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L’AEEG HA EMANATO LA DELIBERA CHE INTRODUCE LE NUOVE CONDIZIONI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON TENSIONE NOMINALE SUPERIORE AD 1 KV.
L’ANEV ESPRIME L’APPROVAZIONE PER L’INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DA SEMPRE SOSTENUTO DI UN TRATTAMENTO MIGLIORATIVO PER LE FONTI RINNOVABILI
E’ stata pubblicata la Delibera n. 281/05 con la quale vengono introdotti i nuovi criteri per le connessioni dgli impianti di generazione alla rete elettrica con tensione nominale superiore ad 1 KV.
Tale documento, lungamente atteso, introduce alcuni elementi di particolare rilievo che finalmente riconoscono la necessità di un trattamento differenziato per le fonti rinnovabili di energia rispetto a quelle tradizionali.
L’ANEV nel corso dell’incontro ufficiale presso la sede dell’AEEG aveva sollevato la questione di un trattamento differenziato; l’accoglimento delle proprie tesi, suffragate dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, contribuisce ad un corretto trattamento delle tecnologie rinnovabili per la produzione di energia elettrica, evitando possibili penalizzazioni, ed aprendo la strada verso una completa e organica semplificazione volta al reale sviluppo di queste fonti.
Il risultato raggiunto grazie alla sensibilità dimostrata dall’AEEG, consente di sperare che il principio introdotto venga in futuro allargato anche agli altri argomenti correlati, come lascia presagire il riferimento al riordino della normativa in materia, anch’esso più volte richiesto formalmente dall’ANEV anche in sede di audizione formale presso l’Osservatorio Nazionale.
In attesa e nella speranza che i Gestori si adeguino velocemente al principio introdotto, senza aggravare gli operatori con richieste ingiustamente gravose, e finalmente consentendo agli operatori di realizzare in proprio la sottostazione sempre nel rispetto di ogni accorgimento di sicurezza necessario, l’ANEV plaude all’AEEG per l’importante passo avanti nell’obiettivo comune di adempiere agli obblighi assunti dal Governo in tema di riduzione delle emissioni.
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