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NEL TESTO DEFINITIVAMENTE APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 10 FEBBRAIO 2006, SONO STATE RECEPITE ALCUNE RICHIESTE AVANZATE DALL'ANEV CHE LAMENTAVA LA MANCANZA DI PREVISIONI PER LA RIDUZIONE DI EMISSIONI IN ATMOSFERA. NEL TESTO DEFINITIVO VENGONO FINALMENTE INSERITE ALCUNE IMPORTANTI PREVISIONI CHE DI FATTO RISOLVONO ALCUNI ASPETTI DEI CERTIFICATI VERDI, CHE PASSANO A DODICI ANNI DI DURATA, ALLA CONFERMA DELL'OBBLIGO DI RIACQUISTO DEI MEDESIMI DA PARTE DEL GRTN IN CASO DI RITARDO RISPETTO ALL'OBIETTIVO DEL 25% PREVISTO DALLA DIRETTIVA COMUNITARIA E AL PREZZO DI RITIRO DELL'ENERGIA ELETTRICA DA FR DA PARTE DELL'ACQUIRENTE UNICO. VIENE INOLTRE CONFERMATA LA PRIORITA' NEL DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA DA FR CHE VIENE EQUIPARATA A QUELLA DEGLI IMPIANTI ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO
SI RIPORTA IL TESTO PER INTERO
PARTE QUINTA
NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
TITOLO I
PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITA'
ART. 267
(campo di applicazione)
1. Il presente titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attivita' che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione della parte quinta del presente decreto gli impianti disciplinati dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti.
3. Resta fermo, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; per tali impianti l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce l’autorizzazione alle emissioni prevista dal presente titolo.
4. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di favorire comunque la riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, la normativa di cui alla parte quinta del presente decreto intende determinare l’attuazione di tutte le piu' opportune azioni volte a promuovere l’impiego dell’energia elettrica prodotta da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente e, in particolare, della direttiva 2001/77/CE e del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, determinandone il dispacciamento prioritario. In particolare:
a) la societa' Terna S.P.A. effettua il dispacciamento degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili assimilandoli alle unita' essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;
b) potranno essere promosse dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e per lo sviluppo e la coesione territoriale misure atte a favorire la produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili ed al contempo sviluppare la base produttiva di tecnologie pulite, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
c) il Gestore della rete di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, puo' emettere, anche al fine di compensare fluttuazioni produttive annuali, certificati verdi non riferiti ad alcun impianto specifico, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79 del 1999. Tali certificati sono venduti al prezzo fissato all’articolo 9 del decreto del Ministro delle Attivita' produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005. Qualora dovesse verificarsi un eccesso di offerta di certificati verdi, causato da un mancato adeguamento dell’obbligo di cui all’articolo 11, commi l e 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999, e di cui all’articolo 4, comma l, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, agli obiettivi indicativi nazionali di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in conformita' con gli obiettivi indicati nell’allegato alla direttiva 2001/77/CE, il Gestore della rete e' tenuto ad acquistare i certificati verdi in eccesso, limitatamente ai certificati verdi che hanno terminato il periodo di validita' di cui all’articolo 20, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003. Il prezzo di acquisto e' quello determinato all’articolo 9, comma 2, del citato decreto del Ministro delle Attivita' produttive 24 ottobre 2005;
d) le condizioni economiche e le modalita' di ritiro dell’energia elettrica, stabilite dall’Autorita' per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, tengono conto delle peculiarita' tecniche degli impianti cui fanno riferimento ed evitano ogni tipo di penalizzazione derivante dalla caratteristiche tecnologiche delle diverse tipologie di impianti. A tal fine, l’Autorita' per l’energia elettrica ed il gas, nel determinare le modalita' di ritiro dell'energia elettrica sopra citate, garantisce comunque che il parametro di remunerazione dell’energia elettrica riconosciuto al produttore che cede l’energia elettrica ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003 sia, su richiesta del produttore, una delle seguenti alternative:
1) il prezzo definito all’articolo 30, comma 30.1, lettere a), b) e c), della deliberazione dell’Autorita' per l’energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04;
2) il prezzo unico, determinato dalla media ponderata sul fabbisogno del mercato vincolato, dei valori per fascia oraria cosi' come individuati all’articolo 30, comma 30.1, lettere a), b) e c), della deliberazione dell’Autorita' per l’energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04;
e) con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, sono determinati i compensi dei componenti dell’Osservatorio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, da applicarsi a decorrere dalla data di nomina, nel limite delle risorse di cui all’articolo 16, comma 6, del medesimo decreto legislativo e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
f) i certificati verdi maturati a fronte di energia prodotta ai sensi dell’articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, possono essere utilizzati per assolvere all’obbligo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, solo dopo che siano stati annullati tutti i certificati verdi maturati dai produttori di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili cosi' come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 387 del 2003;
g) al fine di prolungare il periodo di validita' dei certificati verdi, all’articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole «otto anni» sono sostituite dalle parole «dodici anni».
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