REGIONE SARDEGNA: ACCOLTO IL RICORSO AL TAR DELL'ANEV, DICHIARATE ILLEGITTIME E ANNULLATE LE DELIBERE DELLA GIUNTA CONTRO L'EOLICO

IL RICORSO AL TAR PRESENTATO DALL’ANEV E DAI SUOI ASSOCIATI, E’ STATO ACCOLTO DAL TAR SARDEGNA CHE HA DICHIARATO ILLEGITTIME LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE SARDA. GLI ATTI ASSUNTI DALLA GIUNTA, CON MODALITA’ E TEMPISTICHE CHE DA SUBITO ERANO SEMBRATE STRANE, SONO STATE ANNULLATE PER PALESE ILLEGITTIMITA’. IN TAL MODO IL TAR HA RIPRISTINATO LA LEGALITA’ ANCHE IN SARDEGNA RISPETTO AD UN TENTATIVO DI LIMITARE AI SOGGETTI SCELTI DALLA REGIONE STESSA LA POSSIBILITA’ DI REALIZZARE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI NE SETTORE ENERGETICO. QUESTA LIMITAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA LIBERA ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE, CHE ERA CHIARAMENTE ILLEGITTIMO, E’ STATO COMUNQUE SEGUITO DA UNA AMMINISTRAZIONE CHE HA OTTENUTO COME RISULTATO UN DANNO ECONOMICO E UN RITARDO NELLO SVILUPPO DELL’ISOLA CHE ANDRA’ A DANNO DEI SARDI STESSI. SAREBBE OPPORTUNO CHE LE RESPONSABILITA’ DI EMANARE ATTI ILLEGITTIMI CHE PROVOCANO DANNO ERARIALE, VENGANO ASSUNTE DAI RESPONSABILI DELL’AMMINISTRAZIONE CHE SE NE SONO FATTI PROMOTORI, NEL DISPREGIO DELLE NORME E DEI PRINCIPI DI LEGALITA’ E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA. L’ANEV AUSPICA CHE FINALMENTE ANCHE NELLA REGIONE SARDEGNA SI POSSA ARRIVARE AD AVERE UNA LEGISLAZIONE SULLE RINNOVABILI SERIA, RISPONDENTE ALLE NORME COMUNITARIE, E SOPRATTUTTO FINALIZZATA AL BENE COMUNE E NON AGLI INTERESSI DI POCHI
ALL’INTERNO LA SENTENZA COMPLETA DEL RICORSO VITTORIOSO DELL’ANEV
Il TAR Sardegna, con le sentenze in oggetto, ha annullato la delibera n. 10/3 del 12 marzo 2010 (oggetto dei ricorsi introduttivi) e la successiva delibera 25/40, nonché le comunicazioni della stessa Regione datate 23.04.2010 e 16.07.2010, tutte impugnate con motivi aggiunti.Ebbene, con le sentenze in ogegtto, il T.A.R. Sardegna ha osservato che la delibera 10/3, pur partendo dalla condivisibile esigenza di perseguire il fine della salvaguardia ambientale, ha però finito per  perseguirlo per mezzo di un sostanziale blocco generalizzato di tutto il settore dell’energia eolica (tranne alcune eccezioni). Ma tale misura – ha rilevato il T.A.R. – non è consentita nel nostro ordinamento. Non lo è in linea generale e non lo è in particolare nel modo concretamente realizzato.
Va, anzitutto, ricordato – prosegue il T.A.R. -, pur nella diversità delle fattispecie considerate, che la questione della cosiddetta “moratoria eolica” si era già posta all’attenzione, a seguito dell’adozione, nella Regione Puglia, della L.R. 11 agosto 2005, n. 9, recante “Moratoria per le procedure di valutazione d’impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica” (là si trattava di sospensione, qui, in sostanza, di vero e proprio arresto del settore in attesa della costituzione della società prevista dalla delibera G.R. 10/1 del 12.03.2010, là si trattava di disposizioni legislative, qui di una semplice delibera della Giunta regionale, in quel caso si trattava di un intervento disposto da una Regione a Statuto ordinario, in questo di misure disposte da una Regione ad autonomia speciale).
Un blocco generalizzato nel settore eolico si pone poi in stridente contrasto con lo spirito di favor per gli impianti di tale tipologia che traspare, da un lato, dalla stessa direttiva CE cui il d.lgs. 387/2003 ha dato attuazione e, dall’altro, dagli accordi internazionali (così, il Protocollo di Kyoto) tesi alla valorizzazione e incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili.
L’art. 12 del d.lgs. 387/2003 identifica poi espressamente gli impianti eolici quali “di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”. Anche questa qualificazione collide palesemente con il blocco generalizzato del settore previsto dalla delibera 10/3.
Secondo il TAR Sardegna, tutto quanto finora esposto sarebbe stato sufficiente ad argomentare l’accoglimento del ricorso.
Ma, data l’importanza della questione, secondo il TAR Sardegna non è superfluo ulteriormente puntualizzare alcuni principi di fondo dai quali l’Amministrazione non può discostarsi.
La Corte costituzionale è stata più volte chiamata a pronunciarsi sulla materia (da ultimo, con sentenza n. 124/2010).
Secondo il Collegio sardo vanno sottolineate la peculiarità del settore dell’energia eolica caratterizzato dalla compresenza di molteplici interessi, pubblici e privati, aventi tutti dignità costituzionale; da un lato la tutela del paesaggio, dall’altro la tutela dell’ambiente, della salute, dello sviluppo sostenibile e dell’iniziativa economica privata che si intendono perseguire mediante lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e non inquinanti quali anche l’energia eolica.
Ma non può d’altro canto sfuggire che il d.lgs. 387 del 2003 è stato varato in ossequio a precisi impegni internazionali e comunitari, ed è ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, segnatamente, da fonte eolica.
In particolare, l’art. 12, rende palese l’intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l’apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella conferenza dei servizi ai fini del rilascio di una autorizzazione unica. All’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 va quindi riconosciuto valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117, comma 3, Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, cui è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte eolica (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 22.02.2010, n. 1020).
In definitiva, la delibera 10/3, laddove dispone la procedibilità delle sole domande che hanno ultimato positivamente la procedura di V.I.A, determina un sostanziale e generalizzato quanto illegittimo blocco della installazione di impianti eolici nel territorio regionale.
Né possono essere chiamate, a difesa della legittimità della delibera 10/3 le condivisibili esigenze di tutela del paesaggio.
Ciò in quanto l’ordinamento predispone idonei strumenti volti alla valutazione della compatibilità paesaggistica degli impianti di produzione di energia eolica in ordine ai quali non vanno trascurate le finalità di interesse pubblico come la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l’ambiente, oggetto di precisi impegni internazionali assunti dallo Stato italiano e recepiti nell’ordinamento statale dalla l. 1 giugno 2002 n. 120, concernente “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997”.
Va ancora ricordato che, in virtù del quadro normativo di riferimento, costituito dall’art. 41 della Costituzione, dal d.lgs. n. 79/1999, dalla Direttiva 2001/77/CE e dal più volte citato d.lgs. n. 387/2003, la produzione di energia anche da fonti rinnovabili avviene in regime di libero mercato concorrenziale, incompatibile sia con riserve e monopoli pubblici, sia con privative industriali. Si tratta, in altre parole, di una attività libera, soggetta ad autorizzazione e non di una attività riservata ai poteri pubblici.
Solo per completezza di esposizione va rilevata anche la recente approvazione delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” ad opera del D.M. 10.09.2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 settembre 2010, n. 219, con particolare riferimento agli allegati 3 e 4, che non fa altro che corroborare quanto sinora esposto in ordine ai molteplici profili di illegittimità che inficiano la delibera 10/3 oggetto di impugnazione.
A seguire la sentenza del ricorso collettivo, rubricato al n.R.G. 383/2010.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 383 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Anev Associazione Nazionale Energia del Vento, Fri El Spa, Ivpc Power 11 Srl, Fw Power Srl, Zefiro Energia Srl, Abn Windenergy Srl, Asja Ambiente Italia Spa, Windfarms Italia Srl, rappresentati e difesi dall’avv. Massimo Ragazzo, con domicilio eletto presso Roberto Schioccola in Cagliari, piazza Repubblica n. 28;
contro Regione Sardegna in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Graziano Campus, Giovanni Parisi, Tiziana Ledda, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69;
e con l’intervento di ad adiuvandum:
Aper, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Bucello, Marcello Vignolo, Simona Viola, Bruno Emilio Tonoletti, con domicilio eletto presso Marcello Vignolo in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;
per l’annullamento
– della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 10/1 del 12 marzo 2010, avente ad oggetto il disegno di legge concernente “Costituzione della Società Sardegna Energia S.P.A.”;
– della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 10/2 del 12 marzo 2010, relativa alla “Realizzazione di impianti eolici off shore nel mare antistante le coste della Sardegna”;
– della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 10/3 del 12 marzo 2010, relativa alla “Applicazione della L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 3, in materia di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto di indirizzo e linee guida”,
– di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o
comunque connesso.
visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna in persona
del Presidente p.t.;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2010 il dott.
Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Ragazzo per i ricorrenti, gli avvocati
Ledda e Parisi per la Regione Sardegna e gli avvocati Viola e Bucello per
l’associazione interveniente;
FATTO
Le ricorrenti, associate Anev (anch’essa ricorrente) associazione senza
fini di lucro classificata tra le associazioni di protezione ambientale
impugnano le delibere della Giunta regionale della Sardegna n. 10/1,
10/2 e 10/3 del 12.03.2010 aventi rispettivamente ad oggetto:
disegno di legge concernente “costituzione della società Sardegna
Energia s.p.a.;
realizzazione di impianti eolici off -shore nel mare antistante le coste
della Sardegna;
applicazione della L.R. 3/2009, art. 6 comma 3 in materia di procedure
autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili. Atto di indirizzo e linee guida.
Avverso le delibere sopra riportate deducono articolate censure di
seguito sintetizzabili:
A) sulle deliberazioni della Giunta della Regione autonoma della
Sardegna n. 10/1 e 10/3 del 12 marzo 2010:
1) violazione dei principi comunitari in tema di libera concorrenza e di
libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, sanciti dagli
artt. 48, 49, 52 e 59 del Trattato CEE, violazione della direttiva
2001/77/CE del 27 settembre 2001, violazione degli artt. 3 e 41 della
Costituzione, violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona
amministrazione, ex art. 97 Costituzione, violazione degli artt. 1 comma
1 e 8 comma 5 del d.lgs. 79/1999, violazione e falsa applicazione dell’art.
20 della L.R. 12 giugno 2006 n. 9, violazione e falsa applicazione dell’art.
18 della L.R. 29 maggio 2007 n. 2, violazione e falsa applicazione dell’art.
6 della L.R. 7 agosto 2009 n. 3, violazione dei principi comunitari di
proporzionalità legittimo affidamento ragionevolezza e certezza del
diritto, ora richiamati col più generale rinvio ai principi generali
dell’ordinamento comunitario dall’art. 1 comma primo della L. 241 del
1990 come modificato dalle leggi n. 15 e n. 80 del 2005, violazione dei
criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza di cui all’art. 1
della L. 241 del 1990, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed
irrazionalità, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, difetto
dei presupposti in fatto ed in diritto e per carenza assoluta di
motivazione, sviamento di potere;
B) sulla deliberazione della Giunta della Regione autonoma della
Sardegna n. 10/2 del 12 marzo 2010:
violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 12 comma
3 del d.lgs. 387 del 2003 e all’art. 1 comma 7 della L. 239 del 2004,
violazione e falsa applicazione dell’art. 13 comma 1 della L.R. 23 ottobre
2009 n. 4, nullità per difetto assoluto di attribuzioni ex art. 21 septies
comma 1 della L. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto assoluto dei
presupposti, in fatto e in diritto, difetto di istruttoria e carenza di
motivazione, eccesso di potere per incompetenza;
eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 13 comma 1 della L.R. 23
ottobre 2009 n. 4, cui la delibera darebbe attuazione, in relazione agli
artt. 117 commi 1 e 2 lettera a) della Costituzione; in relazione all’art.
117 comma 2 lettere s) ed e) e in relazione all’art. 117 comma 3.
Concludono per l’accoglimento del ricorso con conseguente
annullamento degli atti impugnati.
Si è costituita la Regione Sardegna contestando puntualmente le
argomentazioni dei ricorrenti eccependo l’inammissibilità del ricorso
sotto vari profili e chiedendo il rigetto dello stesso.
In data 3.06.2010 Asja Ambiente ha depositato atto di motivi aggiunti
per l’annullamento previa sospensione della nota prot. 14448 del
23.04.2010 del direttore del servizio energia dell’assessorato all’Industria
della Regione autonoma della Sardegna, della nota, prot. n° 14434 del
23.04.2010, a firma del Direttore del Servizio Energia dell’Assessorato
all’Industria della R.A.S. e della nota, prot. n° 14461 del 23.04.2010, a
firma del Direttore del Servizio Energia dell’Assessorato all’Industria
della R.A.S.;.
In data 9.06.2010 la Aper (Associazione produttori energia da fonti
rinnovabili ) ha depositato atto di intervento ad adiuvandum.
In data 4.08.2010 i ricorrenti hanno depositato atto di motivi aggiunti
per l’annullamento:
della deliberazione della Giunta regionale n. 25/40 dell’1.07.2010;
delle note 16759 e 16763 del 16.7.2010 con le quali la direzione generale
dell’ambiente – servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e
sistemi informativi ambientali ha comunicato alla società Asja ambiente
Italia s.p.a., in relazione all’impianto eolico da realizzarsi nel territorio
del Comune di Isili e, rispettivamente, in quello del Comune di Santa
Giusta, l’improcedibilità del procedimento di V.I.A. e la sua conseguente
archiviazione;
della nota 16775 del 16.7.2010 con la quale la direzione generale
dell’ambiente ha comunicato alla società FW POWER, in relazione
all’impianto eolico da realizzarsi nel territorio del Comune di Porto
Torres l’improcedibilità del procedimento di V.I.A. e la sua conseguente
archiviazione;
Altro atto di motivi aggiunti è stato depositato da Asja Ambiente in data
4.08.2010 per l’annullamento della delibera della Giunta regionale n.
25/40 dell’1.07.2010 e delle note 16759 e 16763 con le quali la Direzione
generale dell’ambiente, servizio sostenibilità ambientale, valutazioni
impatti e sistemi informativi ambientali ha comunicato alla società
ricorrente, in relazione all’impianto eolico da realizzarsi nel territorio del
Comune di Isili e in quello di Santa Giusta, l’improcedibilità del
procedimento di V.I.A. e la sua conseguente archiviazione.
In data 01.10.2010 la Regione ha depositato memoria difensiva.
Nella medesima data ha depositato memoria difensiva la APER.
Altra memoria è stata presentata dalla difesa dei ricorrenti in data
07.10.2010.
Alla udienza pubblica del 13.10.2010 il ricorso è stato trattenuto per la
decisione.
DIRITTO
I.Viene all’esame del Collegio la controversia proposta da Frie El Spa,
Anev Associazione Nazionale Energia del Vento, Ivcp Power 11 Srl, Fw
Power Srl, Zefiro Energia Srl, Abn Windenergy Srl, Asja Ambiente
Italia Spa, Windfarms Italia Srl, per l’annullamento:
– a) con il ricorso introduttivo del giudizio
della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna
n. 10/1 del 12 marzo 2010, avente ad oggetto il disegno di legge
concernente “Costituzione della Società Sardegna Energia S.P.A.”;
– della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della
Sardegna n. 10/2 del 12 marzo 2010, relativa alla “Realizzazione di
impianti eolici off shore nel mare antistante le coste della Sardegna”;
– della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della
Sardegna n. 10/3 del 12 marzo 2010, relativa alla “Applicazione della
L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 3, in materia di procedure autorizzative
per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili. Atto di indirizzo e linee guida”,
b) con i motivi aggiunti depositati da Asja Ambiente in data 3.06.2010
b1) della nota prot. 14448 del 23.04.2010 del direttore del servizio
energia dell’assessorato all’Industria della Regione autonoma della
Sardegna,
b2) della nota, prot. n° 14434 del 23.04.2010, a firma del Direttore del
Servizio Energia dell’Assessorato all’Industria della R.A.S.
b3) della nota, prot. n° 14461 del 23.04.2010, a firma del Direttore del
Servizio Energia dell’Assessorato all’Industria della R.A.S.;.
c) con i motivi aggiunti depositati in data 4.08.2010 da tutti i ricorrenti,
per l’annullamento:
c1) della deliberazione della Giunta regionale n. 25/40 dell’1.07.2010;
c2) delle note 16759 e 16763 del 16.7.2010 con le quali la direzione
generale dell’ambiente – servizio sostenibilità ambientale, valutazione
impatti e sistemi informativi ambientali ha comunicato alla società Asja
ambiente Italia s.p.a., in relazione all’impianto eolico da realizzarsi nel
territorio del Comune di Isili e, rispettivamente, in quello del Comune di
Santa Giusta, l’improcedibilità del procedimento di V.I.A. e la sua
conseguente archiviazione;
c3) della nota 16775 del 16.7.2010 con la quale la direzione generale
dell’ambiente ha comunicato alla società FW POWER, in relazione
all’impianto eolico da realizzarsi nel territorio del Comune di Porto
Torres l’improcedibilità del procedimento di V.I.A. e la sua conseguente
archiviazione;
con i motivi aggiunti depositati da Asja Ambiente in data 4.08.2010, per
l’annullamento:
d1) della delibera della Giunta regionale n. 25/40 dell’1.07.2010
d2) delle note 16759 e 16763 con le quali la Direzione generale
dell’ambiente, servizio sostenibilità ambientale, valutazioni impatti e
sistemi informativi ambientali ha comunicato alla società ricorrente, in
relazione all’impianto eolico da realizzarsi nel territorio del Comune di
Isili e in quello di Santa Giusta, l’improcedibilità del procedimento di
V.I.A. e la sua conseguente archiviazione.
II. Devono preliminarmente essere esaminate le eccezioni sollevate dalla
difesa della Regione.
Con la prima eccezione, la difesa regionale contesta l’ammissibilità
dell’intero ricorso con il quale vengono impugnati cumulativamente
provvedimenti regionali di contenuto ed oggetto che sarebbero
assolutamente eterogenei, non potendosi, a dire della Regione, ravvisare
alcun nesso funzionale o logico.
Il ricorso sarebbe pertanto inammissibile per contrasto con il principio
del divieto di azione cumulativa.
L’eccezione è infondata.
La giurisprudenza è consolidata nel senso di ritenere che il principio
secondo cui il ricorso deve essere rivolto a pena d’inammissibilità contro
un solo atto ovvero contro atti diversi, purché collegati, va inteso senza
formalismi, in termini di ragionevolezza e, ora, anche in sintonia con la
disposizione di cui all’art. 32 del Codice del processo amministrativo.
Deve quindi ritenersi ammissibile il ricorso cumulativo quando
sussistono oggettivi elementi di connessione tra i diversi atti, ovvero
ogni qual volta le domande cumulativamente avanzate si basino sugli
stessi presupposti di fatto o di diritto e/o siano riconducibili nell’ambito
del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale (cfr.
Consiglio Stato , sez. IV, 18 marzo 2010 , n. 1617).
In disparte la questione dell’ammissibilità dell’impugnazione delle
singole delibere, su cui ci si soffermerà in seguito, il collegamento tra le
stesse non può essere messo in discussione.
Ed invero, le deliberazioni della Giunta regionale impugnate, adottate
nella medesima seduta, riguardano la medesima vicenda e, in definitiva,
la realizzabilità del medesimo interesse economico produttivo.
Va comunque ricordato che l’eccezione in esame, in questo caso
singolare, va esaminata anche alla luce delle ulteriori eccezioni sollevate
dalla difesa dell’Amministrazione sulla cui fondatezza il Collegio si
soffermerà in seguito.
In questo particolare caso, difatti, è opportuno ricordare che dinnanzi ad
un ricorso cumulativo proposto contro provvedimenti giudicabili non
connessi, il ricorso dovrebbe essere dichiarato ammissibile solo nei
confronti del provvedimento che può considerarsi principale, cioè del
provvedimento nei cui confronti il ricorso risulti principalmente rivolto
e che deve essere riconosciuto preminente nell’economia del giudizio. In
ipotesi quale quella appena descritta si verificherebbe la conversione del
gravame cumulativo in ricorso semplice avverso l’atto prioritariamente
lesivo che, nella specie, a parte la dichiarazione fatta in udienza dai
difensori della associazione ricorrente, è facilmente individuabile nella
deliberazione 10/3 avverso la quale vengono mosse le principali censure.
La precisazione appena svolta è necessaria per comprendere l’utilità
complessiva per l’Amministrazione delle censure sollevate, posto che,
contrariamente alla prima, le eccezioni volte a far dichiarare
inammissibile quella parte del ricorso diretto avverso le delibere 10/1 e
10/2 sono, come si vedrà, fondate.
In relazione alla delibera 10/1 la Regione eccepisce il difetto assoluto di
giurisdizione di questo Giudice poiché l’atto impugnato sarebbe un atto
politico approvativo di un disegno di legge.
L’eccezione è, come anticipato, pienamente fondata.
L’adozione dello schema di disegno di legge concernente la
«Costituzione della Società Sardegna Energia s.p.a.» da parte della
Giunta Regionale costituisce una fase legislativamente regolata del
processo di formazione della legge regionale. La stessa, in quanto
espressione di esercizio della potestà legislativa dell’Ente Regione, è
sottratta al sindacato giurisdizionale.
Il soggetto interessato, in casi come quello all’attenzione, non ha azione
giurisdizionale diretta per far valere gli eventuali vizi degli atti
concorrenti al procedimento formativo della legge, vizi che – se
sussistenti – possono tradursi in vizi dell’atto conclusivo del
procedimento stesso, e cioè della legge regionale.
Agli interessati, pertanto, è consentito ricorrere, secondo l’ordinario
riparto della giurisdizione, contro gli atti amministrativi emessi
dall’organo locale in attuazione della legge regionale, non contro il
disegno di legge.
Il ricorso è, in definitiva, inammissibile nella parte in cui è rivolto a
censurare la legittimità della delibera 10/1.
II 2 – La Regione eccepisce poi l’inammissibilità della impugnazione
della delibera 10/2 per carenza di interesse.
Anche questa eccezione deve essere accolta.
La delibera infatti, è priva di qualunque lesività.
E’ sufficiente, al fine di apprezzare la totale carenza di lesività della
delibera, riportarne il dispositivo che recita: “di dare mandato al Direttore
generale dell’Area legale affinché, con il supporto degli uffici regionali interessati,
vengano adottati, in riferimento alle richieste presentate attualmente alle Capitanerie
di Porto di Cagliari e Oristano, tutti gli atti tesi a contrastare la realizzazione degli
impianti eolici off – shore nel mare antistante le coste della Sardegna e,
nell’immediato, ad inoltrare alle competenti autorità statali apposito atto di
significazione del radicale dissenso della Regione sulle predette iniziative, con
contestuale diffida dal rilascio di provvedimenti autorizzatori al riguardo”.
Ebbene, premesso che in merito agli impianti off shore la competenza
all’autorizzazione è in capo allo Stato, la deliberazione si limita a dare
mandato all’ufficio legale regionale affinché venga intrapresa ogni azione
idonea a tutelare gli interessi regionali a fronte della realizzazione di tali
impianti.
La carenza di lesività di tale atto è manifesta e l’eccezione di
inammissibilità fondata.
II. 3 – La Regione eccepisce poi l’inammissibilità per carenza di interesse
dell’impugnazione presentata dalle singole società ricorrenti (FRI – EL;
IVC POWER 11; FW POWER; ZEFIRO ENERGIA; ABN WIND
ENERGY; ASJA AMBIENTE ITALIA; WINDFARMS ITALIA).
Queste ultime affermano in ricorso di essere aziende impegnate nel
settore delle iniziative volte allo sfruttamento delle risorse energetiche e
sono tutte interessate alla realizzazione di impianti per la produzione di
energia eolica in Sardegna.
L’eccezione della difesa regionale è fondata nei limiti che si vanno di
seguito ad esporre.
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla
presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui
all’art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta
e attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che
potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto
impugnato. Ai fini dell’ammissibilità del ricorso occorre, quindi, che
sussista piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in
giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto. Al contrario, il
ricorso è inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui
l’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in
grado di arrecare alcun vantaggio all’interesse sostanziale del
ricorrente(T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 17 dicembre 2010 , n. 37190).
Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio le singole ricorrenti citate
(tranne FW POWER E Asja Ambiente di cui si dirà) non hanno
specificato se abbiano in corso specifiche istanze per l’autorizzazione
all’esecuzione di impianti eolici, né dimostrato alcun interesse attuale ma
solo quello, in sostanza, di insediare in futuro tali impianti in Sardegna.
Il ricorso, per tale ragione, è inammissibile come proposto da FRI – EL;
IVC POWER 11; ZEFIRO ENERGIA; ABN WIND ENERGY;
WINDFARMS ITALIA.
Differente è la situazione di ANEV.
L’A.N.E.V. (Associazione Nazionale Energia del Vento) è
un’associazione non riconosciuta, senza fini di lucro, costituita ai sensi
dell’art. 36 c.c. e composta da soci onorari, sostenitori, collettivi ed
individuali.
L’A.N.E.V. è titolare dell’interesse qualificato alla promozione e
realizzazione di impianti eolici nell’ottica di un uso razionale ed
equilibrato dell’energia e, in quanto tale, la limitazione dell’installazione
dei predetti impianti nel territorio sardo ai soli destinati
all’autoproduzione e all’autoconsumo, nonché la riserva alla Regione di
partecipazione al processo produttivo, sono concretamente determinanti
sulla sfera giuridica economica della ricorrente. La legittimazione attiva
è, pertanto, sussistente in capo alla suddetta associazione.
Rispetto a quanto detto in ordine ai singoli ricorrenti prima citati va
compiutamente esaminata la posizione di FW POWER e di ASJA
ambiente.
FW Power dimostra un interesse concreto ed attuale al ricorso in quanto
impegnata nella realizzazione di un parco eolico nel territorio del
Comune di Porto Torres.
Quanto ad Asja ambiente la questione che si pone è ancora differente.
Anche Asja ambiente vanta un interesse concreto ed attuale al ricorso in
quanto impegnata, tra l’altro, nella realizzazione di un parco eolico nel
Comune di Isili.
Il punto è che i motivi aggiunti autonomamente depositati da Asja
ambiente sono inammissibili. E’ pertanto fondata in tal senso l’eccezione
proposta dalla difesa dell’Amministrazione.
Anzitutto occorre considerare che il ricorso giurisdizionale collettivo
deve essere considerato proposto da una sola parte, anche se
soggettivamente complessa.
Pertanto, in quanto proposti da uno solo dei soggetti ricorrenti in via
collettiva, i motivi aggiunti devono considerarsi introdotti da una parte
diversa da quella che ha introdotto il ricorso principale e, quindi, sono
inammissibili.
Sotto altro profilo, giova osservare che l’ammissibilità del ricorso
collettivo postula, oltre al requisito negativo dell’assenza di conflitto di
interessi, la identicità delle domande giudiziali non solo quanto
all’oggetto, ma anche quanto ai motivi di censura prospettati (ex multis:
Cons. Stato, IV, 1 marzo 2006, n. 1002; Cons. Stato, IV, 14 ottobre 2004,
n. 6671; Cons. Stato, IV, 23 settembre 2004, n. 6222).
Nel caso di specie, il ricorso introduttivo è stato proposto da una parte
soggettivamente complessa, in assenza di conflitti di interesse anche solo
potenziali, avverso gli stessi atti e con le stesse censure, sicché è stato
ritenuto ammissibile da questo Giudice anche se poi per alcuni dei
ricorrenti è stata rilevata la carenza di interesse al ricorso.
I motivi aggiunti, proposti da Asja ambiente (che non possono neanche
essere considerati quali ricorsi autonomi in quanto sforniti di procura) in
quanto proposti da uno solo dei soggetti proponenti il ricorso
introduttivo, contravvengono al necessario presupposto della identicità
delle doglianze dedotte dai soggetti, costituenti un’unica parte, ricorrenti
in via collettiva, sicché, anche in relazione a tale angolo visuale, sono
inammissibili.
Va peraltro osservato che, quanto alle delibere 25/40 dell’1.07.2010 e
delle note 16759 e 16763 del 16.07.2010 Asja ambiente ha proposto
impugnativa (in questo caso correttamente) anche collettivamente con i
motivi aggiunti depositati il 4 agosto 2010 registrati al n. 8771 di
protocollo. Tale ricorso per motivi aggiunti è invece ammissibile.
III. Il ricorso deve, a questo punto, essere esaminato nel merito per la
parte non colpita dalle pronunce di inammissibilità sopra disposte.
La delibera 10/3 parte dalla condivisibile esigenza di perseguire il fine
della salvaguardia ambientale; essa però lo persegue per mezzo di un
sostanziale blocco generalizzato di tutto il settore dell’energia eolica
(tranne alcune eccezioni). Tale misura non è consentita nel nostro
ordinamento. Non lo è in linea generale e non lo è in particolare nel
modo qui concretamente realizzato.
Queste le ragioni.
Va anzitutto ricordato, pur nella diversità delle fattispecie considerate,
che la questione della cosiddetta “moratoria eolica” si era già posta
all’attenzione, a seguito dell’adozione, nella Regione Puglia, della L.R. 11
agosto 2005, n. 9, recante “Moratoria per le procedure di valutazione
d’impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di
impianti di energia eolica” (là si trattava di sospensione, qui, in sostanza,
di vero e proprio arresto del settore in attesa della costituzione della
società prevista dalla delibera G.R. 10/1 del 12.03.2010, là si trattava di
disposizioni legislative, qui di una semplice delibera della Giunta
regionale, in quel caso si trattava di un intervento disposto da una
Regione a Statuto ordinario, in questo di misure disposte da una
Regione ad autonomia speciale).
L’art. 1, comma 1, di tale normativa, prevedeva la sospensione, fino
all’approvazione del Piano energetico ambientale regionale, di tutte le
procedure autorizzatorie per la realizzazione di impianti eolici sul
territorio, salvo talune specifiche esclusioni concernenti impianti per
autoconsumo ovvero di piccola taglia.
La Corte costituzionale, chiamata alla verifica di legittimità del citato
comma 1, ne aveva dichiarato l’incostituzionalità sotto il profilo della
violazione dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e,
per tale via, dell’art. 117, comma 3, Costituzione (sentenza n. 364 del
2006).
La Consulta aveva puntualizzato come il settore dell’energia eolica fosse
da ritenere afferente alla specifica materia della “produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia”, e, pertanto, ai sensi del comma 3
dell’art. 117 Cost., rientrasse nell’ambito della legislazione regionale
concorrente, in relazione alla quale, lo Stato pone i “principi
fondamentali della materia” e ciò al fine di garantire quella uniformità ed
unitarietà di sistema che tali settori richiedono, stante la loro natura e la
tipologia degli interessi coinvolti mentre le Regioni sono chiamate
all’adozione della disciplina di dettaglio, nel rispetto dei principi quadro
dettati dal legislatore nazionale.
Nel contesto suddetto, la Corte costituzionale aveva riconosciuto la
valenza di principio fondamentale della materia eolica all’indicazione
contenuta nel comma 4 dell’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre n. 2003, n. 387,
relativa al termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione
e gestione di aerogeneratori.
Non è superfluo poi osservare che la cosiddetta “moratoria” eolica si
pone anche in contrasto con i principi posti dalla disciplina comunitaria
in materia; basti qui ricordare che la direttiva 27 settembre 2001,
2001/77/CE “direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” ha individuato tra gli
obiettivi che gli Stati membri sono chiamati a conseguire, in particolare,
quelli di “ridurre gli ostacoli normativi all’aumento della produzione di
elettricità da fonti energetiche rinnovabili”, nonché di “razionalizzare e
accelerare le procedure all’opportuno livello amministrativo” come
anche di “garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non
discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie
tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili”.
Un blocco generalizzato nel settore eolico si pone poi in stridente
contrasto con lo spirito di favor per gli impianti di tale tipologia che
traspare, da un lato, dalla stessa direttiva CE cui il d.lgs. 387/2003 ha
dato attuazione e, dall’altro, dagli accordi internazionali (così, il
Protocollo di Kyoto) tesi alla valorizzazione e incentivazione della
produzione di energia da fonti rinnovabili.
L’art. 12 del d.lgs. 387/2003 identifica poi espressamente gli impianti
eolici quali “di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”. Anche questa
qualificazione collide palesemente con il blocco generalizzato del settore
previsto dalla delibera 10/3.
Tutto quanto finora esposto sarebbe sufficiente ad argomentare
l’accoglimento del ricorso.
Ma, data l’importanza della questione, non è superfluo ulteriormente
puntualizzare alcuni principi di fondo dai quali l’Amministrazione non
può discostarsi.
La Corte costituzionale è stata più volte chiamata a pronunciarsi sulla
materia.
In particolare con la pronuncia n. 124 del 24 marzo 2010, che dichiara
l’illegittimità costituzionale di numerose previsioni adottate dalla regione
Calabria, la Corte è intervenuta nuovamente per rilevare il contrasto di
una disciplina regionale con il d.lgs. n. 387 del 2003 volto alla
promozione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.
Le censure mosse dalla Corte con la sentenza 124 sono riconducibili a
due aspetti fondamentali: il contrasto con le esigenze di semplificazione
amministrativa e l’introduzione di ingiustificate restrizioni all’accesso al
mercato.
Con riferimento al primo aspetto, la pronuncia della Corte ha
confermato che la previsione di un termine massimo di centottanta
giorni per la conclusione del procedimento unico volto al rilascio di
un’autorizzazione unica (delineato dall’art. 12, comma 4, del d.lgs. n.
387) costituisce un principio fondamentale della materia, in quanto
ispirata alle regole della semplificazione e della celerità amministrativa.
Viene, quindi, considerata incostituzionale sia la proroga della
sospensione del rilascio dei titoli autorizzatori che porti al superamento
di tale termine massimo, sia la proroga della sospensione della
realizzazione degli impianti autorizzati.
La Corte individua, poi, numerose previsioni regionali suscettibili di
tradursi in restrizioni dell’accesso al mercato e ricorda che la disciplina
internazionale e comunitaria è informata ad un favor per lo sviluppo
delle fonti rinnovabili prevedendo, a questo fine, anche percentuali
specifiche di incremento.
Viene espressamente riconosciuta come contraria al libero mercato ed
alla libera circolazione di servizi la disciplina regionale che definisce
requisiti ingiustificati per i soggetti legittimati ad ottenere parte della
potenza autorizzabile definendo una preferenza per il partenariato
calabrese e imponendo di indirizzare una parte degli investimenti nel
territorio regionale.
Non sfugge al Collegio la peculiarità del settore dell’energia eolica
caratterizzato dalla compresenza di molteplici interessi, pubblici e
privati, aventi tutti dignità costituzionale; da un lato la tutela del
paesaggio, dall’altro la tutela dell’ambiente, della salute, dello sviluppo
sostenibile e dell’iniziativa economica privata che si intendono
perseguire mediante lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e
non inquinanti quali anche l’energia eolica.
Ma non può d’altro canto sfuggire che il d.lgs. 387 del 2003 è stato varato
in ossequio a precisi impegni internazionali e comunitari, ed è ispirato a
principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate
alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili e, segnatamente, da fonte eolica. In
particolare, l’art. 12, rende palese l’intento del legislatore di favorire le
iniziative volte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento
autorizzativo e concentrando l’apporto valutativo di tutte le
Amministrazioni interessate nella conferenza dei servizi ai fini del
rilascio di una autorizzazione unica. All’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 va
quindi riconosciuto valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 117, comma 3, Cost., vincolante per le Regioni nella
materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia, cui è da ascrivere la realizzazione e
gestione degli impianti di energia da fonte eolica (cfr. Cons. Stato Sez.
VI, 22.02.2010, n. 1020).
In definitiva, la delibera 10/3, laddove dispone la procedibilità delle sole
domande che hanno ultimato positivamente la procedura di V.I.A,
determina un sostanziale e generalizzato quanto illegittimo, per tutto
quanto sopra esposto, blocco della installazione di impianti eolici nel
territorio regionale.
In particolare sono, per le ragioni sinora ampiamente esposte,
condivisibili e decisive le argomentazioni contenute nel primo motivo di
ricorso con particolare riguardo alla dedotta violazione dell’art. 12 del
d.lgs. 387 del 2003 e del d.lgs. 79/99.
Ma va anche rilevato che in base all’art. 18 della legge regionale n. 2 del
2007 “in base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la
realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali,
retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio
costieri oltre la fascia dei 300 metri, o in aree già compromesse dal punto
di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico
di cui all’articolo 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano
paesaggistico regionale”.
Il contrasto tra le statuizioni contenute nella delibera 10/3 e la citata
disposizione regionale è flagrante.
L’impugnata delibera si pone in palese conflitto con la disciplina
legislativa sopra riportata poiché, nello stabilire indiscriminate
preclusioni all’installazione di impianti viola la citata disposizione che
consente in zone ben individuate la realizzazione degli stessi,
realizzazione che invece viene bloccata da un atto amministrativo. Anche
in questo caso la violazione di legge è palese e non merita ulteriore
approfondimento.
Ma anche le ulteriori argomentazioni contenute nel primo motivo di
ricorso sono condivise dal Collegio. Invero, la violazione dei principi
comunitari in materia di liberalizzazione del mercato elettrico e di
promozione delle fonti rinnovabili, già descritta in sede di disamina della
disciplina legislativa e degli orientamenti della giurisprudenza
costituzionale in materia è anch’essa palese.
Né possono essere chiamate, a difesa della legittimità della delibera 10/3
le (si ribadisce) condivisibili esigenze di tutela del paesaggio. Ciò in
quanto l’ordinamento predispone idonei strumenti volti alla valutazione
della compatibilità paesaggistica degli impianti di produzione di energia
eolica in ordine ai quali non vanno trascurate le finalità di interesse
pubblico come la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra
attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di
fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con
l’ambiente, oggetto di precisi impegni internazionali assunti dallo Stato
italiano e recepiti nell’ordinamento statale dalla l. 1 giugno 2002 n. 120,
concernente “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto
a Kyoto l’11 dicembre 1997”.
Va ancora ricordato che, in virtù del quadro normativo di riferimento,
costituito dall’art. 41 della Costituzione, dal d.lgs. n. 79/1999, dalla
Direttiva 2001/77/CE e dal più volte citato d.lgs. n. 387/2003, la
produzione di energia anche da fonti rinnovabili avviene in regime di
libero mercato concorrenziale, incompatibile sia con riserve e monopoli
pubblici, sia con privative industriali. Si tratta, in altre parole, di una
attività libera, soggetta ad autorizzazione e non di una attività riservata
ai poteri pubblici.
Solo per completezza di esposizione va rilevata anche la recente
approvazione delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili” ad opera del D.M. 10.09.2010, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale del 18 settembre 2010, n. 219, con particolare
riferimento agli allegati 3 e 4, che non fa altro che corroborare quanto
sinora esposto in ordine ai molteplici profili di illegittimità che inficiano
la delibera 10/3 oggetto di impugnazione.
In ordine a quest’ultimo punto, il Collegio rileva che la censura delle
ricorrenti che contestano la legittimità della adozione delle linee guida
perché adottate prima delle linee guida nazionali non è fondata così
come proposta.
E’ vero che non è consentito alle Regioni, proprio in considerazione del
preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione
statale (art. 12 comma 10 del d.lgs. 387 del 2003), di provvedere
autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento
nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Ma
è anche vero che così non è nel caso di specie poiché l’allegato alla
delibera 10/3 poi sostituito dall’allegato alla delibera 25/40 non reca
disposizioni in tal senso bensì la disciplina del procedimento di
autorizzazione unica per l’installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili. La fattispecie differisce quindi totalmente
rispetto a quella, citata dai ricorrenti, e oggetto della controversia sulla
quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale decisa dalla
Corte con sentenza n. 166/2009.
E’ parimenti infondata quella censura con la quale le ricorrenti
asseriscono che le delibere impugnate porrebbero illegittime limitazioni
laddove esse circoscrivono il rilascio delle autorizzazioni ex art. 12 del
D.lgs. n° 387/03 esclusivamente a coloro che svolgano direttamente
l’attività agricola o abbiano la qualifica di soci di maggioranza negli
organismi societari produttori.
Le ricorrenti leggono la disposizione come se essa inibisse l’installazione
di impianti in zona agricola. Ma in nessuna parte le delibere impugnate
parlano di zone agricole. Esse invece fanno riferimento a requisiti
soggettivi dei soggetti richiedenti “in agricoltura”.
Le ricorrenti affermano il contrasto di tale disposizione con l’art. 12 del
d.lgs. 387 del 2003 in quanto la stessa disposizione, a loro dire,
vieterebbe la collocazione degli impianti nelle zone agricole. Così non è,
con tutta evidenza e non sussiste, quindi, per questa ragione, la
violazione dell’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 poiché la delibera non si
sofferma in alcun punto sulla ubicazione degli impianti.
Il ricorso è in definitiva fondato nei sensi di quanto finora esposto.
V. Deve essere esaminato a questo punto il ricorso per motivi aggiunti
depositato in data 4.08.2010 al n. 8771 di protocollo.
L’esame del ricorso passa obbligatoriamente per una accurata
ricostruzione dei rapporti tra la delibera 10/3 e la delibera 25/40
(oggetto di impugnazione con l’atto di motivi aggiunti).
La delibera 25/40 del 1 luglio 2010 pubblicata sul BURAS del 12 agosto
2010 reca “chiarimenti” relativi all’applicazione della delibera 10/3,
talune modifiche, nonché la “riapprovazione” delle linee guida del
procedimento di autorizzazione unica che costituivano parte integrante
di quest’ultima.
La portata lesiva delle statuizioni contenute nella delibera 10/3 viene
confermata da quelle contenute nella delibera 25/40. La prima dichiarava
“procedibili le istanze per le quali sia stata conclusa positivamente la
valutazione di impatto ambientale antecedentemente all’adozione della
predente deliberazione”, la seconda, al suo punto 8 stabilisce “di
disporre, ai sensi dell’art. 21 comma 4 della L.R. 31/1998, che i
procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi ad impianti
eolici iniziati e non conclusi alla data di adozione della delibera G.R.
10/3 del 2010, sono interrotti e dichiarati improcedibili. Sono altresì
dichiarate improcedibili le istanze di V.I.A relative a impianti eolici
presentate successivamente alla data di adozione della delibera G.R. 10/3
che non rispondono ai requisiti in essa previsti”.
E’ evidente la conferma con diverso tenore letterale delle statuizioni
contenute nella delibera 10/3 con conseguente illegittimità della delibera
25/40 per le ragioni già ampiamente esposte.
La domanda di annullamento degli atti impugnati va quindi accolta nella
parte in cui:
la delibera 10/3 dispone: “di limitare l’installazione di impianti eolici nel
territorio regionale, in quanto fortemente impattanti sotto l’aspetto
paesaggistico – ambientale ai soli impianti destinati a soddisfare il
fabbisogno energetico dell’azienda (autoproduzione e autoconsumo) e di
riservare alla R.A.S. la partecipazione al processo produttivo di tale
energia attraverso enti strumentali o societari a capitale interamente
pubblico. Restano, tuttavia, procedibili le istanze per le quali sia stata
conclusa positivamente la valutazione di impatto ambientale
antecedentemente all’adozione della presente deliberazione, nel rispetto
comunque di tutte le norme vigenti in materia”;
la delibera 25/40 dispone: “ai sensi dell’art. 21 comma 4 della L.R.
31/1998 che i procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi
a impianti eolici iniziati e non conclusi alla data di adozione della
delibera G.R. 10/3 del 2010, sono interrotti e dichiarati improcedibili.
Sono altresì dichiarate improcedibili le istanze di VIA relative a impianti
eolici presentate successivamente alla data di adozione della delibera
G.R. 10/3 che non rispondono ai requisiti in essa previsti”.
Deve essere dichiarata improcedibile quella parte del gravame volta a
censurare il secondo punto del dispositivo della deliberazione 10/3
poiché soppresso ad opera del punto 1 del dispositivo della
deliberazione 25/40.
VI Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
così decide:
dichiara inammissibile il ricorso introduttivo nella parte in cui è volto
all’impugnazione delle delibere 10/1 del 12.03.2010 e 10/2 del
12.03.2010;
dichiara improcedibile in parte per sopravvenuta carenza di interesse il
ricorso introduttivo nella parte in cui viene impugnato il punto 2 del
dispositivo della delibera 10/3 del 12.03.2010;
dichiara inammissibili per carenza di interesse il ricorso ed i motivi
aggiunti come proposti da FRI – EL; IVC POWER 11; ZEFIRO
ENERGIA; ABN WIND ENERGY; WINDFARMS ITALIA;
dichiara inammissibili tutti gli atti di motivi aggiunti autonomamente
proposti da Asja Ambiente s.r.l.;
accoglie il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti depositati in data
4.08.2010 al prot. 8771, come proposti da Associazione nazionale energia
del vento (ANEV), da FW POWER, e da Asja ambiente nella parte in
cui sono volti all’impugnazione delle delibere 10/3 del 12.03.2010, 25/40
del 1 luglio 2010, delle note prot. 16759 e 16763 del 16.07.2010 e della
nota 16775 del 16.07.2010 e per l’effetto annulla gli atti impugnati come
da motivazione.
Condanna l’amministrazione alle spese di lite che liquida in € 5.000/00
(cinquemila/00) in favore della ricorrente e in € 3.000/00 (tremila/00) in
favore dell’interveniente ad adiuvandum, oltre I.V.A., C.P.A. e
restituzione contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre
2010 con l’intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)