PUBBLICATO IL NUOVO PREZZO DEI CV SULLA BASE DELLE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA

L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS HA PUBBLICATO IL VALORE DELL’ENERGIA NECESSARIO A CALCOLARE, SULLA SCORTA DELLE PREVISIONI NORMATIVE CONTENUTE NELLA LEGGE FINANZIARIA, IL VALORE DI RIFERIMENTO DEI CV IN VENDIATA DA PARTE DEL GSE. TALE PREZZO MEDIO DELL’ENERGIA E’ 67,12 €/MWh E PERTANTO IL VALORE DEL CV E’ 112,88 €/MWh
ALL’INTERNO IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE DELL’AEEG
DELIBERA

  1. ai fini del presente provvedimento, si applica la definizione di “energia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03” contenuta nella deliberazione n. 34/05 e nella deliberazione n. 280/07;
  2. ai fini della definizione del valore dei certificati verdi per l’anno 2008, ai sensi dell’articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07, il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica è pari alla media aritmetica dei prezzi riconosciuti, nel 2007, all’energia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, come definiti all’articolo 4, commi 1 e 2, della deliberazione n. 34/05, tenendo conto di quanto previsto al punto 3 della deliberazione n. 318/06, ed in particolare è pari a 67,12 €/MWh;
  3. ai fini della definizione del valore dei certificati verdi per gli anni successivi al 2008, ai sensi dell’articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07, il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica è pari alla media aritmetica, su base nazionale, dei prezzi zonali orari riconosciuti, nell’anno precedente, all’energia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, come definiti all’articolo 6 della deliberazione n. 280/07;
  4. il GSE, con cadenza mensile, pubblica sul proprio sito internet la media aritmetica, su base nazionale, dei prezzi zonali orari di cui all’articolo 6 della deliberazione n. 280/07 riconosciuti nell’insieme dei mesi precedenti dell’anno corrente oltre che nell’anno precedente;
  5. i costi, sostenuti dal GSE per il ritiro dei certificati verdi in applicazione dell’articolo 2, comma 149, della legge n. 244/07, sono posti dal medesimo GSE a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, dandone comunicazione all’Autorità, sulla base di dati a preventivo e a consuntivo, almeno con cadenza annuale;
  6. il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

Il Presidente: Alessandro Ortis