L'ANEV CHIEDE UFFICIALMENTE NELL'AUDIZIONE PRESSO LA XIII COMMISSIONE AMBIENTE DEL SENTAO, LO STRALCIO DELL'ART. 45 DEL D.L. 78/2010 AL PROVVEDIEMNTO SUCCESSIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA

SI PUBBLICA IL TESTO DELL’AUDIZIONE DELL’ANEV PRESSO LA COMMISSIONE XIII – TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA RIGUARDANTE IL DECRETO LEGGE N°78 DEL 2010: “MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ”
ANEV – ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENERGIA DEL VENTO
ROMA 10 GIUGNO 2010
ALL’INTERNO IL DOCUMENTO COMPLETO DI ANALISI E PROPOSTE
Egr. Presidente, egregi Senatori,
Ci è gradita l’occasione della presente audizione accordataci da questa spettabile Commissione in merito al Decreto Legge recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività”, per ringraziarVi della disponibilità e dell’attenzione riservata all’ANEV anche quale Associazione di protezione ambientale riconosciuta, e per ribadire la nostra completa disponibilità a collaborare e a fornire ogni apporto richiesto sempre alla luce dell’obiettività e del rispetto del principio della correttezza dei dati forniti e della scientificità delle analisi svolte, elemento caratterizzante l’attività della nostra Associazione nel rispetto dei nostri principi statutari.
L’ANEV in qualità di unica Associazione nazionale di categoria rappresentativa del settore eolico, ritiene utile presentare le proprie puntuali osservazioni in merito all’indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con il particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, e con specifico riferimento all’Art. 45 del Decreto Legge n. 78 del 2010.
Alla luce della normativa ambientale in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili si deve evidenziare come a fronte di un impegno importante di riduzione delle emissioni climalteranti assunto dal nostro Paese deriveranno, in caso di mancato raggiungimento degli stessi al 2020, una serie di sanzioni di carattere pecuniario estremamente gravose per il nostro sistema, che ad oggi non sono ancora state quantificate adeguatamente, a causa della mancanza del Piano di Azione che il Governo dovrà produrre entro breve in applicazione della Direttiva Europea sulle Fonti Rinnovabili.
In applicazione della Direttiva Comunitaria2001/77 precedente a quella in corso di recepimento nell’ordinamento nazionale (entro il 5 dicembre 2010), l’Italia ha assunto come suo impegno nella quello di produrre entro il 2010 almeno il 25% di energia elettrica da Fonti Rinnovabili in rapporto al Consumo Interno Lordo.
Il ritardo con il quale oggi ci troviamo di fronte a tale obiettivo, che vede al 2009 essere stata prodotta una percentuale di energia elettrica da Fonti Rinnovabili pari al 19% del CIL, si impone uno sforzo deciso in questo senso, che ci permetta di colmare senza ulteriori indugi la distanza ancora esistente, a quelli che saranno indicati come obiettivi per il settore elettrico al 2020.
Il raggiungimento degli obiettivi assunti in sede Comunitaria in applicazione del Protocollo di Kyoto è peraltro per l’Italia necessario non solo per i benefici ambientali connessi, ma anche per gli enormi ritorni economici, occupazionali, tecnologici e di sicurezza energetica che ne deriverebbero, e inoltre la obbligatorietà delle previsioni della Direttiva 2009/28/CE e il conseguente onere che l’Italia pagherebbe in caso di inadempimento, rendono la definizione di soluzioni e meccanismi efficaci utili al raggiungimento di tale obiettivo al 2020, peraltro volontariamente assunto dal Governo Italiano, una priorità nelle azioni di politica energetica dei prossimi mesi.
Con tali premesse l’ANEV segnala con grande forza che il richiamato Art. 45 contenuto nel D. L. 78/2010, ha delle ripercussioni drammatiche sul meccanismo di sostegno alla crescita delle Fonti Rinnovabili, impedendo la crescita della produzione elettrica futura, mettendo a grave e certo rischio le produzioni rinnovabili già avviate e senza un reale beneficio per la finanza pubblica che viceversa andrebbe a perdere introiti fiscali ingentissimi, oltre alle inevitabili e ingenti perdite di investimenti e di livello di occupazione.
Nel documento allegato vengono meglio approfonditi gli elementi di analisi e lo studio che l’ANEV ha potuto svolgere sulle ripercussioni sul sistema dell’applicazione di detto Articolo 45, le cui principali risultanze comunque evidenziano il default finanziario di 4,5 miliardi di investimenti per impianti di produzione elettrica da Fonti Rinnovabili già in esercizio e 2,8 miliardi previsti nei prossimi due anni, la perdita di 25.000 posti di lavoro attuali e la mancata crescita nei prossimi due anni di ulteriori 20.000, oltre ai gravi danni energetici, ambientali e alle ripercussioni sugli Enti locali che ospitano gli impianti oggetto di fallimento.
Pertanto l’ANEV segnala che l’abrogazione delle norme che oggi indicavano le modalità e le tempistiche di riacquisto da parte del GSE dei Certificati Verdi in eccesso rispetto alla domanda, ovvero della vendita di Certificati Verdi mancanti in situazione di eccesso di domanda, e comunque nel limite del raggiungimento dell’obiettivo nazionale di produzione elettrica da Fonti Rinnovabili contenuto nelle Direttive Comunitarie di settore, comporterebbe danni gravissimi al settore specifico, ma anche al sistema Paese che perderebbe di credibilità allontanando ulteriormente gli investitori.
Pertanto alla luce delle suesposte ragioni supportate dalla puntuale susseguente analisi tecnica del meccanismo oggetto della norma di cui all’Art. 45 D.L. 78/2010, nonché alla luce della considerazione che non vede alcun beneficio di risparmio o taglio di spesa pubblica, ma anzi una certa perdita di introiti fiscali e di investimenti, nonché per la mancanza di coerenza, e anzi la sua completa contrarietà con la norma in cui è contenuto che dovrebbe contenere norme per lo sviluppo, e infine anche per l’occorrenza della prossima ridefinizione armonica dell’intero sistema degli incentivi al settore delle Fonti Rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi Comunitari al 2020, l’ANEV chiede che tale previsione normativa venga stralciata dal D.L. 78/2010 in fase di conversione del medesimo provvedimento, per una sua più adeguata e organica valutazione nell’ambito di un successivo provvedimento normativo, peraltro già calendarizzato con il recepimento della Direttiva 2009/28/CE che potrebbe essere utilmente ulteriormente anticipato rispetto ai tempi peraltro già vicini (5.12.2010) per una sua migliore efficacia complessiva.
ANALISI, SIMULAZIONI E PROPOSTE IN MERITO ALL’ART. 45 D. L. 78/2010 SUI CERTIFICATI VERDI,
Premessa
In un qualsiasi periodo storico economico si possa prendere in considerazione vi sono dei parametri di cui non si può ignorare la ricaduta a livello macroeconomico sul sistema Paese. Così anche nel settore Energie Rinnovabili occorre ricordare gli effetti positivi che la produzione da tale fonte genera a livello elettrico, ambientale, fiscale ed occupazionale, onde meglio comprendere come una “Norma” possa dispiegare i suoi effetti positivi o negativi a seconda dell’ampiezza dell’utenza su cui ricade.
In termini elettrici sono circa 60 i TWh prodotti da tutte le fonti rinnovabili dove, per il solo eolico si sorpassano i 6,5 TWh, con un beneficio ambientale evidente, grazie al minor ricorso ai combustibili fossili, ed ad una notevole riduzione nelle emissioni nocive e climalteranti. Se ciò non dovesse bastare i benefici sono anche finanziari in quanto lo sviluppo di impianti a fonti rinnovabili comporta benefici in termini di import/export di beni e tecnologie.
In termini occupazionali occorre considerare le oltre 9.000 unità direttamente collocate ad oggi e le previste 25.000 unità al 2020 nel solo settore eolico. Inoltre grandi benefici sono collegati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte degli Enti locali che ospitano i relativi impianti, e che sono quantificabili in un introito annuo per tali enti pari a circa 200 Milioni di €.
Alla luce di quanto sopra descritto le recenti novità legislative introdotte con l’Art. 45 del D.L. 78/2010 provocano un notevole danno a tutta la popolazione ottenendo un effimero e poco rilevante beneficio alle utenze elettriche, e nessun beneficio per le casse dello Stato.
Background
Il sistema dei Certificati Verdi, concessi annualmente ad impianti alimentati da fonti rinnovabili per ogni MWh prodotto, consente di commercializzare tali titoli sia mediante contratti bilaterali liberamente negoziabili tra gli operatori, sia sul mercato organizzato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME).
La normativa vigente prevede, infatti, in capo ai produttori e importatori di energia da fonti non rinnovabili, con alcune esenzioni e franchigie, l’obbligo di produrre e immettere in rete una quota minima annuale di energia prodotta da fonti rinnovabili, e, in caso di inadempimento, nell’anno successivo, di acquistare Certificati Verdi in un ammontare corrispondente al quantitativo di energia “pulita” che si sarebbe dovuta immettere nella Rete.
L’equilibrio tra domanda e offerta vede pertanto da un lato la produzione elettrica da Fonte Rinnovabile liberamente ottenuta, e dal lato della domanda un adeguamento annuale di detto obbligo IN LINEA CON GLI IMPEGNI COMUNITARI (25% al 2010 e in previsione circa il 30% al 2020).
Al fine di compensare fluttuazioni sul mercato e di evitare speculazioni dovute ad eccesso di domanda o di offerta e quindi per mantenere l’equilibrio nel mercato dei Certificati Verdi e di espletare il ruolo di stabilizzatore del mercato stesso, il D. Lgs. 79/99 prevede all’Art. 11 che “Il gestore della rete di trasmissione nazionale, al fine di compensare le fluttuazioni produttive annuali o l’offerta insufficiente, può acquistare e vendere diritti di produzione da fonti rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilità, con l’obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilità” (si veda ALLEGATO 1, Punto 1).
Per dare piena attuazione operativa a tale previsione e garanzia in caso di eccesso di offerta oltre che evitare il rischio di “invenduto” di tali titoli ottenuti dai produttori di energia “pulita”, la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) ed il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 35467 del 18 dicembre 2008 (Decreto Rinnovabili) hanno meglio definito le modalità applicative di tale previsione del D. Lgs. 79/99 che pone in capo al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) l’obbligo di ritiro dei Certificati Verdi in eccesso, seppur sempre delimitandone l’ambito fino al raggiungimento degli obiettivi Comunitari.
Ai sensi dell’art. 2, comma 149 della legge finanziaria 2008, il GSE è tenuto, su richiesta del produttore, a ritirare i Certificati Verdi in scadenza nell’anno e in esubero rispetto a quelli necessari per assolvere all’obbligo della quota minima dell’anno precedente di cui all’art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ad un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai Certificati Verdi nell’anno precedente dal GME (si veda ALLEGATO 1, Punto 2).
Il Decreto Rinnovabili, prevede un regime transitorio, in base al quale nel triennio 2009-2011, su richiesta dei detentori, il GSE è tenuto a ritirare i Certificati Verdi rilasciati per le produzioni relative a tutto il 2010, ad un prezzo pari al prezzo medio di mercato del triennio precedente all’anno in cui viene presentata la richiesta di ritiro (si veda ALLEGATO 1, Punto 3).
Il GSE, dunque, ogni anno, è tenuto, su richiesta del produttore o dell’importatore, a ritirare i Certificati Verdi in scadenza nell’anno in corso e rimasti invenduti, in quanto eccedenti il numero minimo necessario per assolvere l’obbligo della quota minima di energia rinnovabile da immettere in rete dell’anno precedente.
Recenti modifiche normative
Il 12 maggio 2010 è stato approvato in via definitiva dal Senato il disegno di Legge Comunitaria 2009. L’art. 17, lett. h) del disegno di Legge comunitaria 2009, nel fissare i principi cui il Governo dovrà attenersi nella predisposizione del decreto legislativo in attuazione della Direttiva 2009/28/CE, impone tra gli altri di adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, mediante l’abrogazione totale o parziale delle disposizioni attualmente vigenti in materia, l’armonizzazione e il riordino delle disposizioni di cui alla Legge 99/09 e alla Legge Finanziaria 2008 (si veda ALLEGATO 1, Punto 4).
Da ultimo, il Governo ha approvato la Manovra Finanziaria con il Decreto Legge recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Ai sensi dell’art. 45 di tale decreto l’art. 2, comma 149 della Legge Finanziaria 2008 e l’art. 15, comma 1 del Decreto Rinnovabili sono soppressi. Conseguentemente, viene meno l’obbligo di ritiro dell’eccesso di offerta dei Certificati Verdi in capo al GSE per il transitorio di cui all’art. 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, e vengono meno le procedure operative e le modalità con le quali il GSE opera al fine di evitare fluttuazioni (si veda ALLEGATO 1, Punto 5).
Come evidente in mancanza di adeguamento dell’obbligo in linea con gli impegni Comunitari assunti volontariamente dal Governo Italiano, e in mancanza del meccanismo di garanzia del riconoscimento comunque fino al raggiungimento di tale obbligo di un valore adeguato a ripagare gli investimenti, l’eccesso di offerta e il conseguente crollo del Certificato Verde sarebbe inevitabile.
Una simulazione svolta dall’ANEV evidenzia che (cfr. grafico allegato) senza tale meccanismo per riportare in equilibrio domanda e offerta servirebbe fino al 2011 un incremento della quota d’obbligo pari a 2,75% per gli anni 2011, 2012 e 2013 e poi almeno dell’1,5% fino al 2020 (con una media per il periodo dell’1,88% anuo). In tale simulazione fin del 2012 si riavrebbe un allineamento tra domanda e offerta di CV e dal 2013 si avrebbe un leggero eccesso di domanda, inoltre tale crescita consentirebbe di andare ad impattare al 2020 all’obiettivo Comunitario (assunto per il settore elettrico a circa 28% del CIL).
Tale simulazione (non previsionale), assume una crescita dei consumi pari al 1,5% annuo costante, e applica una piccola riduzione delle esenzioni (import e poca franchigia già dal 2011), supponendo una crescita media di 3,86 TWh/anno da Fonti Rinnovabili dal 2011 al 2020 e una riduzione di energia elettrica da Fonti Rinnovabili non incentivata da CV che passerebbe da 55 TWh del 2010 a 51 TWh del 2020.
In questo scenario, che comunque genererebbe per due anni una turbolenza nei mercati dei CV, l’eccesso di offerta dei primi due anni sarebbe riassorbito per nel periodo successivo SOLO se:
1.         Venisse mantenuto il riacquisto da parte del GSE o abrogato solo dopo l’entrata in vigore dei meccanismi correttivi previsti dalla Comunitaria;
2.         Venisse allungata la validità del CV ad almeno 5 anni;
3.         Venisse adeguatamente e tempestivamente rimodulato l’incremento della quota d’obbligo in linea con l’obiettivo al 2020.
Scenario e dati assunti per il calcolo:

  • CIL incremento annuale dell’1,5% dal 2011 al 2020;
  • Quota d’obbligo percentuale media di 1,88% nei dieci anni (da 2,75% nel 2011 a 1,5% nel 2020);
  • La percentuale totale sull’imponibile passerebbe da 6,5% del 2010 a 24,8% nel 2020;
  • L’energia elettrica sottoposto all’obbligo è di 237 TWh nel 2011 fino a 275 TWh al 2020;
  • Al 2020 la produzione elettrica da FR sarebbe di 112 TWh di cui 60,37 incentivata da CV pari al 28%;
  • L’eccesso di domanda nel decennio 2011-2020 potrebbe comportare uno sgravio della componente A3 pari a 1.053.150.068,54 € (con valore del CV pari a 80,00 €/MWh).

Le ripercussioni sul mercato dei CV, in assenza delle proposte di stralcio dell’Art. 45 o di una sua posticipazione nell’entrata in vigore a dopo la revisione organica del sistema prevista dalla Direttiva Comunitaria, simulate dall’analisi domanda offerta, nonché previste sulla base storica dei meccanismi di funzionamento degli scambi di CV in situazioni analoghe, vedrebbe ragionevolmente nel transitorio e fino a risoluzione della criticità introdotta dall’abrogazione del riacquisto da parte del GSE, una riduzione drastica degli scambi con gravi ripercussioni anche sul prezzo del CV, criticità che verrebbe risolta solo con il recepimento della direttiva 2009/28/CE.
Conclusioni
Qualora il Decreto n. 78/10 dovesse essere convertito in Legge senza lo stralcio o le altre modificazioni proposte per l’Art. 45, lo squilibrio del mercato, dovuto inter alia all’eccesso dei Certificati Verdi, potrebbe non essere risolto; d’altra parte da tale norma non verrebbe a beneficiarne il sistema che nel breve recupererebbe non oltre 550 milioni di Euro € per l’anno 2009 e non sulla finanza pubblica ma sulla componente tariffaria A3 perdendo tuttavia contestualmente nel medio e lungo termine molto di più in termini di gettito e investimenti.
Infatti nel caso in cui non siano adottate misure alternative, ovvero ridefinite le modalità operative di intervento del GSE ai sensi dell’Art. 11 del D. Lgs. 79/99, qualora un soggetto obbligato ottenesse Certificati Verdi in eccesso rispetto a quelli necessari per un determinato anno, esso potrebbe unicamente: (i) utilizzarli per gli obiettivi degli anni successivi (è utile ricordare che i Certificati Verdi relativi a un certo anno possono essere utilizzati dal beneficiario per far fronte alle proprie obbligazioni sia nell’anno in corso sia nei due anni successivi) oppure (ii) venderli sul mercato ad un prezzo che sicuramente risentirà della restrizione del numero dei potenziali acquirenti e del venir meno dell’opzione di vendita al GSE. Da ciò consegue l’inevitabile default delle iniziative e i conseguenti gravi danni per il sistema Paese con anche i costi ingentissimi che il mancato raggiungimento degli obiettivi Comunitari provocherà sui conti dello Stato a seguito delle sanzioni che la Commissione Europea comminerà.
Inoltre l’entrata in vigore della norma, a seguito di conversione del Decreto n. 78/10, comporterebbe una perdita di investimenti futuri e attuali, quantificabili in (4,5 miliardi di € attuali e 2,8 miliardi di € da finanziare) e conseguentemente la perdita di benefici fiscali, occupazionali e ambientali rilevantissimi, oltre che la perdita di credibilità per l’intero sistema Paese e pertanto analoghe ripercussioni negative da parte degli istituti finanziatori.
PROPOSTE
Alla luce di quanto sopra esposto in termini di modifiche regolatorie introdotte nel “Sistema Rinnovabili” negli ultimi tempi e alla luce dei loro effetti sui meccanismi di mercato, si ritiene che si debba intervenire – al fine di evitare ripercussioni sul sistema che comportino default finanziario delle iniziative del settore come quantificate in questo stesso documento, nonché al fine di raggiungere gli obblighi che ci si è imposti come Sistema Paese – con azioni di aggiustamento adeguate a contemperare le diverse esigenze, e consentendo di adeguare il meccanismo già collaudato e affidabile, senza stravolgimenti macroscopici, né interventi retroattivi.
Le proposte dell’ANEV sono pertanto di stralciare l’Art. 45 del D. L. 78/2010 in fase di conversione del medesimo provvedimento, per una sua più adeguata e organica valutazione nell’ambito di un successivo provvedimento normativo, che si individua già nel recepimento della Direttiva 2009/28/CE che potrebbe essere utilmente ulteriormente anticipato rispetto ai tempi peraltro già vicini (5.12.2010) per una migliore efficacia complessiva.
Roma, 10.6.2010
Il Segretario Generale
Dr. Simone Togni
ALLEGATO 1
DISPOSIZIONI NORMATIVE
(1)       Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (in Gazz. Uff., 31 marzo, n. 75). – Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.
Articolo 11 – Energia elettrica da fonti rinnovabili.
1. Al fine di incentivare l’uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l’utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall’anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l’obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell’anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.
2. L’obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonché al netto dell’energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l’uso della quale fonte è altresì esentato dall’imposta di consumo e dall’accisa di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; la quota di cui al comma 1 è inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh.
3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l’energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale. I diritti relativi agli impianti di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 sono attribuiti al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, al fine di compensare le fluttuazioni produttive annuali o l’offerta insufficiente, può acquistare e vendere diritti di produzione da fonti rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilità, con l’obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilità.
4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all’energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell’ordine, fonti energetiche rinnovabili, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l’energia primaria necessaria per generare l’energia elettrica consumata.
5. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente, sono adottate le direttive per l’attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, nonché gli incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse al rispetto delle norme volte al contenimento delle emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto.
6. Al fine di promuovere l’uso delle diverse tipologie di fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE, adottata su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi pluriennali ed è effettuata la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse da destinare all’incentivazione. Le regioni e le province autonome, anche con proprie risorse, favoriscono il coinvolgimento delle comunità locali nelle iniziative e provvedono, attraverso procedure di gara, all’incentivazione delle fonti rinnovabili.
(2)       LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 (in Suppl. ordinario n. 285 alla Gazz. Uff., 28 dicembre, n. 300). – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (FINANZIARIA 2008)
Art. 2, comma 149 – Modalità per il ritiro, da parte del GSE, su richiesta del produttore, dei certificati verdi non necessari.
A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell’obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell’Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell’anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all’obbligo della quota minima dell’anno precedente di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell’anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.
(3)       DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 18 dicembre 2008 (in Gazz. Uff., 2 gennaio, n. 1). – Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 15 – Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008
1. Al fine di garantire graduale transizione dal vecchio ai nuovi meccanismi di incentivazione e non penalizzare gli investimenti già avviati, nel triennio 2009-2011, entro il mese di giugno, il GSE ritira, su richiesta dei detentori, i certificati verdi rilasciati per le produzioni, riferite agli anni fino a tutto il 2010, con esclusione degli impianti di cui all’art. 9, comma 2, lettera b). La richiesta di ritiro e’ inoltrata dal detentore al GSE entro il 31 marzo di ogni anno del triennio 2009-2011. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati e’ pari al prezzo medio di mercato del triennio precedente all’anno nel quale viene presentata la richiesta di ritiro. I certificati verdi ritirati dal GSE possono essere utilizzati dallo stesso GSE per le finalità di cui all’art. 14, commi da 1 a 3.
(4)       Disegno di Legge comunitaria 2009 approvato il 12 maggio 2010,
Articolo 17 – Principi e criteri direttivi per l’attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2009/119/CE. Misure per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia, nonché in materia di recupero di rifiuti).
Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all’art. 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi: […]
h) adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante l’abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, armonizzazione e il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 Luglio 2009, n. 99 e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244; […].
(5)       Decreto Legge 31 Maggio 2010, n. 78.
Art. 45 – Abolizione obbligo di ritiro dell’eccesso di offerta di Certificati Verdi
L’articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e l’art. 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico18 dicembre 2008 sono soppressi.