SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULLE FER: NON POSSONO ESSERE LIMITATE

NUOVI CONTRASTI A LIVELLO REGIONALE
BOCCIATO IL PIANO ENERGETICO REGIONALE DELLA BASILICATA
L’ANEV AUSPICA LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Pubblicata oggi la sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso di Essebiesse Power contro la Regione Basilicata che ha negato con una delibera del giugno 2008 l’autorizzazione a un parco proposto dalla società adducendo il limite massimo alle installazioni eoliche nella regione di 128 MW al 2010 (in quel momento già superato) fissato dal Piano energetico regionale del 2000, nonché l’art. 3 della legge regionale 9/2007 in base al quale fino all’approvazione del nuovo piano energetico ambientale regionale non era più consentita l’autorizzazione di altri impianti.
La V Sezione del CdS ha ribaltato la sentenza del Tar Basilicata che aveva inizialmente respinto il ricorso della società  “alla luce della fondatezza delle censure sollevate”, secondo cui la Basilicata ha violato le norme vigenti internazionali (protocollo di Kyoto) e comunitarie (art. 3 direttiva n. 2001/77/CE) che incentivano lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
La normativa lucana, rileva infatti il CdS, “porterebbe innegabilmente alla chiusura del mercato della produzione di energia eolica e ciò, sebbene stabilito con un limite temporale, si manifesta lesivo di importanti e basilari principi caratterizzanti gli ordinamenti europeo ed italiano, in particolare la direttiva già richiamata 2001/77/CE, secondo cui la produzione di energia anche da fonti rinnovabili avviene in regime di libero mercato concorrenziale senza la previsione di limiti alla produzione”. Si deve perciò escludere, continua la sentenza, “che il legislatore nazionale, statale o regionale che sia, possa introdurre un limite massimo alla produzione di energia elettrica rinnovabile, poiché tale limite si dimostra in contrasto radicale con il favor della normativa europea”.
Inoltre, il D.Lgs 387/2003 di recepimento della direttiva 2001/77/CE ha previsto che le Regioni “possano adottare misure per promuovere l’aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali, quindi senza incentivare i criteri che potessero portare a stabilire tetti massimi di produzione”.
Infine, il CdS si richiama alla successiva direttiva 2009/28/CE (che ha sostituito la 2001/77/CE), con cui è stato tra l’altro precisato che “la principale finalità di obiettivi nazionali obbligatori è creare certezza per gli investitori nonché stimolare lo sviluppo costante di tecnologie capaci di generare energia a partire da ogni tipo di fonte rinnovabile”. Tale direttiva, pur successiva alla legge regionale in questione, “ha carattere ancor più cogente e si pone in antitesi totale e definitiva con la fissazione di limiti massimi di produzione di energia elettrica di fonte eolica”.
Anche in questo caso emerge la crucialità per il nostro Paese di rivedere il Titolo V della Costituzione, come il Consiglio dei Ministri ha proposto in questi giorni, per una ripartizione equa di materie importanti, come l’energia, tra Stato e Regioni, che eviti errori di interpretazione e conflitti di competenza. C’è bisogno di una normativa uniforme, certa e trasparente per tutto il Paese.
Si seguito Comunicato stampa scaricabile COMUNICATO STAMPA 12 10 2012(2)