera h), del documento
per la consultazione DCO 25/09, moltiplicata per il rapporto fra:
– la mancata produzione annua, relativa all’anno 2010, calcolata dal GSE ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 6.1, lettere a) e b),
dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l’indice di
affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari a 0;
– e la mancata produzione annua, relativa all’anno 2010, calcolata ai sensi
dell’articolo 6, comma 6.1, lettere a) e b), dell’Allegato A alla deliberazione
ARG/elt 5/10, ponendo l’indice di affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F
pari a 0 ed utilizzando come energia producibile Eproducibile,h la previsione
fatta da Terna in relazione a ciascuna unità i e per ciascuna ora h in cui Terna
ha imposto ordini di dispacciamento in tempo reale o a programma;”;
b) all’articolo 5 ter, comma 5 ter.4, le parole “tale valore comprende anche
l’energia elettrica non prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti
rinnovabili non programmabili per effetto di azioni di modulazione in attuazione
di ordini di dispacciamento impartiti da Terna anche al di fuori del MSD,
determinata sulla base dei criteri applicabili per il medesimo anno;” sono
sostituite dalle seguenti parole “tale valore comprende anche l’energia elettrica
non prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non
programmabili per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di
dispacciamento in tempo reale o a programma impartiti da Terna anche al di
fuori del MSD, calcolata con la formula di cui all’articolo 6, comma 6.1, lettera
b), dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l’indice di
affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari a 0;”;
c) all’articolo 5 ter, comma 5 ter.4, le parole “alla mancata produzione eolica cui
sia comunque riconosciuto un corrispettivo a compensazione di detta mancata
produzione determinata sulla base dei criteri applicabili per il medesimo anno;”
sono sostituite dalle seguenti parole “alla mancata produzione eolica di cui
all’articolo 6, comma 6.1, lettera b), dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt
5/10; ”
d) all’articolo 5 ter, comma 5 ter.4, la formula
” [ 2010 2008]
2008
2008
2010 K K
K
E Q Eolico EolicoEolico
Δ olico = Eolico ∗ – ”
è sostituita con la seguente formula
” [ ]
2008
2010 2008
Terna 2010
GSE 2010
2010 2008 K
K K
Q
E Q * Q
Eolico
Eolico Eolico
Eolico
olico Eolico Eolico

Δ = ∗ “;
e) all’articolo 5 ter, comma 5 ter.4, le parole “come quantificata ai sensi della
deliberazione n. 330/07;” sono sostituite dalle seguenti parole “nell’anno 2008,
come comunicata da Terna all’Autorità ai sensi del paragrafo 3, lettera h), del
documento per la consultazione DCO 25/09 e pari a 51.398 MWh;
QEolicoGSE 2010 indica il valore, espresso in MWh, corrispondente alle quantità di
energia elettrica non prodotta nel 2010 dalle unità di
produzione alimentate da fonte eolica per effetto di azioni di
modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento a
programma e in tempo reale impartiti da Terna anche al di fuori
del MSD, come calcolata dal GSE ai sensi di quanto previsto
10
dall’articolo 6, comma 6.1, lettere a) e b), dell’Allegato A alla
deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l’indice di affidabilità IA
pari a 1 e la franchigia F pari a 0;
QeolicoTerna 2010 indica il valore, espresso in MWh, corrispondente alle quantità
di energia elettrica non prodotta nel 2010 dalle unità di
produzione alimentate da fonte eolica per effetto di azioni di
modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento in tempo
reale e a programma impartiti da Terna anche al di fuori del
MSD, come calcolata ai sensi dell’articolo 6, comma 6.1,
lettere a) e b), dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10,
ponendo l’indice di affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari
a 0 ed utilizzando come energia producibile Eproducibile,h la
previsione fatta da Terna in relazione a ciascuna unità i e per
ciascuna ora h in cui Terna ha imposto che l’unità sia
modulata;”;
f) all’articolo 5 quater, comma 5 quater.3, le parole “tale valore comprende anche
l’energia elettrica non prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti
rinnovabili non programmabili per effetto di azioni di modulazione in attuazione
di ordini di dispacciamento impartiti da Terna anche al di fuori del MSD,
determinata sulla base dei criteri applicabili per il medesimo anno;” sono
sostituite dalle seguenti parole “tale valore comprende anche l’energia elettrica
non prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non
programmabili per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di
dispacciamento in tempo reale o a programma impartiti da Terna anche al di
fuori del MSD, calcolata con la formula di cui all’articolo 6, comma 6.1, lettera
b), dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l’indice di
affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari a 0; “;
g) all’articolo 5 quater, comma 5 quater.3, le parole “alla mancata produzione
eolica cui sia comunque riconosciuto un corrispettivo a compensazione di detta
mancata produzione determinata sulla base dei criteri applicabili per il
medesimo anno;” sono sostituite dalle seguenti parole “alla mancata produzione
eolica di cui all’articolo 6, comma 6.1, lettera b), dell’Allegato A alla
deliberazione ARG/elt 5/10; ”
h) all’articolo 5 quater, comma 5 quater.3, la formula
” [ 2011 2008]
2008
2008
2011 K K
K
E Q Eolico EolicoEolico
Δ olico = Eolico ∗ – ”
è sostituita con la seguente formula
” [ ]
2008
2011 2008
Terna 2011
GSE 2011
2011 2008 K
K K
Q
E Q * Q
Eolico
Eolico Eolico
Eolico
olico Eolico Eolico

Δ = ∗ “;
i) all’articolo 5 quater, comma 5 quater.3, le parole “come quantificata ai sensi
della deliberazione n. 330/07;” sono sostituite dalle seguenti parole “nell’anno
2008, come comunicata da Terna all’Autorità ai sensi del paragrafo 3, lettera h),
del documento per la consultazione DCO 25/09 e pari a 51.398 MWh;
QEolicoGSE 2011 indica il valore, espresso in MWh, corrispondente alle quantità di
energia elettrica non prodotta nel 2011 dalle unità di
produzione alimentate da fonte eolica per effetto di azioni di
modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento a
11
programma e in tempo reale impartiti da Terna anche al di fuori
del MSD, come calcolata dal GSE ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 6, comma 6.1, lettere a) e b), dell’Allegato A alla
deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l’indice di affidabilità IA
pari a 1 e la franchigia F pari a 0;
QeolicoTerna 2011 indica il valore, espresso in MWh, corrispondente alle quantità
di energia elettrica non prodotta nel 2011 dalle unità di
produzione alimentate da fonte eolica per effetto di azioni di
modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento in tempo
reale e a programma impartiti da Terna anche al di fuori del
MSD, come calcolata ai sensi dell’articolo 6, comma 6.1,
lettere a) e b), dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10,
ponendo l’indice di affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari
a 0 ed utilizzando come energia producibile Eproducibile,h la
previsione fatta da Terna in relazione a ciascuna unità i e per
ciascuna ora h in cui Terna ha imposto che l’unità sia
modulata;”;
j) all’articolo 5 quinquies, comma 5 quinquies.3, le parole “tale valore comprende
anche l’energia elettrica non prodotta dalle unità di produzione alimentate da
fonti rinnovabili non programmabili per effetto di azioni di modulazione in
attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna anche al di fuori del
MSD, determinata sulla base dei criteri applicabili per il medesimo anno;” sono
sostituite dalle seguenti parole “tale valore comprende anche l’energia elettrica
non prodotta dalle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non
programmabili per effetto di azioni di modulazione in attuazione di ordini di
dispacciamento in tempo reale o a programma impartiti da Terna anche al di
fuori del MSD, calcolata con la formula di cui all’articolo 6, comma 6.1, lettera
b), dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l’indice di
affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari a 0; “;
k) all’articolo 5 quinquies, comma 5 quinquies.3, le parole “alla mancata
produzione eolica cui sia comunque riconosciuto un corrispettivo a
compensazione di detta mancata produzione determinata sulla base dei criteri
applicabili per il medesimo anno;” sono sostituite dalle seguenti parole “alla
mancata produzione eolica di cui all’articolo 6, comma 6.1, lettera b),
dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10;”
l) all’articolo 5 quinquies, comma 5 quinquies.3, la formula
” [ 2012 2008]
2008
2008
2012 K K
K
E Q Eolico EolicoEolico
Δ olico = Eolico ∗ – ”
è sostituita con la seguente formula
” [ ]
2008
2012 2008
Terna 2012
GSE 2012
2012 2008 K
K K
Q
E Q * Q
Eolico
Eolico Eolico
Eolico
olico Eolico Eolico

Δ = ∗ “;
m) all’articolo 5 quinquies, comma 5 quinquies.3, le parole “come quantificata ai
sensi della deliberazione n. 330/07;” sono sostituite dalle seguenti parole
“nell’anno 2008, come comunicata da Terna all’Autorità ai sensi del paragrafo
3, lettera h), del documento per la consultazione DCO 25/09 e pari a 51.398
MWh;
QEolicoGSE 2012 indica il valore, espresso in MWh, corrispondente alle quantità di
energia elettrica non prodotta nel 2012 dalle unità di
produzione alimentate da fonte eolica per effetto di azioni di
modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento a
programma e in tempo reale impartiti da Terna anche al di fuori
del MSD, come calcolata dal GSE ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 6, comma 6.1, lettere a) e b), dell’Allegato A alla
deliberazione ARG/elt 5/10, ponendo l’indice di affidabilità IA
pari a 1 e la franchigia F pari a 0;
QeolicoTerna 2012 indica il valore, espresso in MWh, corrispondente alle quantità
di energia elettrica non prodotta nel 2012 dalle unità di
produzione alimentate da fonte eolica per effetto di azioni di
modulazione in attuazione di ordini di dispacciamento in tempo
reale e a programma impartiti da Terna anche al di fuori del
MSD, come calcolata ai sensi dell’articolo 6, comma 6.1,
lettere a) e b), dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10,
ponendo l’indice di affidabilità IA pari a 1 e la franchigia F pari
a 0 ed utilizzando come energia producibile Eproducibile,h la
previsione fatta da Terna in relazione a ciascuna unità i e per
ciascuna ora h in cui Terna ha imposto che l’unità sia
modulata;”;
5. di prevedere che Terna effettui, entro il 30 marzo 2010, i conguagli relativi al
riconoscimento della mancata produzione dovuta ad azioni di modulazione operate
nel corso del 2009, di cui al punto 1., lettera d), della deliberazione n. 330/07;
6. di abrogare la deliberazione n. 330/07 dall’1 gennaio 2010;
7. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità di monitorare
l’attuazione del presente provvedimento e di proporre all’Autorità eventuali
provvedimenti per l’aggiornamento del medesimo sulla base degli esiti del predetto
monitoraggio;
8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico, al
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al GSE e a Terna;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità
(www.autorita.energia.it).
25 gennaio 2010 Il Presidente: Alessandro Ortis