L’AUTHORITY SENZA AUTORITA'

Grazie all’energico intervento dell’ANEV, e di alcuni associati che hanno palesato la volonta’ di impugnare la delibera 34/05, l’AEEG modifica la sua stessa delibera emanata solo pochi giorni prima, accogliendo finalmente i suggerimenti gia’ proposti inutilmente in sede di consultazione. Infatti nel tempo record di meno di un mese, ha ritrattato i corrispettivi previsti a favore dei gestori di rete. L’ANEV tuttavia resta ancora scettica riguardo l’efficacia della provvedimento emanato.

E’ servita la dura presa di posizione dell’ANEV sul ritiro dell’energia elettrica imposto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Alla base della contestazione, oltre alla mancata applicazione del decreto legislativo n. 387/03 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricita’), l’Associazione ha puntato il dito sulle modalità e le condizioni economiche per il ritiro dell’energia elettrica. Sotto accusa, la delibera dell’Autorità n. 34/05 dello scorso 28 febbraio. Oltre all’incertezza normativa, all’impossibilità per le imprese associate di sviluppare strategie di mercato, con ovvi danni agli investimenti e all’occupazione, l’ANEV era seriamente preoccupata perché la delibera non introduceva grosse novità in tema di incentivazioni ma regolarizzava esclusivamente l’immissione e il ritiro dell’energia elettrica, peraltro introducendo penalizzanti oneri in capo ai produttori.
Quali gli aspetti più incisivi per le aziende? Essenzialmente i costi aggiuntivi a carico delle imprese, da quelli riconosciuti al gestore di rete, fino ai corrispettivi per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto e ai prezzi, riferiti all’energia elettrica ritirata dai gestori di rete. Soluzioni che per l’ANEV sono ingiustificate e tutte a carico delle fonti rinnovabili.
Le richieste dell’ANEV erano giuste, tanto che non si e’ fatta attendere la conseguente e doverosa presa d’atto dell’AEEG. L’Autorità è infatti intervenuta apportando modifiche ed integrazioni al testo originale che, seppur lontane dal renderla accettabile, ne diminuiscono la gravita’.
L’ANEV prende atto dell’intervento tempestivo dell’AEEG in quanto tale decisione conferma che le richieste avanzate nel corso del seminario esplicativo sulla deliberazione n. 34/05, tenutosi a Milano lo scorso 14 marzo 2005, erano coerenti e per questo motivo sono state recepite.
Ma quali sono le novita’ introdotte con la modifica ? Toccati gli aspetti piu’ penalizzanti per le imprese del settore fonti rinnovabili, ossia quello dei costi aggiuntivi a carico delle aziende che verranno con la nuova deliberazione (n. 49/05), disciplinati con maggior dettaglio. Nel seminario erano stati segnalati casi di impianti con volumi di produzione annua elevati, per i quali la proporzionalita’ dei corrispettivi (disciplinati nella prima versione sulla base del controvalore dell’energia ritirata in percentuale pari all’1% complessivamente oltre ad un corrispettivo fisso di 240,00 €) avrebbe comportato oneri eccessivi rispetto ai costi amministrativi e gestionali dei gestori di rete. La nuova versione ha altresì introdotto un tetto massimo a tali corrispettivi che non possono superare, seppur computati nel medesimo modo, il valore totale annuo di 3.500,00 €. Per le aziende, un passo importante in termini economici, per l’ANEV la vera conquista sarebbe il rispetto del principio secondo il quale tali oneri, peraltro tutti ancora da verificare, non possano che essere fissi in quanto riferiti ai costi amministrativi e gestionali dei medesimi contratti e pertanto non correlati al quantitativo di energia ad essi sotteso. La nostra posizione, quindi, resta ancora fortemente critica.