FINALMENTE RICONOSCIUTI AI PRODUTTORI DA FONTI RINNOVABILI LE COMPONENTI B) E C) PREVISTE DAL DECRETO 24.10.05

A SEGUITO DEL RICORSO PRESENTATO DALL’AEEG E RECENTEMENTE RIGETTATO DEL TAR DEL LAZIO L’AUTORITÀ HA PIENAMENTE RICONOSCIUTO CON LA DELIBERA N. 318/06 AI PRODUTTORI DA FONTI RINNOVABILI LE COMPONENTI TARIFFARIE LORO DOVUTE COME DA SEMPRE SOSTENUTO DALL’ANEV

È stato finalmente riconosciuto ai produttori da fonti rinnovabili il diritto a ricevere per intero i corrispettivi loro dovuti per la produzione di energia pulita, così come previsto dal D. Lgs. 387/03.
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha infatti finalmente emanato una deliberazione con la quale riconosce come remunerazione dell’energia elettrica prodotta da FR e ceduta al Gestore di Rete, anche le componenti B) e C) della tariffa dell’Acquirente Unico, come da tempo richiesto da parte dell’ANEV.
Tali componenti, dovute ai produttori in quanto parte unica della tariffa originariamente riconosciuta dal Decreto 387/03 e riferita al parametro PGn, erano state escluse dalla tariffa riconosciuta. Infatti a seguito della eliminazione del parametro PGn era stata inopinatamente individuata una nuova tariffa che risultava già penalizzante per i produttori da FR, e alla quale era stata addirittura levata una parte, appunto le lettere B) e C).
Per risolvere la questione il Ministero dello Sviluppo Economico aveva emanato un Decreto di concerto con il Ministero dell’Ambiente che, tra le altre cose, individuava la tariffa da corrispondere e cioè le lettere A), B) e C) di detta tariffa dell’AU, a tale Decreto Ministeriale si è opposte l’AEEG con un’impugnazione, risultata soccombente, innanzi il TAR del Lazio.
Oggi con la richiamata deliberazione viene finalmente definito il diritto dei produttori a ricevere quanto previsto dalla legge e quindi vengono eliminate le discriminazioni esistenti.
Viene inoltre finalmente riconosciuto ai produttori da fonti rinnovabili non programmabile la possibilità di optare per una tariffa unica indifferenziate per fasce, battaglia portata lungamente avanti dall’ANEV per evitare penalizzazioni dovute alla tecnologia per tali fonti che altrimenti avrebbero rischiato, indipendentemente dalle loro capacità, di ricevere remunerazioni dipendenti esclusivamente dall’aleatorietà della fonte.
In questa delibera tuttavia l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas fa presente l’intenzione di rinnovare il ricorso perso innanzi al Tar anche davanti al Consiglio di Stato e pertanto qualora tale ulteriore grado di giudizio dovesse modificare la precedente sentenza tali somme potrebbero essere conguagliate.
L’ANEV nel constatare con grande soddisfazione che quanto da tempo sostenuto in merito al riconoscimento di tali componenti era corrispondente al vero, auspica che gli importi dovuti anche per i periodi antecedenti vengano rapidamente determinati e riconosciuti ai piccoli produttori da fonti rinnovabili cui proditoriamente sono fino ad oggi stato negati.