CORTE COSTITUZIONALE – REGIONE BASILICATA – RITENUTE ILLEGITTIME LE LINEE GUIDE REGIONALI CHE REGOLAMENTANO L'INSERIMENTO DELL'EOLICO NEL PAESAGGIO

A SEGUITO DEL RICORSO PROMOSSO DA ANEV IN SEDE DI TAR AVVERSO LA LEGGE REGIONALE 9/07 DELLA REGIONE BASILICATA RITENUTA PALASEMENTE ILLEGITTIMA DALL’ASSOCIAZIONE, OGGI LA CONSULTA A DICHIARATO ILLEGITTIME LE NORMATIVE REGIONALI VOLTE A DISCIPLINARE L’INERIMENTO NEL PAESAGGIO DEGLI IMPAINTI EOLICI, RITENENDO CHE L’ART 12 COMMA 10 DEL 387/03 RICHIEDA L’ADOZIONE DI TALI LINEE GUIDA NELL’AMBITO NAZIONALE E NON LOCALE ESSENDO ESPRESSIONE IL PAESAGGIO DI UN INTERESSE DI COMPETENZA STATALE COME DA SEMPRE SOSTENUTO DAGLI OPERATORI E DALL’ASSOCIAZIONE
SI PUBBLICA ALL’INTERNO LA PARTE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE DI INTERESSE
L’ANEV con estrema soddisfazione da notizia dell’avvenuto accoglimento del ricorso presso la Corte Costituzionale avverso le Linee Guida della Regione Basilicata in tema di Paesaggio.
Le previsione contenute nelle Linee Guida della Regione Basilicata erano da subito sembrate illegittime ad alcuni associati ANEV che hanno infatti proposto ricorso con l’adiuvandum dell’Associazione al TAR.
La sentenza pubblicata il 29 maggio 2009 da una chiara e definitiva interpretazione della ripartizione delle competenze tra Stato centrale e Enti locali, assegnando alle competenze centrali le questioni in materia di Paesaggio.
Al riguardo ogni atto inerente la tutela Paesaggistica risulta di competenza Statale ricadendo infatti nelle Linee Guida ex Art. 12 comma 10 del D. Lgs. 387/03.
Ancora una volta l’ANEV ribadisce la necessità di avere a breve un quadro normativo certo che riporti nelle giuste competenze i vari ambiti di intervento, e che consenta di avere a livello nazionale una normativa unica e non discriminatoria, né tantomeno diversificata sulla base della territorialità.
L’ANEV da tempo richiede che procedure autorizzative chiare, trasparenti e che semplifichino l’iter dando garanzia di serietà delle iniziative e dei proponenti, ma anche certezza di tempi e che evitino quelle pastoie burocratiche che possono generare inefficienze, vengano approvate così come previsto dalle normative comunitarie in materia.
L’art. 6 violerebbe, poi, l’art. 3 della Costituzione, in quanto le disposizioni contenute nell’atto di indirizzo da esso richiamato estendono, in assenza dei necessari presupposti, la protezione prevista per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) alle fasce di territorio di 5 o 10 km ad essi esterne, così rendendo impossibile la realizzazione di impianti eolici nell’ambito della Regione Basilicata.
Si riporta la parte di sentenza ricevuta dallo Studio Grimaldi e Associati relativa alla questione:
I rimettenti sono investiti della impugnativa della delibera richiamata dall’art 6, nonché di ulteriori atti relativi ai procedimenti promossi dai ricorrenti al fine di ottenere l’autorizzazione alla installazione di diversi impianti eolici. […] si è costituita, con atti sostanzialmente uguali, la Regione Basilicata chiedendo che la Corte dichiari le questioni inammissibili o infondate. In particolare, nel giudizio sollevato con l’ordinanza n. 204 del 2008, la Regione ritiene che la questione sia inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto il procedimento di autorizzazione attivato dal ricorrente non si sarebbe concluso. 5.1. – In via preliminare, non merita accoglimento l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione, avendo il rimettente fornito una adeguata e condivisibile motivazione in ordine al rigetto della stessa nel corso del giudizio principale. 6. – Nel merito, la questione è fondata. L’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede che «In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3», relativo al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tale disposizione è da ritenersi espressione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente, in quanto, inserita nell’ambito della disciplina relativa ai procedimenti sopra cennati, ha quale precipua finalità quella di proteggere il paesaggio. Il legislatore, infatti, oltre a prevedere il coinvolgimento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, ha espressamente sancito, nella medesima norma, che le linee guida «sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio».
La prevalenza della tutela paesaggistica perseguita dalla disposizione in esame, non esclude che essa, in quanto inserita nella più ampia disciplina di semplificazione delle procedure autorizzative all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, incida anche su altre materie (produzione trasporto e distribuzione di energia, governo del territorio) attribuite alla competenza concorrente. La presenza delle indicate diverse competenze legislative giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni, proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, cosa che è avvenuta per effetto del richiamo, operato dall’art. 6 all’atto di indirizzo, di cui alla delibera della Giunta regionale 13 dicembre 2004, n. 2920, con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.