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Annunci : L'AEEG PUBBLICA LA NUOVA DELIBERA CON LE CONDIZIONE DI RITIRO SEMPLIFICATO DELL'ENERGIA ELETTRICA DA FR
Martedì, 20 Novembre 2007 - 00:10 - 5197 Letture

LA SEMPLIFICAZIONE NELL'INDIVIDUAZIONE DI UNA UNICA CONTROPARTE NEL GSE E LA UNIFORMITÀ DELLE CONDIZIONI DI CESSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA SONO LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA NUOVA DELIBERA 280/07 DELL'AEEG. L'ANEV SOTTOLINEA L'IMPORTANZA DI QUESTA ULTERIORE SEMPLIFICAZIONE E DEL FATTO CHE LE PRINCIPALI CRITICITÀ PAVENTATE DAL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE SONO STATE SCONGIURATE



DELIBERA AEEG 280/07

MODALITÀ E CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER IL RITIRO DELL’ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003, N. 387, E DEL COMMA 41 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 239

ANALISI DELLE NOVITÀ:

In data 13 novembre 2007 è stata pubblicata sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas la Delibera n. 280 concernente le Modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, ovviamente ad esclusione di quelle in regime di convenzione CIP6 o altri.

La sostanziale modifica apportata da tale regolamentazione rispetto alla precedente (Delibera 34/05)  è nell’interlocutore unico per i produttori che decideranno di cedere l’energia con tale meccanismo e nella determinazione del prezzo di valorizzazione dell’energia elettrica ceduta.

Seguendo di pari passo il dettato dell’allegato “A” a tale Delibera si evidenziano le disposizioni maggiormente significative:

  • L’interlocutore individuato dall’AEEG ai fini del ritiro dell’energia così ceduta è il Gestore dei Servizi elettrici (GSE) semplificando l’iter burocratico della convenzione di ritiro che a seconda del Gestore di Rete prevedeva tempi e modalità diversi per il produttore richiedente.
  • Le tempistiche necessarie al ritiro fisico dell’energia rispetto alla data di ricezione della richiesta del produttore sono state portate a 10 giorni anziché 30 (caso di TERNA).
  • Si comunichino i programmi di immissione per gli impianti a fonti rinnovabili programmabili superiori ad 1 MW di potenza, mentre da tale obbligo sono esclusi, giustamente, gli impianti non programmabili.
  • Per gli impianti non programmabili è prevista la trasmissione al GSE dei dati storici disponibili secondo modalità ancora da definire.
  • Il prezzo riconosciuto all’energia convenzionata con tali modalità è il prezzo zonale, ovvero il prezzo che si forma nella zona di appartenenza del punto di immissione dell’impianto considerato, tale previsione non sembra giustificata dalle specificità tecniche delle FR.
  • E’ stato previsto per le sole fonti rinnovabili programmabili la corresponsione dei corrispettivi per lo sbilanciamento.
  • Il GSE si occuperà di prevedere, sulla base dei dati storici inviati, le curve di immissione per gli impianti non programmabili.
  • Il GSE sarà Utente del Dispacciamento per gli impianti convenzionati secondo le modalità della Delibera 280/07 (oltre che per gli impianti CIP/6).

In conclusione si sono scongiurate le applicazioni delle più pericolose previsioni paventate dall’AEEG nel documento di consultazione, e sono invece state recepite molte delle proposte avanzate in tema di semplificazione.

Il documento complessivamente è buono e non si riscontrano particolari criticità, si devono segnalare solo due aspetti, il primo relativo al riconoscimento del prezzo zonale che non è certo penalizzante ma non ha una reale giustificazione, il secondo la scomparsa del prezzo unico che tuttavia con la riforma in corso probabilmente sarebbe comunque scomparso per il 2008.

 

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