NUOVI OSTACOLI NORMATIVI PER IL SETTORE EOLICO

È necessario che il MATTM faccia chiarezza su quanto disposto dal DL Competitività
L’emanazione della legge n. 116/2014 di conversione del DL 91/2014 (c.d. DL Competitività), ha dato luogo a interpretazioni non univoche in materia di assoggettabilità a Verifica di Impatto Ambientale per gli impianti eolici che solo l’emanazione di un Decreto o di una nota da parte del Ministero dell’Ambiente potrà chiarire, come indicato nella legge stessa.
È stata data interpretazione errata della Legge n. 116/2014- nella parte in cui essa modifica l’art. 6 del D.lgs. 152/06- che secondo alcune Regioni sembra abbia temporaneamente soppresso le soglie dimensionali da applicarsi per l’assoggettamento alla procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti elencati nell’allegato IV del D.lgs. 152/06, s.m.i., fino all’emanazione di un Decreto Ministeriale e che nella sua attuale formulazione, non consentirebbe più alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per i progetti di cui all’allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, di determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all’allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.
ANEV ritiene che non sia corretto ritenere che la Legge n. 116/2014 abbia soppresso le soglie minime di riferimento per l’assoggettamento alla procedura di screening, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale. Dette soglie (di cui all’allegato IV al D.lgs. 152/06), infatti, rimangono valide ed efficaci sino all’emanazione del nuovo decreto, per le seguenti ragioni:
• la modifica all’art. 6, comma 9, del D.lgs. 152/06 fa espressamente salvo “quanto disposto nell’allegato IV” sino all’entrata in vigore del nuovo decreto;
• non viene, peraltro, abrogato il comma 8 dell’art. 6 del D.lgs. 152/06 (“riduzione delle soglie minime delle soglie dell’allegato IV se i progetti ricadono nelle aree naturali protette”); anzi, viene espressamente previsto che tali disposizioni non si applicheranno più a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo decreto.
Quindi, se è ancora valida una disposizione che disciplina la riduzione delle soglie minime in alcuni casi, ciò, evidentemente, significa che le soglie ci sono ancora; se, paradossalmente, fossero state soppresse le soglie minime per i progetti di cui all’allegato IV, di fatto moltissime attività risulterebbero ad oggi del tutto “bloccate” (ad esempio: riforestazione, irrigazione e drenaggio delle terre, impianti di allevamento di animali, esercizi alberghieri, etc. etc.)
Il tempestivo intervento del Ministero dell’Ambiente, come indicato nella legge, è richiesto in quanto le Regioni stanno già interpretando la norma in maniera disomogenea e discriminatoria. È il caso della Regione Sardegna dove è stato recentemente sequestrato un impianto minieolico da 60 kW appunto perché realizzato senza VIA, o senza aver espletato la procedura di screening. L’assenza di una normativa certa in materia, porterà alla paralisi del settore e penalizzerà le aziende che fino ad oggi hanno operato nel rispetto delle regole e dei vincoli, ledendo peraltro diritti acquisiti.
ANEV si batte da sempre per la semplificazione della normativa e per l’emanazione di regole certe, in assenza delle quali un settore sano e con grandi potenzialità, come l’eolico, rischia il collasso. Tale incertezza comporta la fuga degli investimenti all’estero, perdita di credibilità del Paese e la perdita di posti di lavoro.